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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06040/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona aveva rideterminato la pena complessiva per i reati di danneggiamento e violenza privata, riconoscendo la continuazione con fatti già coperti da giudicato e confermando per il resto la condanna. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata disamina della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non accompagnata dall'indicazione degli specifici elementi posti a fondamento dell'asserito vizio e quindi non idonea a consentire il controllo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non contestava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata né indicava gli elementi di fatto e di diritto trascurati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati

  • art. 635 c.p.

    norma incriminatrice del danneggiamento oggetto della condanna di merito

  • art. 610 c.p.

    norma incriminatrice della violenza privata oggetto della condanna di merito

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la mancata considerazione di cause di non punibilità

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato per affermare il difetto di specificità del motivo di ricorso, dichiarato generico per indeterminatezza

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della decisione impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Chi deduce il vizio di motivazione deve indicare gli elementi concreti trascurati dal giudice di merito e spiegare in che modo essi incidano sulla tenuta logica della decisione, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
  • La sola evocazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente a fondare il ricorso se non sono individuate le ragioni per cui dagli atti emergerebbe una causa di non punibilità immediatamente rilevabile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamentoViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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