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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2258/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma relativa al giudizio promosso da Sogeca s.r.l. contro Cerere s.r.l., con chiamata in causa del fideiussore Daniele Piacentini. I principali profili dedotti: nullità della citazione del fideiussore per assegnazione di termine a comparire inferiore a quello di legge; mancata rimessione al primo giudice; possibilità per l'appellante, rimasto contumace in primo grado, di svolgere in appello tutte le difese e ottenere termini ex art. 183 c.p.c.; questioni di merito relative all'obbligo di pagamento del "minimo garantito" dopo la risoluzione del contratto di affitto cava e alla sussistenza di vincolo paesaggistico.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato i primi due motivi di ricorso (nullità e richiesta di rimesse in termini automatica): hanno affermato che il fideiussore non è litisconsorte necessario nel rapporto creditore-debitore principale-fideiussore; la nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, se non rilevata d'ufficio e dedotta in appello, non comporta automaticamente la rimessione della causa al primo giudice. Il giudice d'appello deve trattare il merito e, quando possibile, ordinare la rinnovazione degli atti nulli dipendenti dalla citazione viziata; la rimessione in termini per lo svolgimento di attività ormai precluse spetta invece solo se il contumace dimostra che la nullità gli ha impedito di avere conoscenza del processo (art. 294 c.p.c.). Sul piano sostanziale, la Corte d'appello aveva confermato la condanna della Sogeca e del fideiussore Piacentini al pagamento di C 347.888,33 oltre IVA e interessi, decisione che non è stata annullata rispetto ai motivi esaminati nelle Sezioni Unite; le restanti censure sono state rinviate alla Terza Sezione civile per decisione.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    La proposizione dell'appello sanifica retroattivamente la nullità della citazione viziata nella vocatio in ius, ma tale sanatoria non estende automaticamente agli atti successivi dipendenti, che il giudice d'appello deve rinnovare quando necessario.

  • art. 294 c.p.c.

    il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile

    La rimessione in termini per attività ormai precluse spetta solo se la parte dimostra che la nullità le ha impedito la conoscenza del processo; non è automatica per ogni nullità della vocatio in ius.

  • art. 354 c.p.c.

    Le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice sono limitate; la nullità della citazione per vocatio in ius, dedotta in appello, non rientra automaticamente tra le cause che impongono la rimessione al primo giudice.

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità della citazione estende i suoi effetti agli atti del processo dipendenti dalla stessa, i quali possono essere rinnovati dal giudice d'appello quando necessario.

  • art. 162 c.p.c.

    Regola la rinnovazione degli atti: il giudice d'appello deve rinnovare, ove possibile, gli atti dichiarati nulli compiuti in primo grado, reintegrando il contraddittorio.

  • art. 183, comma 6 c.p.c.

    La possibilità di ottenere termini per il deposito di memorie e indicazione mezzi di prova in appello non è automatica; l'appellante può chiedere la rimessione in termini per attività precluse solo secondo quanto previsto dall'art. 294 c.p.c.

  • art. 163 c.p.c.

    Contiene i requisiti della vocatio in ius; alcune nullità gravi (es. mancata indicazione del giudice) possono effettivamente impedire la conoscenza del processo e giustificare rimedi maggiori.

  • art. 101, comma 1 c.p.c.

    "il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa"

    Conferma il principio che la regolare costituzione è presupposto per decidere sul merito; contribuisce alla valutazione sistematica delle conseguenze della nullità della citazione.

  • art. 157, comma 2 c.p.c.

    Limita la rilevabilità di alcune nullità quando siano seguite da atti essenziali successivi; è rilevante nel bilanciamento tra sanatoria e possibilità di impugnazione tardiva.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato in relazione al "minimo garantito": la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art. 1591 c.c. per fondare la condanna al pagamento del minimo garantito anche dopo la risoluzione contrattuale.

  • art. 1943 c.c.

    Richiama il rapporto autonomo del negozio fideiussorio e il principio di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale.

  • art. 1944 c.c.

    Consente al creditore di agire separatamente contro debitore e fideiussore; sostiene l'idea del litisconsorzio facoltativo nel primo grado.

Massime di principio

  • Il fideiussore non è, di regola, litisconsorte necessario nel giudizio tra creditore e debitore principale: il creditore può agire separatamente contro il garante.
  • La nullità della citazione per vizi della vocatio in ius, non rilevata d'ufficio e dedotta in appello, non impone automaticamente la rimessione al primo giudice: il giudice d'appello deve decidere il merito e rinnovare gli atti nulli quando possibile.
  • La rinnovazione degli atti nulli (art. 162 e 159 c.p.c.) reintegra il contraddittorio per le attività non precluse, ma non equivale a una rimessione in termini automatica.
  • La rimessione in termini per lo svolgimento di attività ormai precluse è disciplinata dall'art. 294 c.p.c. e richiede la prova che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo; senza tale prova la rimessione non spetta.
  • Non è consentito all'appellante contumace inventare una "terza chance" automatica in appello per svolgere tutte le attività istruttorie precluse: ciò favorirebbe la strategia della contumacia.
  • In caso di citazione nulla sanata dall'appello, il giudice d'appello deve dosare la rinnovazione degli atti nulli, evitando di estendere automaticamente tutte le prerogative difensive dell'originario contumace senza verifica delle condizioni previste dalla legge.

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