Cassazione Civile, Sentenza n. 2288/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a due contratti preliminari di compravendita (appartamento e locale commerciale a Revello). Il ricorrente, Paolo Bolley, sosteneva di aver versato complessivamente Euro 160.000,00 come acconto/prezzo e chiedeva la restituzione di tale somma in caso di risoluzione per fatto e colpa della promittente venditrice Martina Luise Priotti; il Tribunale aveva dichiarato risolti i preliminari per colpa della Priotti, aveva condannato la convenuta alla restituzione di Euro 25.000,00 a titolo di caparra penitenziale e di ulteriori Euro 25.000,00 a titolo di quantificazione convenzionale del danno, ma aveva rigettato la richiesta di restituzione di Euro 160.000,00 per mancata prova dell'esborso. In appello l'impugnazione è stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) errata valutazione della prova da parte della corte territoriale in relazione alla qualifica della sottoscrizione dei preliminari come quietanza per Euro 160.000,00; (2) erronea esclusione del giuramento decisorio per vizi formali (refuso sull'anno e presunta mancanza di sottoscrizione del deferente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la valutazione di merito secondo cui la mancata presenza nel fascicolo degli atti prodotti è onere della parte spiegare l'involontarietà della mancanza e che la sola sottoscrizione del preliminare non costituisce automaticamente quietanza se il documento non è agli atti. Ha invece accolto il secondo motivo: il giuramento decisorio è stato impropriamente dichiarato inammissibile; il riferimento all'anno 2016 era un refuso materiale e la mancanza della sottoscrizione non poteva essere imputata alla parte dato che il ricorrente aveva esercitato la difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; doveva essere disposta la rinnovazione o comunque valutata la decisorietà del giuramento. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al secondo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione; il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
Consente la notificazione a mezzo posta in ambito civile; la Corte ha ritenuto corretta la notificazione della citazione diretta alla Priotti residente in Germania ai sensi di tale norma, trattandosi di materia civile fra privati.
Regolamento (UE) n. 1393/2007, art. 16
Richiamato nel confronto giurisprudenziale: il Regolamento disciplina la notificazione transfrontaliera tramite posta in ambito UE ma non trova applicazione quando sussistono esclusioni o riserve da parte dello Stato destinatario o quando la materia rientra in categorie escluse (es. atti amministrativi); la Corte ha escluso l'applicabilità del limite qui perché la controversia è civile tra privati.
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: chi deduce un fatto deve provarlo. La Corte ha richiamato che il ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'effettivo pagamento di Euro 160.000,00.
artt. 113, 115, 116 c.p.c.
Norme sul mezzo di prova e libero convincimento del giudice: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto operata dai giudici di merito.
art. 233 c.p.c.
Regola i requisiti per il deferimento del giuramento decisorio; la Corte ha ricordato che il giuramento è inammissibile se il deferimento non è sottoscritto dalla parte o dal difensore autorizzato, ma nel caso concreto la sottoscrizione risultava adempiuta dalla firma personale dell'attore in qualità di difensore di se stesso (art. 86).
art. 86 c.p.c.
Consente alla parte di difendersi personalmente; la Corte ha ritenuto che la firma personale del ricorrente negli atti di appello soddisfaceva il requisito di sottoscrizione per il deferimento del giuramento.
art. 162 c.p.c.
Prevede la rinnovazione degli atti viziati per omissioni formali cometute dall'ufficio: la Corte ha richiamato la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione del deferimento del giuramento se la mancanza della sottoscrizione è imputabile all'ufficio.
Principio del "raggiungimento dello scopo dell'atto" (giurisprudenza)
In presenza di irregolarità materiali non ostative, se l'atto conserva i requisiti indispensabili per il suo fine non si applica la nullità; la Corte ha applicato questo principio rispetto al refuso sull'anno nel deferimento del giuramento.
Massime di principio
- Se una parte non deposita in appello il fascicolo di parte contenente documenti rilevanti, il giudice d'appello può decidere sulla base degli atti disponibili: la mancata produzione è generalmente considerata un comportamento volontario e grava sull'onere probatorio della parte che la invoca.
- La mera sottoscrizione di un contratto preliminare non costituisce automaticamente una "quietanza" di pagamento per l'intera somma dichiarata: occorre prova documentale dell'effettivo versamento per soddisfare l'onere della prova.
- Il giuramento decisorio richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 233 c.p.c.; tuttavia vizi materiali e refusi (es. errore sull'anno) non determinano automaticamente l'inammissibilità se l'atto raggiunge il suo scopo e se la sottoscrizione della parte è comunque riconoscibile.
- In caso di omissione formale imputabile all'ufficio (es. mancata sottoscrizione nella formazione dell'atto), il giudice deve valutare la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 162 c.p.c. prima di dichiararne la nullità.
- La notifica transfrontaliera di atti civili può essere effettuata con modalità postale secondo le norme civili nazionali (art. 149 c.p.c.) e il Regolamento UE n. 1393/2007 va interpretato tenendo conto delle riserve o esclusioni espresse dagli Stati membri e della natura dell'atto (civile vs amministrativo).
- La presentazione di atti in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. è sufficiente a soddisfare il requisito della sottoscrizione personale per le istanze processuali, compreso il deferimento del giuramento, quando la parte agisce senza avvocato.
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