Cassazione Civile, Sentenza n. 2307/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., prendendo atto della rinunzia al ricorso e dell'adesione del Procuratore Generale. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio, in quanto vi è stata adesione alla rinunzia
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4358/2016 che, in accoglimento di appello incidentale di Maddalena, aveva condannato Enrico al risarcimento del danno per occupazione di beni e al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. Successivamente il ricorrente è deceduto e gli eredi hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, allegando una transazione del 11.10.2021 contenente l'autorizzazione della controricorrente al deposito della rinunzia
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile, art. 390 c.p.c.
La norma è stata richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della rinunzia al ricorso
Codice di Procedura Civile, art. 391 c.p.c.
La norma è stata interpretata nel senso che, se vi è adesione alla rinunzia, non si pronuncia sulle spese del giudizio
Atto di transazione, art. 3 (clausola interna alla transazione)
Nel provvedimento è richiamata la clausola della transazione che autorizza la controricorrente al deposito dell'atto di rinunzia; la transazione è stata allegata a supporto della rinunzia
Massime di principio
- La rinunzia al gravame porta all'estinzione del processo in Cassazione se validamente manifestata e accettata; il giudice dichiara l'estinzione senza decidere nel merito
- Se il ricorrente decede, gli eredi possono rinunciare al ricorso; è opportuno che la rinunzia sia formalmente documentata e, se prevista, corredata da autorizzazioni o transazioni che ne giustifichino il deposito
- Se alla rinunzia vi è adesione della controparte, il giudice in genere non si pronuncia sulle spese processuali (art. 391 c.p.c.)
- La presenza di una transazione che autorizza la rinunzia rafforza la validità della manifestazione di volontà e rende più agevole la dichiarazione di estinzione da parte del giudice
- L'estinzione del giudizio non comporta pronunce sul merito: eventuali diritti sostanziali rimangono regolati dagli accordi tra le parti o dalle sentenze già passate in giudicato
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