Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2307/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., prendendo atto della rinunzia al ricorso e dell'adesione del Procuratore Generale. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio, in quanto vi è stata adesione alla rinunzia

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4358/2016 che, in accoglimento di appello incidentale di Maddalena, aveva condannato Enrico al risarcimento del danno per occupazione di beni e al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio. Successivamente il ricorrente è deceduto e gli eredi hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, allegando una transazione del 11.10.2021 contenente l'autorizzazione della controricorrente al deposito della rinunzia

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 390 c.p.c.

    La norma è stata richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della rinunzia al ricorso

  • Codice di Procedura Civile, art. 391 c.p.c.

    La norma è stata interpretata nel senso che, se vi è adesione alla rinunzia, non si pronuncia sulle spese del giudizio

  • Atto di transazione, art. 3 (clausola interna alla transazione)

    Nel provvedimento è richiamata la clausola della transazione che autorizza la controricorrente al deposito dell'atto di rinunzia; la transazione è stata allegata a supporto della rinunzia

Massime di principio

  • La rinunzia al gravame porta all'estinzione del processo in Cassazione se validamente manifestata e accettata; il giudice dichiara l'estinzione senza decidere nel merito
  • Se il ricorrente decede, gli eredi possono rinunciare al ricorso; è opportuno che la rinunzia sia formalmente documentata e, se prevista, corredata da autorizzazioni o transazioni che ne giustifichino il deposito
  • Se alla rinunzia vi è adesione della controparte, il giudice in genere non si pronuncia sulle spese processuali (art. 391 c.p.c.)
  • La presenza di una transazione che autorizza la rinunzia rafforza la validità della manifestazione di volontà e rende più agevole la dichiarazione di estinzione da parte del giudice
  • L'estinzione del giudizio non comporta pronunce sul merito: eventuali diritti sostanziali rimangono regolati dagli accordi tra le parti o dalle sentenze già passate in giudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.