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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2298/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza d'appello che aveva confermato l'ordine del Giudice di Pace di vietare a Marco Sanvido il transito con mezzi pesanti sulla corte comune (mappale 316) e l'obbligo di risarcire i danni a favore di alcuni comproprietari. Le censure del ricorrente vertevano su: 1) presunta nullità/irregolarità per mancata lettura del dispositivo e tardivo deposito (art. 281 sexies c.p.c.); 2) incompetenza funzionale e per valore del Giudice di Pace (art. 7, 9, 10 c.p.c.) perché la domanda sarebbe volta a vietare l'uso del bene e a regolarne il godimento; 3) omissione nell'esame di fatti decisivi e vizi di motivazione (art. 360 n.5 c.p.c., artt. 132, 161 c.p.c.) relativi alla legittimazione degli attori, alla natura commerciale del fondo del ricorrente, alla prova del nesso causale tra transiti e danni agli edifici e alla quantificazione del danno; 4) errori nella valutazione della prova tecnica e testimoniale e mancata considerazione delle domande riconvenzionali del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marco Sanvido ritenendolo privo di fondamento. Ha ritenuto che: il tardivo deposito della sentenza d'appello non determina la nullità della pronuncia ma incide solo sul decorso del termine d'impugnazione; la materia era di competenza del Giudice di Pace (regolamentazione dell'uso del bene comune) e le eccezioni di incompetenza erano infondate; le doglianze circa omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali non erano fondate, perché il Tribunale aveva opportunamente valutato la consulenza tecnica e la prova testimoniale e aveva motivato la decisione in termini sufficienti; il nesso causale e la quantificazione del danno erano adeguatamente trattati in sentenza. La Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in cassazione, liquidate in C 5.500,00 oltre accessori e rimborso forfetario del 15%, con ogni altra conseguenza di legge.

Norme richiamate

  • art. 281 sexies cod. proc. civ.

    La mancata lettura del dispositivo in udienza e il tardivo deposito non comportano la nullità della sentenza; l'irregolarità incide solo sul decorso del termine di proposizione dell'impugnazione.

  • art. 7 cod. proc. civ.

    La regolamentazione dell'uso di un bene comune rientra nella competenza del Giudice di Pace; la controversia sul divieto di transito con mezzi pesanti riguarda l'uso della corte comune e pertanto è devoluta a tale giudice.

  • art. 7 comma 3 lett. c) cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione alle immissioni illecite; la Corte ha ritenuto non determinante la diversa fonte delle immissioni quando il pregiudizio è generato dal transito sulla corte comune.

  • art. 9 cod. proc. civ.

    Richiamato nell'ambito delle eccezioni di competenza; il Collegio ha ritenuto le eccezioni infondate alla luce della natura della domanda.

  • art. 10 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla competenza; non ha consentito di rimettere la controversia al giudice ordinario rispetto alla materia effettivamente dedotta.

  • art. 14 cod. proc. civ.

    Sul punto competenza per valore: in difetto di quantificazione della domanda di risarcimento, la domanda è ritenuta nei limiti di competenza del giudice adito (Giudice di Pace).

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto alla forma della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione, seppure non sistematica, fosse sufficiente e non determinasse nullità.

  • art. 161 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione agli atti e documenti da considerare: la Corte non ha ravvisato violazioni tali da invalidare la decisione.

  • art. 352 cod. proc. civ.

    La decisione è risultata adottata secondo lo schema del provvedimento collegiale o della decisione scritta; il mancato rispetto formale di 281 sexies non ha inciso sulla esistenza della sentenza.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito e non censurabile in cassazione come omessa o irragionevole.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato quanto al potere di apprezzamento della prova; la Corte ha confermato che la valutazione di merito non è sindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 1102 cod. civ.

    Il comproprietario può usare la cosa comune secondo la sua destinazione, ma l'uso può essere regolamentato per vietare modalità di utilizzo lesive degli altri comunisti (es. passaggio con mezzi pesanti).

  • art. 844 cod. civ.

    Richiamata in riferimento alle immissioni illecite; il danno derivante da immissioni provocate dal transito sulla corte comune è rilevante ai fini della responsabilità civile.

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità extracontrattuale: la Corte ha confermato la responsabilità del conduttore del transito per i danni cagionati agli edifici limitrofi, ritenendo sussistente il nesso causale.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Censure per omesso esame di fatto decisivo sono state ritenute infondate: il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato consulenza tecnica e testimonianze e che non sussistesse omissione di fatto decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che vi fosse inosservanza tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata.

  • art. 385 cod. proc. civ.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    Riferimento al contributo unificato: la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 41 Cost.

    La censura che evocava il diritto di esercitare un'attività economica (diritto alla professione/attività) non ha prevalso sulla possibilità di regolamentare l'uso di un bene comune per tutelare gli altri comproprietari.

Massime di principio

  • La regolamentazione dell'uso di un bene comune (es. divieto di transito con mezzi pesanti) rientra nella competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.; le controversie riguardanti limiti d'uso della cosa comune vanno quindi proposte al Giudice di Pace.
  • Il mancato rispetto formale della pronuncia in udienza (art. 281 sexies c.p.c.) non determina automaticamente la nullità della sentenza se poi la decisione è depositata completa; l'effetto pratico è prevalentemente sul decorso dei termini di impugnazione.
  • In assenza di una quantificazione espressa della domanda di risarcimento, la richiesta è normalmente ritenuta nei limiti di competenza del Giudice adito (Giudice di Pace) e non sposta la competenza per valore al tribunale ordinario.
  • La legittimazione a chiedere la regolamentazione dell'uso di un bene comune spetta a tutti i comproprietari, anche se non residenti: l'interesse alla conservazione e al godimento del bene comune è deducibile dalla qualità di comunista.
  • In cassazione le doglianze che lamentano vizi di valutazione della prova tecnico-testimoniale devono dimostrare un omesso esame di fatto decisivo o una manifesta illogicità; la mera proposta di una tesi alternativa non è sufficiente a rovesciare la valutazione di merito.
  • Per ottenere il risarcimento del danno è necessario offrire prova sufficiente del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio: la CTU e le risultanze testimoniali, se ritenute congrue dal giudice, possono fondare la condanna.
  • Le eccezioni processuali relative alla competenza (funzionale o per valore) devono essere tempestive e specifiche; in mancanza di autonoma e specifica deduzione in giudizio, la censura in sede di legittimità può risultare inammissibile per non autosufficienza.
  • La tutela dell'attività economica del singolo comproprietario può essere contemperata con il diritto degli altri comproprietari a un uso non lesivo del bene comune; ciò può giustificare limitazioni d'uso anche se l'attività sarebbe altrimenti legittima.

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