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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2299/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava le delibere dell'assemblea dei comproprietari (18/6/2002 e 9/10/2003) che avevano rinnovato la locazione di porzioni dell'immobile in comproprietà alla società Palazzo Verità Poeta s.r.l. lamentando: eccesso di potere assembleare e conflitto d'interessi (i favorevoli sarebbero legati da parentela con i soci della società conduttrice), fissazione di un canone molto inferiore al mercato, omessa considerazione che i lavori erano stati pagati da tutti i comunisti (e non dalla società), e preteso danno per la mancata percezione di canone di mercato e per le opere non eseguite; inoltre censure processuali sulla notifica, sulla leggibilità della sentenza di appello e su ammissione di documenti fuori termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le impugnazioni basate su eccesso di potere assembleare e conflitto di interesse, così come elaborate per le delibere del condominio negli edifici o per le società, non sono direttamente applicabili alle delibere degli assemblea dei comunisti in una comunione pro indiviso: in comunione le delibere sono sindacabili solo nei casi previsti dall'art. 1109 c.c. (es. gravame oggettivo del bene comune) e, sul piano pratico, il rimedio principale del singolo comunista resta la richiesta di divisione o stralcio della quota. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure processuali (PEC/ notifica, leggibilità della sentenza, ammissione documentale) e ha escluso responsabilità per danno in mancanza di comportamento colpevole. Rigettato il ricorso; spese di cassazione compensate; ricorrente tenuta al pagamento di eventuale maggior contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1109 cod. civ.

    Individua le ragioni nelle quali le delibere dell'assemblea dei comunisti possono essere impugnate; la Corte afferma che, nelle comunioni pro indiviso, le delibere vanno sindacate solo secondo le cause previste da questa norma (prejudice oggettivo al bene comune), non per eccesso di potere come nell'ambito condominiale

  • art. 1136 cod. civ.

    Richiamato dalla Corte per spiegare la disciplina dell'assemblea nel condominio negli edifici; la decisione sottolinea la distinzione normativa e funzionale tra condominio e comunione pro indiviso

  • artt. 1100-1116 cod. civ. (disp. sulla comunione)

    Usati dalla Corte per evidenziare la diversa natura della comunione pro indiviso (possibilità di chiedere divisione, diversa disciplina delle formalità assembleari e delle maggioranze) rispetto al condominio

  • art. 1111 cod. civ.

    Richiamato come strumento processuale/ sostanziale del comunista (richiesta di divisione) quale rimedio primario alternativo all'impugnazione delle delibere

  • art. 1117 e art. 1119 cod. civ.

    Citate per spiegare la nozione di parti comuni nel condominio e la differente disciplina rispetto alla comunione pro indiviso

  • art. 82 r.d.l. 37/1934

    Norma sulla notifica delle sentenze; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della riassunzione del ricorso basata su tale notifica, perché si era applicata la disciplina sulla PEC

  • art. 25, L. 183/2011

    La Corte ha richiamato questa norma per confermare che, se il difensore in appello ha comunicato il proprio indirizzo PEC all'Ordine, la notifica avviene tramite PEC e rende residuale la notifica secondo l'art. 82 r.d.l. 37/1934

  • art. 101 e art. 184 cod. proc. civ.

    Citate in relazione alle censure sulla produzione documentale e sui termini: la Corte ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente perché la ricorrente non ha indicato contenuto e rilevanza dei documenti contestati

  • artt. 1102, 1105, 1108, 1109, 1137, 1175, 1375 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere violazioni dei doveri e limiti nella comunione; la Corte ha però ritenuto inapplicabile il paradigma dell'eccesso di potere e del conflitto d'interessi tipico delle assemblee condominiali/associative alla comunione pro indiviso

  • art. 2373 cod. civ.

    Norma in tema di società richiamata dalla ricorrente per asserito conflitto d'interessi; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio nella deliberazione dei comunisti e la rilevanza di tale norma nella fattispecie

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per il danno ingiusto: la Corte ha affermato che, in assenza di condotta colpevole o di vizio della deliberazione, non può ravvisarsi diritto al risarcimento

  • art. 91 e art. 92 cod. proc. civ.

    Art. 91 sul principio della soccombenza e art. 92 sulla compensazione delle spese: la Corte ha ritenuto inammissibile il gravame sulla decisione di non compensare le spese di merito, essendo discrezionale il giudice di merito; per la cassazione le spese del giudizio di legittimità sono compensate

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Cass. SU n. 10143/2012

    Richiamata per il principio relativo all'uso della PEC per le notifiche alle difese che abbiano comunicato l'indirizzo all'Ordine; ha inciso sulla valutazione di tempestività delle notifiche

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 2 n. 4216/2014

    Richiamata in tema di eccesso di potere nelle deliberazioni degli enti collettivi e limite del sindacato di legittimità; la Corte la usa per distinguere condominio/enti collettivi dalla comunione pro indiviso

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 2 n. 2754/1971

    Citata per il principio che il comunista può chiedere la divisione del bene comune, sottolineando la diversa tutela rispetto al condominio

  • Giurisprudenza: Cass. sez. 2 n. 707/1962

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui è possibile chiedere lo stralcio della propria quota nella comunione pro indiviso

  • Giurisprudenza: Cass. SU n. 14989/2005

    Citate per il principio della discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese di lite e sui limiti del sindacato di legittimità

Massime di principio

  • Differenziare sempre se la controversia riguarda un condominio negli edifici (art. 1117-1139 c.c.) o una comunione pro indiviso (artt. 1100-1116 c.c.): molte regole e rimedi diversi si applicano a seconda della fattispecie
  • Nella comunione pro indiviso le delibere degli assemblea dei comunisti sono sindacabili principalmente nei casi previsti dall'art. 1109 c.c. (pregiudizio oggettivo al bene comune); concetti come 'eccesso di potere assembleare' e 'conflitto d'interessi' modellati per il condominio o per le società non sono automaticamente trasferibili
  • Se si contesta la gestione in comunione e si vuole porre fine alla situazione, il rimedio primario del singolo comunista è la domanda di divisione (art. 1111 c.c.) o lo stralcio della quota; l'impugnazione della delibera ha limiti più ristretti
  • Per contestare la fissazione di canoni inferiori al mercato occorre dimostrare un pregiudizio oggettivo alla cosa comune o una illegittimità della procedura; la semplice discrepanza rispetto al valore di mercato, senza illecito o pregiudizio concreto, può non essere sufficiente
  • Sulle notifiche processuali, verificare sempre la presenza/indicazione della PEC del difensore: la notifica via PEC resa nota all'Ordine opera in luogo di modalità tradizionali (art. 25 L.183/2011)
  • Nelle impugnazioni, chi censura documenti deve indicarne il contenuto e la rilevanza decisiva: argomentazioni generiche o astratte rischiano di essere ritenute inammissibili per carenza di autosufficienza
  • La domanda di risarcimento (art. 2043 c.c.) richiede la prova di una condotta colpevole e di un danno ingiusto; l'esclusione del vizio nella deliberazione preclude normalmente il diritto al risarcimento derivante da tale deliberazione
  • La decisione sulla compensazione delle spese di merito è discrezionale; in Cassazione è difficile ottenere la riforma di tale valutazione salvo il mancato rispetto di parametri tariffari o vizi di motivazione

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