Sentenza n. 7064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 879/2025, che aveva annullato l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale; in primo grado erano impugnati l’accertamento dell’inottemperanza, la relativa relazione tecnica e gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza che aveva ritenuto sospeso il termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione n. 31 del 14 febbraio 2011, notificata il 26 febbraio 2011 e mai impugnata, in ragione della pendenza dell’istanza di accertamento di conformità presentata nel 2011 e della contestuale richiesta di compatibilità paesaggistica. L’abuso, rilevato nel novembre 2010 in area vincolata paesaggisticamente e a rischio idrogeologico, consisteva nella realizzazione di una nuova superficie e volumetria sopra un garage, con accesso mediante scala interna; secondo il Comune, l’intervento aveva creato un nuovo organismo edilizio a uso abitativo. Il Comune deduceva: (I) violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, travisamento, illogicità, difetto di motivazione e omessa considerazione della documentazione sull’abusività e sulla natura vincolata delle misure; (II) erronea esclusione del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria, formatosi decorso il termine di sessanta giorni nonostante la mancata definizione della richiesta paesaggistica; (III) erroneità della tesi secondo cui la definizione del subprocedimento paesaggistico fosse pregiudiziale alla formazione del silenzio-rigetto e sospendesse i procedimenti sanzionatori, con richiamo anche agli artt. 2, comma 2, e 21-quater, comma 2, l. 241/1990; (IV) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza, ritenuto endoprocedimentale e non immediatamente lesivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 si formi automaticamente allo scadere dei sessanta giorni dalla domanda di sanatoria, anche per abusi in area paesaggisticamente vincolata e indipendentemente dall’acquisizione di atti di assenso o dalla conclusione del procedimento paesaggistico. La mancata definizione di quest’ultimo non sospende sine die i procedimenti sanzionatori. Nel caso concreto, la nuova volumetria e la realizzazione di un organismo edilizio a uso abitativo rendevano l’intervento rilevante rispetto al vincolo e non sanabile a posteriori nei termini di legge; il ripristino era quindi atto dovuto e vincolato. L’ordinanza di demolizione era rimasta inoppugnata e il silenzio-rigetto e l’ordinanza non erano stati successivamente impugnati. Il Collegio non ha trattato autonomamente l’eccezione relativa alla natura endoprocedimentale dell’accertamento, né gli altri profili d’appello, essendo sufficiente la ragione decisiva esposta. Spese del doppio grado compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere accolto, con la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
La disposizione è applicata nel contesto della repressione dell’abuso e dell’accertamento dell’inottemperanza: una volta consolidata l’ordinanza di demolizione, la mancata ottemperanza consente l’attivazione delle conseguenze acquisitive previste dalla legge.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
La questione controversa, su cui ruota anche l’odierno giudizio, è quella volta a stabilire se, per abusi commessi in zona paesaggisticamente vincolata, il silenzio-rigetto ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 si inveri, come previsto dalla citata norma (e da consolidato orientamento giurisprudenziale), automaticamente con il mero decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, e, quindi a prescindere dall’acquisizione di atti di assenso o dalla conclusione del sub procedimento di compatibilità paesaggistica
Il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità si forma automaticamente al decorso di sessanta giorni, anche se non si è concluso il subprocedimento di compatibilità paesaggistica e senza che occorra attendere l’acquisizione di atti di assenso.
Ma nella specifica fattispecie in esame, così come esattamente motivato, e ora argomentato, dal Comune appellante, in ragione della natura dello specifico abuso, che aveva comportato la realizzazione di un nuovo organismo edilizio ad uso abitativo con creazione di nuova volumetria, l’intervento non poteva essere considerato, ex lege, non rilevante rispetto al vincolo presente sull’area, costituendo dunque il provvedimento di ripristino un atto dovuto ed a contenuto vincolato.
La rilevanza dell’intervento rispetto al vincolo paesaggistico va valutata in concreto; la creazione di nuova volumetria e di un nuovo organismo edilizio a uso abitativo non è qualificabile come intervento irrilevante rispetto al vincolo e comporta, nel caso esaminato, il ripristino dovuto.
Massime di principio
- Il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 si forma automaticamente alla scadenza di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, anche per abusi in area paesaggisticamente vincolata e indipendentemente dalla conclusione del subprocedimento di compatibilità paesaggistica o dall’acquisizione di atti di assenso.
- La pendenza di un subprocedimento paesaggistico non sospende sine die il termine per la formazione del silenzio-rigetto sulla sanatoria né, per ciò solo, i procedimenti sanzionatori collegati all’abuso; il diniego tacito formatosi per legge può essere impugnato con i rimedi giurisdizionali previsti.
- La presenza di un vincolo paesaggistico richiede di verificare la concreta rilevanza dell’intervento rispetto ai valori tutelati; la realizzazione di nuova volumetria che dà luogo a un nuovo organismo edilizio a uso abitativo è rilevante rispetto al vincolo e può rendere il ripristino un atto dovuto e vincolato.
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