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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47129/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per riciclaggio di motoveicoli provento di furto (art. 648-bis c.p.). I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale valutato la memoria difensiva del 12 gennaio 2023, che avrebbe corroborato la tesi dell'estraneità dell'imputato o della sua qualifica di inconsapevole trasportatore della merce rubata; la memoria richiamava rapporti del ricorrente con terzi (Fall e consorte) e circostanze che avrebbero spiegato il possesso dei documenti da parte di Diop; 2) mancata rinnovazione del dibattimento per assunzione di prova decisiva, in particolare una perizia grafologica sulla lettera di incarico fornita da Diop, documento chiave la cui autenticità veniva contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la memoria del 12 gennaio fosse in realtà integrativa e contenesse questioni nuove non consentite ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., e che le osservazioni difensive erano comunque ricondotte ai temi devoluti con l'appello e adeguatamente esaminate dalla Corte di appello. Quanto alla perizia grafologica, la Corte ha ricordato che si tratta di un mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e che la mancata esecuzione era motivata dalla valutazione sull'attendibilità delle prove già acquisite (in particolare le dichiarazioni del Diop e altri elementi di riscontro). Di conseguenza il ricorso e' inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di riciclaggio, contestato nel capo d'imputazione e fondamento della condanna di merito.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che le memorie difensive non possono introdurre motivi nuovi oltre quelli devoluti con l'impugnazione; questioni sostanzialmente nuove sono sottoposte alla disciplina dei motivi nuovi e quindi non rilevabili se non tempestivamente dedotte.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    La norma sulle memorie è stata richiamata per affermare che le memorie possono illustrare i temi devoluti con l'appello ma non essere utilizzate per aggirare i limiti di ammissibilita dei nuovi motivi.

  • art. 494 cod. proc. pen.

    Citata per distinguere le dichiarazioni rese in udienza, che hanno valore probatorio pieno, dalle dichiarazioni rese informalmente fuori processo, che non possono essere equiparate senza formale acquisizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese e all'ammenda equitativa a carico del ricorrente per la proposizione di un ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla L. 18 dicembre 2020 e succ. mod.

    Richiamato per la procedura di trattazione scritta del procedimento innanzi alla Corte di cassazione e per la mancata richiesta di discussione orale nei termini.

Massime di principio

  • Una memoria difensiva depositata successivamente non puo' introdurre motivi nuovi: se contiene questioni non derivanti dai motivi di impugnazione originari rischia di essere considerata tentativo di eludere i limiti di ammissibilita e quindi non rilevabile in cassazione.
  • Le dichiarazioni rese al di fuori dell'udienza e non formalmente acquisite al processo non hanno il medesimo valore probatorio delle deposizioni rese in udienza ex art. 494 c.p.p.; la difesa deve richiederne tempestiva acquisizione se intende farle valere.
  • La richiesta di accertamenti peritali (perizia grafologica) non determina automaticamente l'obbligo del giudice di disporla: il perito è un mezzo neutro e il giudice puo' rifiutare l'esperimento se ritiene che gli elementi già acquisiti siano sufficienti o che la perizia non sarebbe risolutiva.
  • Per contestare efficacemente la motivazione della sentenza d'appello il ricorrente deve dimostrare che la Corte territoriale ha omesso di considerare argomenti rilevanti o che la motivazione e' manifestamente illogica; la mera riproposizione di circostanze non tempestivamente acquisite non basta.
  • Se terzi (testimoni o persone coinvolte) possono fornire elementi decisivi, la difesa deve sollecitare la loro audizione o formale acquisizione in grado di merito, pena l'impossibilita' di far valere tali elementi in sede di cassazione.

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