Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10454/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva prestato attività alle dipendenze di un comune con una successione di contratti a termine per incarichi relativi ai servizi di prima infanzia gestiti dall’ente locale. In primo grado era stata accolta la domanda di illegittimità dei contratti e di risarcimento del c.d. danno comunitario; in appello il comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con riconoscimento della legittimità dei termini e rigetto del risarcimento. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con sette motivi: 1) violazione degli artt. 329, 112 e 115 c.p.c. per asserita violazione del giudicato interno e per una diversa ricostruzione dei fatti; 2) ulteriore violazione degli stessi parametri per aver applicato una disciplina ritenuta propria del solo comparto scuola invece di quella del comparto Regioni e autonomie locali; 3) violazione dell’art. 14 preleggi e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale esteso in via analogica principi elaborati per il personale scolastico a una fattispecie non comparabile, essendo la ricorrente addetta ai servizi di prima infanzia comunali; 4) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 368/2001 e della l. n. 124/1999 per l’erroneo richiamo alla normativa del settore scolastico ai fini della legittimità dei contratti; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ritenuto risarcitoria la stabilizzazione presso il comune, mentre la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato presso altro datore e poi trasferita al comune tramite mobilità intercompartimentale; 6) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, per il diniego del danno comunitario nonostante la stabilizzazione non fosse avvenuta presso lo stesso datore autore dell’abuso; 7) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. per asserita violazione del giudicato interno sull’efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato presso altro datore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha accolto il terzo, il quarto e il sesto motivo, ha dichiarato assorbito il quinto e inammissibile il settimo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ha accolto il terzo, il quarto e il sesto motivo, ha dichiarato assorbito il quinto e inammissibile il settimo. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo della cassazione riguarda l’errore della Corte territoriale nell’applicare alla fattispecie del personale dei servizi per l’infanzia comunali i principi elaborati per la scuola statale, senza valutare la legittimità dei singoli contratti alla luce della disciplina vigente al momento della loro stipulazione, e nell’affermare l’efficacia sanante di una stabilizzazione non avvenuta nei ruoli dell’ente autore dell’abuso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi di diritto indicati dalla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato come parametro per dedurre la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso la violazione nei primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il settimo per difetto di specificità e allegazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per asserita pronuncia ultra/extra petita o in violazione del giudicato; la Corte ha ritenuto infondati i motivi che lo invocavano, potendo il giudice d’appello confermare la decisione con diversa ricostruzione giuridica e fattuale nel perimetro di causa petendi e petitum.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l’accertamento sull’avvenuta stabilizzazione; il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del sesto motivo.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per censurare l’uso dell’analogia; la Corte ha accolto la doglianza, ritenendo non legittimo estendere al caso in esame i principi elaborati per il settore scolastico statale.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Norma centrale per la valutazione dei contratti a termine nel pubblico impiego: la legittimità dei singoli contratti va valutata secondo le disposizioni vigenti al momento dell’instaurazione del rapporto e non attraverso un’applicazione automatica di principi pensati per altri comparti; inoltre, la stabilizzazione è sanante solo se avviene nei ruoli dell’ente autore dell’abuso e in rapporto di diretta derivazione causale con esso.

  • d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato insieme alla disciplina del pubblico impiego e alla legge sul reclutamento scolastico per sostenere l’erroneità dell’estensione del regime scolastico alla fattispecie; il motivo è stato accolto.

  • l. n. 124/1999

    Evocata dalla ricorrente per contestare il richiamo alla normativa scolastica; la Corte ha accolto la censura per l’inapplicabilità del quadro normativo scolastico al caso del personale comunale.

  • clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE

    Richiamata per contestare il mancato riconoscimento del risarcimento del danno comunitario; la Corte ha accolto il motivo, ribadendo che la stabilizzazione è riparatoria solo se avviene presso lo stesso ente che ha commesso l’abuso e come esito di misure idonee a superare il precariato con ragionevole certezza ex ante.

  • direttiva 1999/70/CE

    Utilizzata come parametro eurounitario per la tutela contro l’abuso dei contratti a termine e per la valutazione dell’idoneità della stabilizzazione quale misura sanzionatoria e riparatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio del devolutum non impediscono al giudice di confermare la decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché resti nel perimetro di petitum e causa petendi.
  • La legittimità dei contratti a termine nel pubblico impiego va verificata in relazione alla disciplina vigente al momento della stipulazione e al concreto comparto di appartenenza, senza estendere automaticamente regole e principi elaborati per settori diversi e non comparabili.
  • La sanatoria dell’abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine può aversi solo se la successiva immissione in ruolo avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso, in rapporto di diretta derivazione causale con esso; una stabilizzazione presso altro datore non elimina di per sé l’illecito eurounitario.
  • Una procedura selettiva o concorsuale riservata ai precari non è di regola sufficiente a integrare una misura realmente riparatoria, se l’abuso costituisce soltanto antecedente remoto dell’assunzione e produce solo una chance di stabilizzazione priva di valenza sanante.
  • Le doglianze fondate su giudicato interno e su vizi di specificità del ricorso per cassazione richiedono un rigoroso assolvimento degli oneri di allegazione e indicazione degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.