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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13388/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Prota era stato condannato dal GUP di Savona, con rito abbreviato, per il reato previsto dall'art.10 del d.lgs. n.74/2000 (occultamento di documenti obbligatori da conservare — nove fatture 2014 e otto fatture 2016). La Cassazione, con sentenza n.38861/2022, aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio perché il reato è di natura permanente e il momento consumativo va fissato alla conclusione dell'accertamento (28/01/2020), con conseguente applicazione del regime sanzionatorio introdotto dal d.l. n.124/2019, conv. nella l. n.157/2019. In sede di rinvio la Corte d'appello di Genova ha poi rigettato i motivi sull'esistenza del fatto e ha determinato la pena a 3 anni, ridotta a 2 per la scelta del rito. Prota ha impugnato in Cassazione sostenendo: (1) errata applicazione di art.10 perché il reato richiederebbe un "quid pluris" commissivo (occultamento o distruzione) e non una mera omissione; mancata prova del dolo specifico; (2) violazione dell'art.2 cod.pen. e art.7 CEDU perché i documenti riferivano ad anni (2014 e 2016) anteriori alla modifica normativa e quindi dovrebbe applicarsi la legge più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché verte su questioni (elemento oggettivo e soggettivo del reato) non rimesse al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento, essendo stato il rinvio limitato al trattamento sanzionatorio; inoltre la difesa non ha sfruttato eventuali rimedi incidenti (es. conversione del ricorso in appello o ricorso straordinario per errore materiale). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art.628, comma 2, cod.proc.pen., atteso che la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio stabilito dalla Terza Sezione secondo cui l'art.10 ha natura permanente e il momento consumativo va individuato alla conclusione dell'accertamento, giustificando l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal d.l. n.124/2019 conv. l. n.157/2019. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.10 d.lgs. n.74/2000

    "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari"

    La Corte ha confermato l'interpretazione della Terza Sezione secondo cui il reato ha natura permanente: l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo da parte degli organi verificatori, per cui il momento consumativo è la conclusione dell'accertamento

  • d.l. n.124/2019, conv. nella l. n.157/2019

    Modifica del regime sanzionatorio applicabile per reati come quello di cui all'art.10; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del regime più recente in ragione della natura permanente del reato e del momento consumativo individuato al termine dell'accertamento

  • art.627 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina gli effetti dell'annullamento e il giudice del rinvio; la Corte ha sottolineato che la questione rimessa al giudice del rinvio era limitata al trattamento sanzionatorio (comma 3)

  • art.580 cod.proc.pen.

    Richiamata nella motivazione come norma che avrebbe consentito la conversione del ricorso per cassazione del P.M. in appello, se ricorrevano i presupposti; omissione che poteva essere dedotta con rimedio straordinario

  • art.625bis cod.proc.pen.

    Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto indicato come rimedio alternativo per contestare la mancata conversione del ricorso in appello; la mancata impugnazione nei termini preclude il rimedio

  • art.628, comma 2, cod.proc.pen.

    Norma invocata per dichiarare inammissibile il secondo motivo, in quanto la Corte territoriale ha applicato il principio già enunciato dalla Cassazione sull'operatività della nuova disciplina sanzionatoria

  • art.2 cod.pen. e art.7 CEDU

    Dedotti dal ricorrente in relazione al principio di legalità e alla necessità di applicare la legge penale più favorevole; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o non fondata alla luce della natura permanente del reato e della corretta individuazione del momento consumativo

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che non essendovi colpa grave nella proposizione del ricorso, sia equo liquidare una somma ridotta (euro 3.000,00)

Massime di principio

  • Il reato di occultamento delle scritture contabili previsto dall'art.10 d.lgs. n.74/2000 è considerato reato permanente: il momento consumativo è la conclusione dell'accertamento da parte degli organi verificatori, e non la data di emissione dei documenti.
  • Se una sentenza di annullamento rinvia al giudice di primo grado limitatamente a un punto (es. trattamento sanzionatorio), il giudice del rinvio non può riesaminare questioni non oggetto del rinvio; le parti devono utilizzare i rimedi processuali adeguati (es. conversione del ricorso in appello o ricorso straordinario per errore materiale) nei tempi previsti se intendono far valere altri profili.
  • In caso di successione di norme penali nel tempo, va applicata la legge più favorevole al reo salvo che la determinazione del momento consumativo non faccia operare la norma successiva (come avviene per reati permanenti il cui termine consumativo ricade dopo la modifica normativa).
  • Eccezioni di carattere sostanziale (mancata dimostrazione di occultamento attivo o del dolo specifico) devono essere tempestivamente e correttamente dedotte nei gradi di giudizio competenti; se non sono state rimesse al giudice del rinvio, la Cassazione può dichiarare inammissibile il relativo motivo.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, salvo dolo o colpa grave, a una somma a favore della Cassa delle ammende; è utile valutare la fondatezza e la tempestività dei rimedi processuali prima di proporre ricorsi in Cassazione.

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