Cassazione Civile, Ordinanza n. 02299/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (casa di noleggio)
La controversia
Un soggetto danneggiato in un sinistro stradale aveva noleggiato un veicolo sostitutivo da una società di autonoleggio, maturando un debito di 960 euro. Per estinguere tale debito aveva ceduto, fino a concorrenza di quell’importo, parte del credito risarcitorio vantato verso la compagnia assicurativa del responsabile, cessione che era stata notificata alla compagnia prima della liquidazione del danno. La società cessionaria aveva chiesto alla compagnia il pagamento della somma ceduta, senza ottenerlo, e aveva quindi agito in giudizio anche in via subordinata contro il cedente. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo la cessione avente ad oggetto un credito futuro e ipotizzando un frazionamento illecito del credito. In appello, il tribunale aveva invece qualificato l’operazione come cessione avente ad oggetto il costo del noleggio, ritenendo che la compagnia non dovesse nulla alla cessionaria e che il solo obbligato fosse il cedente verso la società di autonoleggio. In Cassazione sia il cedente sia la cessionaria hanno impugnato la sentenza: la cessionaria ha dedotto motivazione illogica e contraddittoria per avere il giudice di merito scambiato la causa della cessione con il suo oggetto, nonché violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c. per avere la compagnia pagato il cedente dopo la notifica della cessione; il cedente ha riproposto sostanzialmente le medesime censure e ha lamentato inoltre l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento delle spese stragiudiziali, con altro motivo poi assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso della società cessionaria e, per identità di censure, anche i primi due motivi del ricorso del cedente. Ha affermato che il tribunale aveva confuso la causa della cessione, posta a pagamento del debito per il noleggio, con il suo oggetto, che era invece il credito risarcitorio verso la compagnia assicurativa. Ha inoltre rilevato che, essendo la cessione stata notificata, il pagamento effettuato dalla compagnia al cedente non poteva liberarla nei confronti della cessionaria. Il terzo motivo del ricorso della cessionaria, relativo alla domanda contro il cedente, è stato dichiarato assorbito; parimenti assorbito il terzo motivo del ricorso del cedente, concernente la prova del danno da fermo tecnico e il litisconsorzio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
Norme richiamate
la cessione del credito trasferisce al cessionario il credito verso il terzo debitore; la contestazione del giudice di merito non poteva negare efficacia alla cessione confondendo il credito ceduto con il debito da estinguere
dopo la notificazione della cessione il debitore ceduto è tenuto a pagare al cessionario; il pagamento eseguito al cedente dopo la notifica non è idoneo a liberarlo verso il cessionario
la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali
il motivo relativo alla prova del danno da fermo tecnico è stato ritenuto assorbito e non esaminato nel merito
Massime di principio
- Nella cessione del credito occorre distinguere nettamente tra causa del negozio e oggetto della cessione: il debito che si intende estinguere può costituire la ragione solutoria dell'atto, ma ciò che si trasferisce è il credito verso il terzo.
- Se la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto, il pagamento eseguito al cedente successivamente alla notifica non libera il debitore nei confronti del cessionario.
- Il giudice di merito, nell'interpretare la domanda e il negozio dedotto in giudizio, deve rispettare non solo i criteri giuridici di interpretazione, ma anche la logica comune, evitando di sovrapporre concetti giuridici distinti.
- L'accoglimento dei motivi che eliminano la ratio decidendi assorbe le censure relative a domande subordinate o ad ulteriori questioni probatorie non più decisive.
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