Cassazione Penale, Sentenza n. 16703/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (18 involucri, gr. 11,2), lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che il giudice aveva omesso di valutare o motivare adeguatamente i presupposti per la concessione del beneficio (artt. 163 e 164 c.p.), evidenziando la sua presunta incensuratezza, la minima offensività del fatto, l'irreprensibile comportamento processuale e l'ammissione al fatto; censurava inoltre l'uso, da parte della Corte territoriale, di motivazione apparente e apodittica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa al diniego del beneficio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva erroneamente considerato come elemento ostativo il precedente per il quale il ricorrente era stato ammesso alla messa alla prova, mentre tale ammissione indica invece una valutazione prognostica favorevole circa l'astensione dal delinquere.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, Testo Unico stupefacenti
Norma che incrimina la detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti; dalla sentenza emerge che il fatto è stato valutato come riconducibile a questo articolo (cocaina, 18 involucri).
Riferito al quadro normativo sulla sospensione condizionale della pena e ai criteri di applicazione; richiamato in relazione all'obbligo del giudice di valutare gli elementi per la concessione del beneficio.
Stabilisce che la sospensione condizionale della pena è concessa solo se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati; la Corte ha sottolineato che l'ammissione alla messa alla prova costituisce invece indicazione favorevole ai fini di tale presunzione, per cui non può essere usata come elemento ostativo.
Elenca le circostanze da considerare nella determinazione della personalità e nella valutazione prognostica; la Corte precisa che il giudice di merito può indicare gli elementi ritenuti prevalenti ma deve motivare convincentemente la prevalenza quando altri elementi inducono a diverso giudizio.
Norme sulla messa alla prova come modalità alternativa di definizione del procedimento; la Corte rileva che l'ammissione alla messa alla prova implica una valutazione favorevole circa la futura astensione dal reato e quindi non può essere considerata elemento negativo.
art. 464-quater, comma 3, c.p.p.
"quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del Codice penale reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati"
Consente la sospensione del procedimento con messa alla prova quando il giudice valuta positivamente il programma e la prognosi di astensione dal delitto; la Corte usa questa disposizione per argomentare che l'ammissione alla messa alla prova evidenzia una prognosi favorevole e non ostativa alla sospensione condizionale della pena.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale che disciplina il trattamento del ricorso in Cassazione in assenza del difensore quando non è stata richiesta la discussione orale; citata per regolare il procedimento ma non centrale sul merito.
Massime di principio
- L'ammissione alla messa alla prova non può essere considerata un precedente "negativo" ai fini dell'esclusione della sospensione condizionale della pena: costituisce invece indicazione prognostica favorevole circa l'astensione dal delitto.
- Il giudice di merito può concentrarsi sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli elencati dall'art. 133 c.p., ma quando esistono circostanze che favoriscono esiti opposti deve motivare in modo convincente la prevalenza degli elementi ostativi per consentire il controllo di legittimità.
- La sola condizione di disoccupazione non è automaticamente dirimente per negare la sospensione condizionale della pena; va valutata nel complesso del profilo personale e delle altre circostanze rilevanti.
- Se il giudice utilizza precedenti non specifici o misure alternative (come la messa alla prova) per fondare un giudizio di "personalità negativa" senza adeguata motivazione, la decisione è esposta a censura in sede di legittimità.
- In presenza di motivazioni apparenti o contraddittorie sul giudizio prognostico, il ricorso per cassazione ha buone possibilità di ottenere annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.
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