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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19424/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto del 5 giugno 2025 che aveva confermato, con riduzioni parziali, la confisca patrimoniale disposta in procedimento di prevenzione. Il ricorrente deduceva: (1) errata fissazione del momento di insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità (contestando il dato che la pericolosità fosse iniziata nel 2009) e mancato adeguamento ai rilievi della pronunzia rescindente; (2) vizi nella valutazione patrimoniale, con contestazione della quantificazione della quota di reddito utilizzata per consumi, dell'adozione di un metodo "globale" di valutazione della sproporzione anziché analitico, e della considerazione che il mutuo per l'acquisto degli immobili fosse stato onorato nel periodo di pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente sollecitassero una diversa valutazione di dati storici correttamente apprezzati in sede di merito, mentre in materia di procedura di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla sola violazione di legge. In particolare la Corte ha ritenuto infondata la censura circa il mancato adeguamento ai precedenti rilievi rescindenti, rilevando che il giudice del rinvio aveva affrontato il tema della data di insorgenza della pericolosità con plurimi accertamenti di fatto. Quanto alla ricostruzione patrimoniale, la Corte ha confermato che il giudice di merito si è attenuto ai risultati della perizia e ha operato una riduzione dei valori; le contestazioni attengono al merito e non possono essere rimesse in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Limita la possibilità di ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola ipotesi di violazione di legge; impedisce il sindacato libero del merito e dei fatti in sede di legittimità

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3 ter, secondo comma

    Richiama il criterio limitativo del rimedio di cassazione nei procedimenti di prevenzione in combinato con la legge 1423/1956

  • decreto legislativo n. 159 del 2011

    Ripropone nel testo normativo la disciplina che limita il sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione

  • codice di procedura penale

    art. 606, lett. e) e art. 616

    Art. 606 lett. e) riguarda i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'illogicità manifesta), ma la Corte precisa che la censura sull'illogicità manifesta è esclusa se si tratta di valutazioni di merito; art. 616 autorizza la condanna alla sanzione pecuniaria per inammissibilità o colpa nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Principio consolidato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; rafforza il divieto di riesame dei fatti e delle prove in sede di legittimità

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alle sole questioni di diritto: non è possibile ottenere la riforma di valutazioni di fatto o peritali, salvo dimostrare una specifica violazione di legge o la mancanza della motivazione richiesta dalla norma.
  • Le valutazioni sulla data di insorgenza della pericolosità e sulla correlazione temporale con l'acquisto dei beni sono accertamenti di fatto: se il giudice del rinvio ha esaminato e motivato tali aspetti, la Cassazione non riesamina la loro fondatezza a meno che non emerga una violazione normativa evidente.
  • La quantificazione della sproporzione patrimoniale fondata su perizia tecnica è di regola insindacabile in sede di legittimità se il giudice abbia esplicitamente adottato e motivato i risultati peritali; le critiche metodologiche rivolte al perito o alla scelta tra metodo analitico e metodo globale attengono al merito.
  • Se si censura la motivazione del giudice d'appello per essere apparente o insufficiente, in cassazione bisogna dimostrare che la motivazione è inesistente o puramente formale; la semplice divergenza di apprezzamento non è sufficiente.
  • Ricorsi che si limitano a richiedere una diversa valutazione dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e, se ricondotti alla colpa nella proposizione, all'applicazione dell'ammenda ex art. 616 c.p.p.

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