Cassazione Penale, Sentenza n. 47358/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale e aveva ritenuto Ameno "amministratore di fatto" della Crivellin Montaggi S.r.l.; censure sulla mancata prova della qualità di amministratore di fatto, sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della bancarotta, sul bilanciamento fra attenuanti generiche e recidiva (richiamando la disciplina anteriore al 2005), sulla rilevanza della recidiva in presenza di continuazione e sulla congruità dell'aumento di pena per la continuazione rispetto a sentenze pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato i motivi che rimettevano in discussione la qualificazione di amministratore di fatto e la riconducibilità delle condotte di bancarotta all'imputato, confermando la correttezza dell'accertamento del ruolo gestionale di fatto e della responsabilità. Ha però accolto il motivo relativo al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, ritenendo applicabile la disciplina più favorevole (quella anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251) ai fatti commessi nel 2004; per tale profilo ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sul bilanciamento e conseguente ricalcolo della pena. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.)
La qualificazione di soggetti destinatari delle norme fallimentari si basa sulle funzioni concrete e non sulle mere qualifiche formali; la responsabilità per bancarotta patrimoniale è stata ritenuta nei confronti di chi, come amministratore di fatto, ha diretto e partecipato alla gestione e alle distrazioni.
Richiamata in relazione alle fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto provato il concorso dell'amministratore di fatto nelle condotte distrattive e nella tenuta irregolare della documentazione contabile.
La recidiva può essere cumulata con la continuazione quando ricorrano le condizioni; l'aggravante mira a sanzionare la maggiore pericolosità dell'autore che commette nuovo reato dopo precedente condanna.
la Corte ha rilevato che "la limitazione al giudizio di bilanciamento – introdotta dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 – non è applicabile a fatti commessi nel 2004"
La norma del 2005 che limita il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente se sfavorevole; va applicata la disciplina più favorevole al tempo del fatto.
Principio del favor rei temporale: quando leggi diverse si succedono, si applica la più favorevole all'imputato; qui ha imposto di non applicare la restrizione introdotta nel 2005 ai fatti del 2004.
Regole sul concorso e cumulazione delle pene e sulla continuazione: la Corte ha ribadito che la continuazione è una "fictio juris" per temperare il cumulo ma non esclude, di per sé, l'applicazione della recidiva.
art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla reformatio in peius: la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul principio secondo cui il giudice di rinvio può riformulare l'aumento per continuazione se cambia la struttura del reato continuato, purché non venga inflitta una pena complessivamente più gravosa.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che, una volta accertata la qualifica di amministratore di fatto, il concorso nelle condotte integranti bancarotta sia logicamente deducibile e imputabile.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sulle funzioni concrete esercitate e sugli indici probatori complessivi (controllo commerciale, decisioni su compensi, documentazione extracontabile, trasferimento di cespiti, pagamenti in nero), non sulla mera qualifica formale.
- Se la gestione effettiva della società è provata, le condotte distrattive e le irregolarità documentali possono essere ricondotte alla sfera di responsabilità dell'amministratore di fatto anche in assenza di carica formale.
- La recidiva e la continuazione non sono in principi contrapposti: possono coesistere e essere entrambe applicate quando sussistano i presupposti, calibrando prima l'aumento per recidiva sul reato base e poi quello per continuazione.
- In presenza di interventi legislativi successivi che peggiorano la posizione dell'imputato (es. limitazioni al bilanciamento tra attenuanti e recidiva), va applicata la disciplina più favorevole al tempo del fatto (principio del favor rei).
- Il giudice di rinvio è legittimato a rivedere l'individuazione del reato più grave e l'entità degli aumenti per continuazione se cambia la struttura del giudizio di merito; ciò non viola il divieto di reformatio in peius se non comporta un peggioramento complessivo della pena.
- Nelle impugnazioni in Cassazione, le censure che si limitano a ridurre ad ordinaria discussione singoli indici senza confrontarsi con il complesso delle prove e delle argomentazioni del merito rischiano di essere dichiarate inammissibili: il giudizio di legittimità controlla soprattutto la correttezza dell'applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
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