Cassazione Civile, Ordinanza n. 16917/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto maturato da quattro ex dipendenti di una società poi assoggettata a concordato preventivo. I lavoratori erano stati trasferiti, senza soluzione di continuità, a un'impresa affittuaria di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; in sede sindacale, ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, era stato stabilito che il TFR maturato fino alla cessione rimanesse a carico della cedente, successivamente insolvente. La Corte d'appello aveva ritenuto tale accordo opponibile all'INPS e aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a ottenere il TFR dal Fondo di garanzia. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo falsa applicazione dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 161, 163 e 180 l.fall., all'art. 2112 c.c. e all'art. 2 l. n. 297/1982, sostenendo che il credito verso il Fondo nasce da un autonomo rapporto previdenziale e che, al momento della cessazione del rapporto, il datore di lavoro effettivo non era insolvente, sicché mancavano i presupposti per l'intervento del Fondo. Inoltre, l'ente ha contestato che l'accordo sindacale potesse essergli opposto e che il mero accertamento del credito in sede concorsuale nei confronti della cedente valesse a fondare l'obbligo del Fondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha affermato che, poiché il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità presso l'affittuaria e il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto, al momento della cessazione il datore di lavoro era l'affittuaria, che non versava in stato di insolvenza. Ne consegue che non sussiste l'obbligo del Fondo di garanzia, perché l'insolvenza dell'impresa affittante è intervenuta quando il TFR non era ancora esigibile. La Corte ha inoltre escluso che sia rilevante, nei confronti dell'INPS, l'accertamento del credito in sede concorsuale nei confronti della cedente, poiché l'azione verso il Fondo si fonda su un rapporto previdenziale autonomo e distinto dal rapporto di lavoro. Parimenti, l'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990 non è opponibile all'INPS, restando circoscritto ai rapporti civilistici tra le imprese e i lavoratori. È stato infine precisato che il comma 5-bis dell'art. 47, introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, ha natura innovativa e non si applica retroattivamente a un accordo del 2013. In conclusione, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 47, comma 5, l. n. 428/1990
L'accordo sindacale stipulato in caso di trasferimento d'azienda incide sui rapporti tra cedente, cessionaria e lavoratori, ma non è opponibile all'INPS quale soggetto del distinto rapporto previdenziale; non vale a fondare l'obbligo del Fondo oltre i limiti previsti dalla legge applicabile ratione temporis.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che disciplinano la procedura concorsuale della cedente, ma non decisivo ai fini dell'obbligo del Fondo nel caso concreto.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme concorsuali invocate dall'INPS.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme concorsuali invocate dall'INPS.
Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità in capo al cessionario/affittuario; il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto con il datore effettivo al momento della cessazione.
art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, l. n. 297/1982
Disciplina i presupposti e il funzionamento del Fondo di garanzia INPS; l'intervento presuppone l'esigibilità del TFR e lo stato di insolvenza del datore tenuto al pagamento secondo la disciplina applicabile.
È richiamato per affermare il principio di relatività degli effetti del contratto: l'accordo sindacale tra imprese non produce effetti vincolanti verso l'INPS.
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990, ma la disciplina è innovativa e non retroattiva.
art. 85, comma 7, codice della crisi e dell'insolvenza
Richiamato nel testo del nuovo comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990, senza applicazione al caso concreto per ragioni temporali.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992
Richiamato nel nuovo comma 5-bis dell'art. 47 l. n. 428/1990 quale parametro per i crediti diversi dal TFR; non applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda o di ramo con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto con il soggetto che è datore di lavoro in quel momento; se tale soggetto non è insolvente, non sussistono i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia.
- Il diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia INPS nasce da un autonomo rapporto previdenziale, distinto dal rapporto di lavoro e dalla relativa eventuale insinuazione al passivo: l'accertamento del credito in sede concorsuale verso il datore insolvente non vincola di per sé l'INPS.
- Gli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990 regolano i rapporti tra le imprese coinvolte nel trasferimento e i lavoratori, ma non sono opponibili all'INPS, salvo espressa previsione normativa applicabile.
- Le modifiche normative che ampliano o ridefiniscono l'intervento del Fondo di garanzia hanno natura innovativa e non si applicano retroattivamente a fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore.
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