Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore munito di titolo esecutivo giudiziale aveva notificato precetto a una debitrice; in un precedente giudizio di opposizione a precetto, promosso dalla debitrice contro una diversa esecuzione, il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo. Successivamente il medesimo titolo era stato azionato da un soggetto che si assumeva successore del creditore originario. In appello la controparte aveva ottenuto l'accoglimento dell'opposizione sul rilievo che la sospensione del titolo, disposta nel precedente giudizio, impedisse qualunque nuova esecuzione fondata su quel titolo. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e difetto di legittimazione dell'appellante, sostenendo che non fosse provata la successione/accollo del debito; 2) violazione degli artt. 615 e 623 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sospensione del titolo emessa in un diverso giudizio non potesse precludere una nuova esecuzione intrapresa da soggetto diverso e legittimato per successione; 3) ulteriori censure sulla tempestività della produzione documentale, poi ritenute assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato; ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi; ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta nel giudizio di opposizione a precetto vincola solo le parti del relativo giudizio e non impedisce a soggetti diversi, che si dichiarino creditori in forza del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione.
Norme richiamate
La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciata nell'opposizione a precetto ha efficacia esterna, ma vincola solo le parti del giudizio in cui è stata disposta.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'effetto preclusivo attribuito alla sospensione del titolo; la Corte risolve la questione affermando che tale effetto non si estende a soggetti diversi dalle parti del giudizio in cui la sospensione è stata pronunciata.
Il giudicato e, più in generale, gli effetti di una pronuncia giudiziale vincolano soltanto le parti del processo in cui la decisione è stata resa.
Massime di principio
- Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, emesso nel giudizio di opposizione a precetto, impedisce la prosecuzione o l'inizio di nuove esecuzioni solo alle parti di quel giudizio e non produce un'efficacia assoluta verso terzi.
- La preclusione derivante dalla sospensione del titolo non può essere opposta a soggetti diversi dal creditore processuale originariamente colpito dal provvedimento, se questi agiscono in base al medesimo titolo quali successori o aventi causa legittimati.
- L'estensione degli effetti di una decisione giudiziale oltre le parti del relativo processo non è ammissibile in mancanza di un espresso fondamento normativo, poiché il giudicato opera nei soli limiti soggettivi stabiliti dall'art. 2909 c.c.
- La prova dell'avvenuta successione o dell'accollo del debito è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti propri del ricorso per cassazione.
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