Cassazione Penale, Sentenza n. 30725/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, in espiazione di pena per reati di criminalità organizzata e omicidi, aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il rigetto già pronunciato dal magistrato di sorveglianza, ritenendo che le patologie denunciate (tra cui diabete, ipercolesterolemia, retinopatia e coxartrosi) fossero compatibili con la detenzione intramuraria, poiché sotto costante monitoraggio e trattabili in istituto, e che, comunque, l'elevata pericolosità sociale del detenuto militasse contro l'accoglimento. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: (1) manifesta illogicità della motivazione sulla compatibilità della maculopatia diabetica con la detenzione, perché lo specialista aveva disposto ulteriori approfondimenti diagnostici e ciò avrebbe escluso la possibilità di ritenere già adeguata l'assistenza intramuraria; (2) travisamento del diario clinico del 9.9.2025, che avrebbe documentato una situazione diagnostica ancora aperta e non la piena governabilità in carcere; (3) violazione degli artt. 146 e 147 c.p. e motivazione apparente per omessa valutazione dell'idoneità del domicilio offerto in caso di detenzione domiciliare surrogatoria; (4) violazione dell'art. 203 c.p. e motivazione apparente sulla pericolosità sociale, perché il giudizio sarebbe stato fondato su elementi risalenti e non attuali, senza considerare sopravvenienze favorevoli (ordinanza di altro tribunale di sorveglianza e versamento a favore di associazione antimafia), nonché età avanzata e deterioramento fisico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il differimento della pena per motivi di salute richiede non una incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma l'impossibilità di praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario, ovvero una condizione di sofferenza incompatibile con il senso di umanità. Nel caso concreto, la più recente relazione sanitaria attestava condizioni stabili e cure adeguatamente somministrabili in istituto; l'assenza ancora dei risultati di ulteriori accertamenti specialistici non era sufficiente a sovvertire tale valutazione, potendo semmai fondare una nuova istanza. Quanto ai motivi sull'idoneità del domicilio e sulla pericolosità sociale, la Corte ha ritenuto che essi non potessero incidere sull'esito, poiché la preliminare insussistenza di una patologia incompatibile con il carcere rendeva irrilevante ogni ulteriore scrutinio: la valutazione della pericolosità opera solo se e dopo che sia riconosciuta l'esigenza di tutela sanitaria extra moenia, salvo l'ipotesi di assoluta incompatibilità ex art. 146 c.p. Non essendo stato accolto il ricorso, è stata confermata l'ordinanza impugnata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato dalla difesa per dedurre la violazione di legge; la Corte non lo valorizza autonomamente, poiché ritiene infondati i motivi di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
usato per denunciare manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova documentale; la Corte esclude il vizio perché la motivazione del giudice di sorveglianza è coerente con la relazione sanitaria più recente.
richiamato come ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena in caso di grave infermità/assoluta incompatibilità con il carcere; la Corte precisa che tale ipotesi è più rigorosa e, se non ricorre, non impone ulteriori valutazioni sul domicilio o sulla pericolosità.
norma centrale sul differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute; la Corte chiarisce che richiede l'impossibilità di praticare utilmente le cure in carcere o una situazione di sofferenza incompatibile con il senso di umanità.
richiamato dalla difesa in tema di pericolosità sociale; il riferimento non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte, che collega la valutazione di recidiva all'art. 147 c.p. e al giudizio di sorveglianza.
menzionato come possibile detenzione domiciliare c.d. surrogatoria, applicabile solo se sia già stata riconosciuta la necessità di proseguire la pena fuori dal carcere per ragioni di salute.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute non presuppone che la patologia sia mortale o renda impossibile in assoluto la detenzione, ma richiede che le cure necessarie non possano essere utilmente praticate in istituto oppure che la prosecuzione della pena in carcere determini una condizione incompatibile con il senso di umanità.
- Quando la documentazione sanitaria più aggiornata attesta la stabilità delle condizioni cliniche e la praticabilità delle terapie in ambiente penitenziario, il giudice può legittimamente escludere il differimento anche se restano da svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici; tali accertamenti potranno semmai giustificare una nuova istanza.
- Il vizio di travisamento della prova documentale non sussiste se il giudice di merito si è basato su una lettura complessiva del quadro sanitario coerente con il contenuto essenziale del documento, e la contestazione mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto.
- La valutazione dell'idoneità del domicilio e della pericolosità sociale diventa rilevante solo dopo che sia stata riconosciuta una patologia incompatibile con la detenzione intramuraria; in mancanza di tale presupposto, tali profili non possono incidere sull'esito dell'istanza di differimento.
- Nel differimento facoltativo ex art. 147 c.p., il giudizio sulla pericolosità sociale opera come limite ulteriore rispetto alle esigenze sanitarie, ma non può sostituirsi alla verifica preliminare della reale necessità di tutela extra-carceraria della salute.
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