Cassazione Civile, Ordinanza n. 01753/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente sportivo)
La controversia
Una società radiotelevisiva aveva convenuto in giudizio un ente sportivo, il suo ex presidente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e una società di sviluppo territoriale per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito in una convenzione del 2007 relativa a una campagna di comunicazione per promuovere l’attività sportiva in alta montagna nel rispetto dell’ambiente. In primo grado era stata accolta la domanda della società radiotelevisiva e, in via di manleva, erano stati condannati anche la Fondazione Italiana per le Montagne e il suo direttore. In appello la decisione era stata riformata quanto alla manleva. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) omesso esame e violazione degli artt. 1306, 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la Corte d’appello considerato il giudicato formatosi nei confronti della coobbligata non appellante; 2) omesso esame e violazione di varie norme sostanziali e dell’art. 2697 c.c. per avere escluso la responsabilità della Fondazione e del direttore senza adeguata valutazione delle prove documentali; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. per avere ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda diretta nei confronti dei terzi chiamati; 4) violazione degli artt. 1418, 1422, 354 e 356 c.p.c. per avere valorizzato come decisivo l’obbligo di pagamento posto dalla convenzione in capo all’ente sportivo in proprio, senza esaminare documenti contrari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha affermato che, essendo la Fondazione Italiana per le Montagne rimasta non appellante rispetto alla sentenza di primo grado che l’aveva condannata in manleva, nei suoi confronti si era formato il giudicato, nonostante l’impugnazione proposta da altro coobbligato solidale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale punto e, decidendo nel merito, ha escluso la riforma della decisione di primo grado limitatamente alla posizione della Fondazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove o comunque formulati senza adeguata specificità. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
I motivi sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; le censure che miravano solo a una nuova valutazione del merito sono state ritenute inammissibili.
La mancata impugnazione da parte di un debitore solidale comporta il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, quando il rapporto è scindibile e l'impugnazione dell'altro condebitore non si estende automaticamente al non appellante.
Il giudicato si forma nei confronti della parte che non abbia proposto impugnazione, impedendo la riforma della decisione nei suoi confronti.
È richiamato in relazione alla stabilizzazione del giudicato interno per la parte non appellante.
Le censure devono essere specifiche e autosufficienti, con precisa indicazione del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma senza specifica applicazione decisoria nella parte accolta.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma senza autonoma ratio decisoria.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella statuizione finale.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, senza incidenza sulla soluzione della controversia in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa responsabilità per difetto di rappresentanza, ma non esaminato nel merito per la decisione finale.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria, ma le censure relative sono state dichiarate inammissibili.
Invocato per contestare la valutazione delle prove e l'onere probatorio; la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentita una diversa ricostruzione del fatto.
Richiamato per sostenere l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda nuova; la censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e difetto di specificità.
Richiamato nel quarto motivo, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.
Richiamato nel quarto motivo, ma non rilevante per l’accoglimento del ricorso.
Invocato in relazione alla pretesa invalidità della decisione di appello, senza accoglimento del motivo.
Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel rapporto obbligatorio solidale, la mancata impugnazione della sentenza da parte di uno dei debitori soccombenti determina il formarsi del giudicato nei suoi confronti se il rapporto è scindibile; l’impugnazione proposta da altro condebitore non si estende automaticamente al non appellante.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove, salvo che si deducano specifiche violazioni di legge o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda il motivo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Quando un motivo presuppone la permanenza dell’interesse ad agire o a impugnare, tale interesse viene meno se un altro motivo conduce comunque a un accertamento definitivo incompatibile con la censura residua.
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