Sentenza del 10/02/2025 n. 3409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso l'8 ottobre 2012 un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione una nota di costo ritenuta non veritiera e le conseguenti imposte Irpef, Irap e addizionali. L'Ufficio contestava che l'emittente fosse un soggetto qualificato, poiché non iscritto ad albi e privo di partita IVA; riteneva inoltre antieconomico il differimento del pagamento e sproporzionata la deduzione rispetto al volume d'affari e agli altri costi dichiarati. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. di Asti e la conferma della decisione da parte della C.T.R. del Piemonte, A.A. ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Il primo denunciava la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle specifiche doglianze formulate nell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la motivazione della C.T.R. è stata ritenuta apodittica e tautologica, perché aveva respinto in blocco le articolate censure senza esaminarle e senza spiegare perché il contribuente non avesse provato l'esistenza del costo; il riferimento al rapporto di parentela tra contribuente e asserito consulente non colmava tale carenza. Gli altri otto motivi sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La pronuncia non stabilisce definitivamente se il costo fosse deducibile né annulla in via definitiva l'accertamento.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell'atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato "campato in aria" sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente.
La motivazione della decisione deve consentire di comprendere l'iter seguito dal giudice e la risposta alle questioni sottoposte. Una motivazione meramente assertiva, che non affronta i motivi d'appello e non spiega le ragioni della conclusione, è viziata.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell'atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato "campato in aria" sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente.
Nel processo tributario la sentenza deve esporre una motivazione effettiva sulle questioni rilevanti. Il rigetto in blocco delle censure senza esame specifico non soddisfa tale obbligo.
A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell'atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato "campato in aria" sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente.
La disposizione estende alla decisione d'appello nel processo tributario i requisiti di motivazione previsti per la sentenza; la decisione deve quindi confrontarsi con le specifiche doglianze devolute al giudice d'appello.
A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell'atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato "campato in aria" sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottopostegli. Il mancato esame delle specifiche doglianze d'appello non è supplito da un rigetto generico.
La Corte ha ricondotto la carenza della sentenza impugnata a un vizio processuale denunciabile in cassazione ai sensi del n. 4, accogliendo la censura relativa alla motivazione e all'omesso esame delle doglianze.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve esaminare in modo riconoscibile le specifiche censure proposte: la conferma della decisione di primo grado non può fondarsi su formule generiche o su un rigetto cumulativo privo di spiegazioni.
- Una motivazione è insufficiente quando non chiarisce perché le prove o gli argomenti della parte siano inidonei e non permette di ricostruire il ragionamento che conduce alla decisione.
- Elementi come il rapporto di parentela tra le parti o l'asserita antieconomicità dell'operazione non sostituiscono, da soli, l'esame delle prove e delle contestazioni pertinenti.
- Se la cassazione accoglie un motivo processuale e assorbe gli altri, non decide il merito della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo le indicazioni della pronuncia e provvedere sulle spese.
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