Sentenza del 10/02/2025 n. 849 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lazio aveva emesso avviso di accertamento per il recupero della Tassa Automobilistica Regionale (TAR) per l'anno 2018 sostenendo che il trasferimento della sede legale a Trento e l'apertura di sedi secondarie ad Aosta e Bolzano fossero finalizzati esclusivamente ad iscrivere i veicoli presso i PRA di tali Province per godere di una minore imposizione, configurando abuso del diritto ai sensi dell'art. 10‑bis della legge n. 212/2000 (assenza di sostanza economica, illiceità del vantaggio fiscale, assenza di valide ragioni extrafiscali). La Regione rilevava elementi fattuali quali la domiciliazione degli organi sociali e dei procuratori presso la precedente sede romana e la presenza minima di dipendenti nelle sedi secondarie. La contribuente contestava la qualificazione come fittizia delle sedi, documentando aperture di unità locali e sedi secondarie antecedenti al trasferimento e ragioni gestionali e operative (personale e servizi amministrativi) a giustificazione delle sedi. In primo grado il ricorso era stato accolto; la Regione ha impugnato chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte tributaria di II grado ha respinto l'appello della Regione Lazio e confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente. Il Collegio ha dichiarato la legittimazione a intervenire della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Alto Adige Riscossioni; ha ritenuto irrilevante ai fini decisori la questione della corretta individuazione del PRA, atteso che le autovetture erano state registrate presso i PRA competenti nella Regione dove la società aveva la sede; ha escluso la sussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione e l'abuso del diritto previsto dall'art. 10‑bis, ritenendo legittimo il trasferimento di sede e l'apertura di sedi secondarie se non fittizi e motivati da ragioni economiche e organizzative; infine ha compensato le spese di lite del secondo grado.
Norme richiamate
art. 10‑bis, legge n. 212/2000
Lo strumento di contrasto all'abuso del diritto va interpretato compatibilmente con la libertà di iniziativa economica e la libertà di stabilimento: non è vietato scegliere una sede per risparmio fiscale, salvo atti fittizi; l'Amministrazione deve provare la fittizietà e l'assenza di validi motivi economici/organizzativi.
art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982
L'articolo individua i soggetti passivi della tassa (proprietario e altri) e non fa dell'iscrizione al PRA il presupposto costitutivo del tributo; la Corte ha interpretato che la proprietà o il possesso qualificato è il presupposto impositivo, mentre l'iscrizione al PRA è uno strumento di identificazione del soggetto passivo.
art. 7, comma 3, legge 23 luglio 2009, n. 99 (testo originario e modificato)
Originario: "La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo"; Modifica DL 19/6/2015 n. 78: "La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo"
Esisteva sovrapposizione/contrasto tra formulazioni; la Corte ritiene costituzionalmente preferibile un'interpretazione che attribuisca rilevanza al luogo di residenza/sede del contribuente come criterio di legittimazione territoriale per evitare irragionevoli disparità e violazioni dei principi di uguaglianza e correlazione del prelievo.
art. 14, comma terzo, d.lgs. n. 546/1992
Consente l'intervento o la chiamata in giudizio dei soggetti destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso: motivata la legittimazione passiva della Provincia autonoma di Bolzano e, per conseguenza, del concessionario Alto Adige Riscossioni.
Costituzione (art. 53, art. 3, art. 41, art. 119)
La Corte richiama i principi costituzionali (capacità contributiva, uguaglianza, libertà di iniziativa economica, principio di autonomia regionale/territorialità) per orientare l'interpretazione delle norme tributarie e la valutazione della liceità del trasferimento di sede e della registrazione al PRA.
Cass. SSUU 16412/2007 e giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 12385/13, 24154/2007)
Consolidato l'orientamento secondo cui il contribuente può agire tanto contro l'ente impositore quanto contro il concessionario della riscossione; la legittimazione passiva concorrente del concessionario è pertanto riconosciuta.
Corte Costituzionale (sent. 296/03, 311/03, 242/2016, 199/2016, 152/2018)
Richiamate per definire la natura di tributo derivato della tassa automobilistica e il principio di correlazione tra funzioni esercitate sul territorio e gettito, a supporto dell'interpretazione restrittiva della libera scelta di PRA se essa genera disparità ingiustificate.
Massime di principio
- Il presupposto impositivo della tassa automobilistica è la proprietà o il possesso qualificato del veicolo; l'iscrizione al PRA è uno strumento di identificazione e pubblicità, non il fatto costitutivo dell'obbligo tributario.
- Il trasferimento di sede o l'apertura di sedi secondarie per ottenere un vantaggio fiscale non è di per sé illecito: è legittimo se reale, sorretto da valide ragioni economiche/organizzative e non fittizio; l'Amministrazione deve fornire prove della fittizietà e della mancanza di sostanza economica.
- La registrazione al PRA in una Regione diversa non determina automaticamente la competenza impositiva di quella Regione se manca il collegamento reale tra il contribuente e il luogo (residenza/sede effettiva): occorre valutare la sostanza economica e la capacità contributiva.
- Per agire contro atti di riscossione emessi dal concessionario, il contribuente può rivolgersi indifferentemente all'ente impositore o al concessionario, che risultano legittimati passivamente in via concorrente.
- In presenza di norme complesse o contrastanti, il principio costituzionale di capacità contributiva e di uguaglianza può orientare un'interpretazione che eviti disparità ingiustificate tra soggetti in analoghe situazioni.
- Per contestare un'operazione sospettata di abuso del diritto, l'Amministrazione deve produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di valide ragioni gestionali/organizzative e la fittizietà dell'operazione; mere supposizioni non sono sufficienti.
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