Cassazione Penale, Sentenza n. 15104/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il non doversi procedere per mancata querela relativamente al reato di appropriazione di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.) ritenendo decaduto il termine per la proposizione della querela (richiamando l'art. 85 D.lvo 150/2022). In dibattimento il Pubblico ministero aveva però richiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 (energia destinata a pubblico servizio), che renderebbe il reato procedibile d'ufficio. Il PM ha impugnato la sentenza per violazione di legge, sostenendo che la contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. può essere effettuata in dibattimento e non è assoggettata a un termine di decadenza collegato alla querela, perciò il Tribunale ha illegittimamente impedito l'esercizio del potere-dovere del PM e anticipato la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte (sezioni), accogliendo il ricorso del Procuratore, ha ritenuto fondata la censura: il Tribunale ha illegittimamente precluso al Pubblico ministero la contestazione suppletiva della circostanza aggravante e ha pronunciato prematuramente la sentenza di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lesiva del contraddittorio. La decisione impugnata è stata dunque annullata (con rinvio al Tribunale di Siracusa) affinché venga consentito il legittimo esercizio dell'azione penale attraverso la contestazione suppletiva, venga garantito il termine difensivo previsto dall'art. 519 c.p.p. e venga successivamente deciso sulla imputazione così come modificata.
Norme richiamate
Disciplina la declaratoria immediata di cause di non punibilità; il giudice non può però applicarla "de plano" in modo da impedire il normale sviluppo del dibattimento quando è pendente una contestazione suppletiva che richiede contraddittorio
Regola le "nuove contestazioni" in dibattimento: consente al PM di modificare l'imputazione durante il processo per adeguarla alle prove emerse
Consente al Pubblico ministero di contestare in dibattimento un reato connesso o una circostanza aggravante emersa negli atti del dibattimento senza bisogno di autorizzazione del giudice; la contestazione suppletiva non è soggetta a un termine di decadenza collegato alla querela
Regola l'autorizzazione del presidente per la contestazione di un fatto nuovo; diversamente dall'art. 517, qui il presidente può autorizzare
Garantisce all'imputato il diritto di chiedere un termine per difendersi quando il PM fa una contestazione suppletiva (salvo casi specifici come la recidiva), assicurando il pieno contraddittorio
Richiede la necessaria correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve decidere sulla imputazione effettivamente contestata
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Riguardano nullità e limiti dell'esercizio dell'azione penale; la Corte ha qualificato come nullità generale la preclusione indebita al PM dell'esercizio dell'azione penale
art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
Norma riferita alla impugnazione per cassazione in caso di nullità rilevante; richiamata come fondamento procedurale per l'intervento di legittimità
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, invocato per sostenere il dovere del PM di procedere e integrare l'imputazione in dibattimento
art. 85 D.lvo 150/2022
Riforma della procedibilità che ha introdotto termini/condizioni per la procedibilità a querela in alcuni reati; il Tribunale aveva ritenuto applicabile il termine di 90 giorni per la querela, ma la Corte ha chiarito che ciò non impedisce la contestazione suppletiva in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517
Circostanza aggravante relativa alla destinazione del bene (energia) a servizio pubblico: la sua contestazione in dibattimento può trasformare la procedibilità da a querela a d'ufficio
art. 624 c.p. e art. 625 c.p. n.2
Delitti di appropriazione (furto di energia) e relative circostanze aggravanti menzionate nell'imputazione oggetto del processo
Massime di principio
- Il Pubblico ministero può formulare contestazioni suppletive di reati concorrenti o di circostanze aggravanti in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. senza che il giudice possa impedirlo ponendo limiti temporali legati alla querela.
- Se il PM esercita legittimamente la contestazione suppletiva, il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione così modificata e garantire all'imputato il termine difensivo previsto dall'art. 519 c.p.p.; non può anticipare una declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. prima di aver esaurito tale fase contraddittoria.
- La modifica dell'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove disponibili è finalizzata a evitare la contrazione dell'azione penale e a garantire l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). Il diritto di difesa è tutelato concedendo i termini e le garanzie processuali, non bloccando l'iniziativa del PM.
- Un provvedimento che impedisca al PM di procedere con la contestazione suppletiva quando prevista dalla legge integra nullità di ordine generale e può determinare l'annullamento della decisione di merito con rinvio.
- La declaratoria immediata di non procedere ai sensi dell'art.129 c.p.p. è ammessa solo quando la sussistenza della causa emergente dagli atti sia assolutamente incontestabile; non può essere usata per eludere il necessario contraddittorio sulle nuove contestazioni.
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