Cassazione Civile, Ordinanza n. 25774/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un terreno confinante era stata convenuta da privati che assumevano di aver subito danni da inquinamento proveniente dal suo fondo. La società si difendeva sostenendo che l'inquinamento dei terreni dei privati provenisse invece da un diverso fondo confinante, di proprietà della controparte in lite interna, e chiamava quindi in causa tale soggetto per ottenere il ristoro dei danni che assumeva di aver subito sul proprio terreno. Il Tribunale rigettava sia la domanda principale dei privati sia quella di rivalsa della società verso il terzo chiamato; in appello, sulla sola impugnazione incidentale della società contro il terzo, la Corte territoriale dichiarava prescritto il diritto al risarcimento, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dal febbraio 2000, data in cui l'ARPAT aveva accertato l'inquinamento. In cassazione la società ricorrente deduceva: violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione decorre non dal mero accertamento materiale del danno, ma dal momento in cui il danneggiato ne ha conoscenza o conoscibilità in quanto giuridicamente rilevante; vizio di motivazione, perché la Corte d'appello aveva richiamato apoditticamente la CTU senza spiegare come fosse pervenuta alla data indicata e senza avvedersi che la CTU si riferiva a un terreno diverso; violazione dell'art. 115 c.p.c. per errore percettivo; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'identità del terreno effettivamente inquinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che il dies a quo della prescrizione non poteva essere fissato sulla base dell'accertamento, nel febbraio 2000, dell'inquinamento di un terreno diverso da quello della ricorrente; occorre invece verificare quando la ricorrente abbia avuto conoscenza o conoscibilità del danno proprio e della sua riferibilità a un determinato autore, con motivazione congrua sul punto.
Norme richiamate
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danneggiato ha conoscenza o conoscibilità del danno giuridicamente rilevante e della sua riferibilità a un determinato autore, non dal mero accertamento materiale del fatto dannoso da parte di terzi
la censura è richiamata come errore percettivo rispetto al contenuto degli atti e della CTU, ma resta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi
non è direttamente applicato, ma il richiamo alla conoscenza/conoscibilità del danno si collega all'esigenza di una corretta allegazione e prova del dies a quo della prescrizione
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno, la prescrizione non decorre dal momento in cui il danno si è prodotto materialmente, ma da quando il danneggiato è in grado di conoscerlo o di conoscerne l'esistenza come danno giuridicamente rilevante, nonché di collegarlo a un determinato autore.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione non è sufficiente un accertamento tecnico o amministrativo riferito a un bene diverso da quello del soggetto che eccepisce o subisce la prescrizione: occorre verificare la riferibilità concreta di quell'accertamento al danno dedotto in giudizio.
- Quando la decisione di merito fonda il dies a quo su una CTU, il giudice deve spiegare in modo chiaro perché le risultanze peritali giustifichino la decorrenza della prescrizione rispetto al bene e al danno controversi; una motivazione apodittica è insufficiente.
- Se il giudice individua erroneamente il bene danneggiato o confonde danni subiti da soggetti diversi, la statuizione sulla prescrizione può risultare viziata sia per violazione della norma sulla decorrenza del termine sia per carenza motivazionale.
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