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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12825/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la conferma della condanna per tentato furto pluriaggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla svalutazione della versione difensiva, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente apprezzato le dichiarazioni rese e avesse, in sostanza, inciso sul diritto al silenzio; la Corte ha rilevato che si trattava di doglianze generiche, che prendevano in considerazione solo una parte del ragionamento complessivo della sentenza impugnata e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 192 c.p.p.; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la violazione delle regole di valutazione della prova contenute in tale norma non integra, di per sé, violazione di legge deducibile ex art. 606, lett. c), c.p.p., salvo i casi in cui la disposizione sia prevista a pena di nullità o inutilizzabilità. Quanto ai profili di motivazione, il ricorso riproponeva questioni già esaminate e confutate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma anche tale doglianza è stata ritenuta meramente fattuale e comunque smentita da una motivazione adeguata sulla non tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le regole di valutazione della prova non sono, di regola, deducibili come violazione di legge in cassazione; la loro asserita cattiva applicazione non integra di per sé il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p., salvo che la norma sia prevista a pena di nullità o inutilizzabilità.

  • art. 606, lett. c), c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando sia denunciata l'inosservanza di una norma processuale sanzionata espressamente con nullità o inutilizzabilità, non quando si contesti il solo malgoverno delle regole di apprezzamento della prova.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base di una motivazione adeguata che escluda la non occasionalità o la lieve offensività del fatto; in cassazione non sono ammesse mere censure di merito sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità delle dichiarazioni rese in fatto.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non è, di per sé, sufficiente a introdurre un vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., poiché tale disposizione attiene alle regole di valutazione della prova e non è assistita, normalmente, da sanzione di nullità o inutilizzabilità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una lettura alternativa dei fatti già disattesa dal giudice di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendosi sollecitare una nuova valutazione del merito se la motivazione del giudice sia congrua e adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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