Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al concorso morale nell'estorsione (mancata individuazione del contributo materiale o morale e motivazione apodittica); 2) motivazione apparente circa la circostanza aggravante mafiosa (secondo il ricorrente manca un sodalizio mafioso da agevolare e non sarebbe dimostrato che i fatti siano espressione della specifica consorteria); 3) carenze argomentative sulle esigenze cautelari (ordinanza illogica o meramente assertiva, mancata valutazione di elementi favorevoli e omessa indicazione puntuale degli elementi di fatto e diritto a fondamento della misura cautelare).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto al mandato rescindente chiarendo i fatti e motivando con plausibili argomentazioni la gravità indiziaria per il reato di concorso in estorsione (capo 18), valorizzando conversazioni intercettate e specifici comportamenti di Pace: incoraggiamento dei fratelli Abinone, condivisione della volontà di sanzionare la vittima, suggerimento di agguati, convocazione con pretesti presso uffici della famiglia Pace e supporto persistente al proposito estorsivo. È stata confermata anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., sia nella declinazione dell'aver agevolato il sodalizio sia per l'utilizzo del metodo mafioso, considerata la percezione intimidatoria della vittima e il fatto che il delitto associativo (capo 1) e l'intraneità di Pace erano già stati convalidati. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato le presunzioni di legge e considerato i fattori negativi (natura del reato, modalità concrete, recidiva, rischio di reiterazione), osservando che la difesa non ha indicato elementi concreti idonei a superare tali presunzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Aggravante rilevata sia per l'aver agevolato il sodalizio mafioso che per l'utilizzo del metodo mafioso; una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso l'aggravante si applica anche ai concorrenti che non hanno materialmente posto in essere le minacce.
art. 7 d.l. 13/05/1991 n. 152, convertito in legge 12/07/1991 n. 203
Definisce il concetto di metodo mafioso: non è necessaria la prova formale di un'associazione mafiosa, basta che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della forza intimidatrice mafiosa e che la vittima abbia una ragionevole percezione di tale provenienza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari e la possibilità di ricorrere alle presunzioni previste dalla legge; la Corte ha ritenuto che tali presunzioni non siano state superate dalla difesa, giustificando la custodia cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella motivazione richiesti per le impugnazioni; le doglianze del ricorrente sono state valutate nei limiti procedurali e ritenute insufficienti a dimostrare vizi tali da annullare l'ordinanza.
Massime di principio
- La partecipazione morale al reato (concorso morale) può essere ritenuta da comportamenti di supporto, incoraggiamento, condivisione di strategie e interventi concreti a favore degli autori materiali, anche se non si è eseguita materialmente la minaccia.
- L'aggravante del metodo mafioso non richiede la prova formale di un'associazione mafiosa: è sufficiente la concreta idoneità delle minacce o modalità intimidatorie a evocare la forza di un contesto mafioso e la percezione ragionevole di tale provenienza da parte della vittima.
- Quando un giudice di merito ha già accertato, anche cautelarmente, l'esistenza di un'associazione e l'intraneità dell'indagato, tale accertamento rafforza la valutazione del nesso con reati connessi e le aggravanti ad essi correlate.
- Le misure cautelari per reati gravemente offensivi come estorsione aggravata da metodo mafioso poggiano su presunzioni di legge difficili da superare senza elementi concreti e specifici proposti dalla difesa; la mera asserzione generica non basta.
- Le intercettazioni e la documentazione di comportamenti persistenti e coordinati sono elementi decisivi per la configurazione della gravità indiziaria e per sostenere un concorso morale.
- In sede di impugnazione è fondamentale che la difesa espliciti e documenti in modo puntuale gli elementi di fatto e diritto che, a suo avviso, superano le presunzioni o dimostrano carenze probatorie: critiche generiche alla motivazione rischiano di essere respinte.
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