Cassazione Civile, Sentenza n. 24536/2020 del 04/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta da Immobiliare Mosele TRE S.a.s. contro decisione che aveva rigettato l'appello avverso un avviso di accertamento ICI relativo al 2006. La ricorrente deduceva di aver rinvenuto documenti (delibere comunali) decisivi ai sensi dell'art. 395, n. 3 c.p.c., e contestava altresì la carenza di motivazione dell'avviso (ai sensi della L. n. 212/2000 artt. 6, 7 e 10) e la valutazione del terreno (d.lgs. n. 504/1992, art. 5, c. 5), sostenendo che le delibere richiamate non erano allegate e dunque non potevano essere efficacemente contestate in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le delibere comunali sono atti pubblici e atti generali la cui conoscibilità è presunta, pertanto non sussisteva l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato nell'avviso se si tratta di atti altrimenti conoscibili. Inoltre, ai fini della revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una causa di forza maggiore esente da colpa che le abbia impedito di acquisire le delibere (dote che richiede la prova di aver fatto tutto il possibile, ivi compreso l'accesso o l'esibizione). Per questi motivi il ricorso è stato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore contributo unificato secondo il d.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater).
Norme richiamate
art. 395, n. 3, cod. proc. civ.
La causa di "forza maggiore" ai fini della revocazione è un avvenimento straordinario non riconducibile a comportamento negligente della parte; occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisire il documento e che l'impossibilità di ottenerlo non sia imputabile alla parte stessa o sia per fatto dell'avversario.
L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; le delibere di consiglio comunale, essendo atti generali soggetti a pubblicità legale, sono presumibilmente conoscibili e quindi non soggette all'obbligo di allegazione.
Richiamata in combinazione con le altre norme sul diritto del contribuente ad essere informato; la Corte ha evidenziato che il diritto di conoscenza non impone l'allegazione di atti già pubblici e conoscibili.
Riferita al principio della "necessaria conoscenza degli atti da parte del contribuente"; la Corte ha ritenuto che tale principio non comporta onere di allegazione per atti la cui conoscibilità è presunta per legge.
d.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione e al valore del terreno; la Corte non è entrata nel merito della valutazione del valore venale avendo dichiarato inammissibile la revocazione per ragioni processuali.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma applicata per disporre l'obbligo, a carico della ricorrente soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le delibere comunali e, in generale, gli atti generali soggetti a pubblicità legale sono presumibilmente conoscibili dal destinatario e, pertanto, non è sempre necessario allegarli all'avviso di accertamento perché l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili.
- La revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. è rimedio eccezionale: chi la promuove deve provare la sussistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito l'acquisizione dei documenti e dimostrare di aver compiuto tutte le azioni dilatorie e istruttorie (es. accesso agli atti, richieste formali, istanze di esibizione) senza risultato.
- La semplice mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso di accertamento non basta a fondare la revocazione se l'atto è pubblicamente conoscibile; va valutata la conoscibilità concreta del documento.
- Gli strumenti del processo (come l'istituto dell'esibizione) possono consentire l'acquisizione di documenti necessari: l'esistenza di tali strumenti incide sulla valutazione dell'eventuale forza maggiore invocata.
- Chi impugna atti tributari deve curare tempestivamente l'esercizio del diritto di accesso e ogni altra iniziativa volta ad acquisire documentazione; la mancata diligenza può portare all'inammissibilità di rimedi straordinari e all'addebito delle spese, con possibili oneri aggiuntivi (contributo unificato).
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