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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24530/2020 del 04/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (n. 377/38/12) che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a Franchi Anna, la quale aveva contestato atti di recupero della Tarsu relativi al periodo 2004-2008 per un fabbricato dichiarato "inutilizzato perché in stato fatiscente". Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (i) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 con riguardo all'impugnabilità degli "avvisi bonari"; (ii) omesso esame di fatto decisivo relativo a una istanza di definizione agevolata presentata dal Comune; (iii) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali: il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione e non ha fornito prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 890/1982. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso di ricevimento può essere depositato fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, ma in caso di mancata produzione e in assenza di attività difensiva della parte intimata il ricorso è inammissibile e non è consentito concedere un termine per il deposito né rinnovare la notifica. Per tali ragioni i motivi di merito del Comune non sono stati esaminati. Si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'art. 19 delimita il novero degli atti impugnabili in materia tributaria; nel caso di specie la Corte di merito aveva ritenuto che l'avviso bonario non rientrasse tra gli atti impugnabili ai sensi di tale disposizione

  • codice di procedura civile, art. 360, c.1, nn. 3, 4, 5

    Previsione delle possibilità di impugnazione per cassazione (vizi di diritto, nullità e omessa valutazione di fatti decisivi). Il ricorrente aveva dedotto violazioni ricollegabili a queste norme, ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso

  • codice di procedura civile, art. 149

    Norma sul procedimento di notificazione a mezzo servizio postale; richiamata nel quadro delle regole di prova della notifica mediante avviso di ricevimento

  • codice di procedura civile, art. 140

    Richiamato in relazione alle formalità di notificazione compiute dall'ufficiale giudiziario, utile al raffronto sullo stato della notifica del ricorso

  • codice di procedura civile, art. 372, comma 2

    Regole sulla notificazione e sull'elenco delle parti; richiamato nella precisazione sui termini di produzione degli avvisi

  • codice di procedura civile, art. 379

    Termini relativi all'udienza di discussione: la Corte ha ricordato che l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione, ma prima della relazione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio

  • codice di procedura civile, art. 380-bis

    Richiamato come termine finale entro cui può essere prodotto l'avviso di ricevimento (fino all'adunanza della corte in camera di consiglio)

  • codice di procedura civile, art. 291

    Norma sul rinnovo della notificazione: la Corte ha escluso la possibilità di rinnovo della notificazione nel caso concreto, non ricorrendo i presupposti per l'art. 291

  • codice di procedura civile, art. 184-bis

    Possibilità di ottenere la rimessione in termini per il deposito dell'avviso quando il difensore presente in udienza dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso dalla posta; la Corte ha precisato i requisiti probatori per avvalersi di tale rimessione

  • legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Prevede la possibilità di richiedere duplicati agli uffici postali dell'avviso di ricevimento; la Corte ha ritenuto necessaria la prova che il ricorrente si sia tempestivamente attivato per ottenere tale duplicato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Disciplina del contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale

  • d.p.c.m. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)

    Norma richiamata per giustificare la sottoscrizione del provvedimento solo da parte del presidente per impedimento dell'estensore (contesto operativo legato a impedimenti)

Massime di principio

  • In ricorsi per cassazione notificati a mezzo servizio postale è essenziale produrre l'avviso di ricevimento: la sua mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso se l'intimato non svolge attività difensiva
  • L'avviso di ricevimento può essere depositato fino all'udienza di discussione ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio, ma in mancanza di prova della notifica e di attività difensiva dell'intimato il ricorso è inammissibile e non è normalmente possibile ottenere il rinnovo della notificazione
  • Il difensore presente in udienza può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis solo se dimostra di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso dalle poste (prova documentale richiesta)
  • Sul merito delle questioni tributarie (es. impugnabilità degli avvisi bonari o deduzioni sullo stato di inutilizzo dell'immobile) il giudice di legittimità interviene solo se il ricorso supera i requisiti di ammissibilità formale; pertanto, prima di ricorrere in cassazione, è opportuno verificare e produrre tutta la documentazione processuale e probatoria richiesta
  • Se sussiste una istanza di definizione agevolata o altra procedura preclusiva, va valutato tempestivamente l'effetto preclusivo sul contenzioso e dedotto e documentato in sede di gravame per non pregiudicare la valutazione del merito

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