Cassazione Civile, Sentenza n. 24535/2020 del 04/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contro la rettifica IVA per l'anno 1994 relativa alla detraibilità dell'IVA sui canoni di leasing di un immobile: l'Ufficio aveva ritenuto l'operazione estranea all'esercizio dell'impresa perché l'immobile era stato locato a terzi e l'oggetto sociale della società, fino al 10/05/1994, non comprendeva l'attività di acquisto/vendita di immobili se non in forma strumentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Ortofresco ritenendo corretta la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva applicato il principio di Cass. n. 3706/2010: la detrazione IVA richiede la concreta strumentalità del bene rispetto all'attività imprenditoriale così come risultante dall'oggetto sociale al momento dell'operazione; l'acquisto in funzione di successive operazioni imponibili (locazione o vendita) non vale di per sé a dimostrare l'inerenza se non è provata la riconducibilità di tali operazioni all'oggetto sociale e l'effettiva intenzione/prospettiva d'uso. La Corte ha altresì escluso l'efficacia vincolante per l'IVA di un eventuale giudicato formato in materia di imposte dirette. Spese compensate; rilevato obbligo formale relativo al contributo unificato per il ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA)
art. 19, art. 4, art. 1, art. 17
L'art. 19 richiede, oltre alla qualita' di imprenditore, l'inerenza/strumentalita' del bene rispetto all'attivita' aziendale per la detraibilita' dell'IVA sugli acquisti; l'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata nella valutazione del trattamento IVA comunitario; la normativa UE sostiene l'interpretazione restrittiva circa le condizioni di detrazione legate all'uso economico del bene.
Cassazione (giurisprudenza vincolante)
Cass. n. 3706 del 13/10/2010; richiamate anche Cass. nn. 11765/2008, 1421/2008, 5599/2003
La giurisprudenza stabilisce che l'inerenza ai fini IVA deve essere accertata concretamente rispetto all'oggetto sociale; l'acquisto non e' automaticamente inerente se destinato a successive attivita' imponibili salvo dimostrazione che queste rientrino nell'oggetto sociale e fossero previste/intenzionate al momento dell'acquisto.
artt. 360, 383, 384, 394 c.p.c.
Richiamati in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame) e ai rimedi impugnatori; la Corte valuta la correttezza dell'interpretazione e della motivazione del giudice del rinvio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (contributo unificato)
Norma procedurale applicata per individuare l'obbligo del versamento del contributo unificato in caso di ricorso rigettato presentato dopo la data prevista.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la norma che consente di richiedere, in presenza delle condizioni, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso rigettato; richiamata per gli effetti processuali e contributivi.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede la prova concreta che il bene sia strumentale all'attivita' aziendale così come definita dall'oggetto sociale al momento dell'acquisto; la semplice qualita' di societa' commerciale non basta.
- L'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente: occorre documentare l'effettiva destinazione del bene o l'esistenza, al momento dell'operazione, di un progetto aziendale concreto che giustifichi la strumentalità.
- L'acquisto effettuato in vista di successive operazioni imponibili (locazione, rivendita) non rende automaticamente detraibile l'IVA se tali operazioni non rientrano nell'oggetto sociale o non risultano provate come programmate/intenzionali al momento dell'acquisto.
- Il contenuto dell'oggetto sociale va valutato concretamente e temporalmente (stato dell'oggetto sociale al momento della fattispecie): modifiche successive dell'oggetto sociale non retroagiscono per giustificare detrazioni pregresse senza prova della volonta'/funzione prospettica all'epoca.
- Un giudicato favorevole in materia di imposte dirette (reddito) non vincola automaticamente le controversie IVA: l'efficacia del giudicato puo' essere limitata quando i tributi hanno presupposti o regimi differenti.
- Per evitare contestazioni, il contribuente dovrebbe allegare e conservare documentazione che dimostri l'uso previsto del bene (business plan, delibere societarie, contratti, annotazioni contabili) e la corrispondenza tra tali atti e l'oggetto sociale vigente.
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