Cassazione Civile, Sentenza n. 24631/2020 del 04/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza n. 23 del 24 gennaio 2020, depositata il 27 gennaio 2020, aveva disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006 il trasferimento cautelare del magistrato dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro alla Procura generale presso la Corte d'appello di Torino, con funzioni di sostituto procuratore generale. L'azione disciplinare riguardava dichiarazioni rese in un'intervista televisiva del 21 dicembre 2019, nella quale, dopo aver dichiarato di non conoscere gli atti di una rilevante operazione giudiziaria, il magistrato aveva descritto come frequentemente evanescenti le indagini della Procura distrettuale di Catanzaro, con espressioni sarcastiche; aveva inoltre affermato che la Procura ometteva abitualmente il coordinamento e l'informazione dovuti alla Procura generale, informando invece la stampa. Un ulteriore addebito riguardava la pubblicazione su Facebook di una petizione diretta a ottenere la revisione di una precedente misura cautelare adottata dal CSM nei confronti di un altro magistrato. La Sezione disciplinare ravvisò il fumus con riferimento agli addebiti concernenti l'intervista e il periculum nella risonanza mediatica, nello sconcerto prodotto nell'ambiente giudiziario e nel rischio per il buon andamento della giustizia e per l'apparenza di indipendenza e imparzialità della funzione direttiva; non ritenne invece già definita con sufficiente nettezza la fondatezza dell'addebito relativo alla petizione. Il magistrato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del ne bis in idem per la contemporanea apertura di una procedura amministrativa di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. n. 511/1946, chiedendo in subordine una questione di costituzionalità o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 2) incompatibilità di alcuni componenti della Sezione disciplinare per la loro partecipazione alla procedura amministrativa o per iniziative a sostegno di un magistrato coinvolto nella vicenda; 3) violazione dell'art. 11 c.p.p. nella formazione del collegio e individuazione del giudice; 4) vizi di motivazione sulla sussistenza di fumus e periculum, travisamento delle finalità e del contenuto dell'intervista e lesione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. In memoria il ricorrente aveva inoltre eccepito la tardività del controricorso ministeriale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. L'eccezione di tardività del controricorso è stata respinta: nella fase introduttiva dell'impugnazione disciplinare si applicano le norme processuali penali e il Ministro non era tenuto a proporre un controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; l'atto depositato ha natura di memoria difensiva. Il primo motivo è stato rigettato perché il trasferimento amministrativo previsto dall'art. 2 del R.D.Lgs. n. 511/1946 tutela in via oggettiva l'indipendenza e l'imparzialità dell'esercizio delle funzioni, senza accertamento di colpa né finalità sanzionatoria, mentre il trasferimento cautelare disciplinare è collegato a un procedimento per illecito: la diversità di presupposti e finalità esclude il ne bis in idem. Di conseguenza, la questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata e non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il secondo motivo è stato rigettato: l'eventuale situazione dedotta poteva essere fatta valere mediante ricusazione, strumento non attivato, e la legge non prevede l'incompatibilità prospettata per i componenti della Prima Commissione che abbiano deliberato sugli stessi fatti in sede amministrativa; inoltre, nel procedimento amministrativo non vi era stata una pronuncia di merito. Il terzo motivo è stato rigettato perché l'art. 11 c.p.p. non si applica alla Sezione disciplinare del CSM, organo unico operante a livello nazionale. Il quarto motivo è stato rigettato: il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla sua congruità, adeguatezza e logicità e non consente una nuova valutazione dei fatti; per una misura cautelare non occorre l'accertamento definitivo degli addebiti, ma la valutazione della rilevanza dei fatti e della loro possibile sussistenza. La motivazione dell'ordinanza impugnata era adeguata sia sul fumus, riferito alle dichiarazioni ritenute gratuite e denigratorie, sia sul periculum, derivante dall'incompatibilità della permanenza nell'ufficio con il buon andamento della giustizia e con la percezione esterna di indipendenza e imparzialità. La libertà di manifestazione del pensiero non ha escluso la rilevanza disciplinare, poiché le dichiarazioni erano state rese nella specifica qualità di Procuratore generale, in un'intervista pubblica e con toni ritenuti oggettivamente denigratori.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il Ministro della giustizia non era, dunque, tenuto a proporre il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c.: all’atto depositato va pertanto riconosciuta natura e funzione di memoria difensiva.
Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il Ministro non è tenuto a notificare e depositare il controricorso disciplinato dall'art. 370 c.p.c.; l'atto difensivo depositato è qualificato come memoria.
D.Lgs. n. 109/2006, art. 24
In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni è caratterizzato, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 dall’applicazione delle norme processuali penali quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle processuali civili.
L'art. 24 assoggetta la fase introduttiva dell'impugnazione disciplinare alle norme processuali penali, mentre lo svolgimento del giudizio è regolato dalle norme processuali civili.
R.D.Lgs. n. 511/1946, art. 2
Il procedimento di trasferimento d’ufficio ivi previsto si fonda sull’accertamento in concreto di situazioni lesive, sul piano puramente oggettivo, della indipendenza e imparzialità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, a prescindere da qualsivoglia indagine o valutazione di profili soggettivi di responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, riferibili a condotte, anche volontarie, del magistrato: all’istituto è, cioè, del tutto estranea una finalità sanzionatoria, perchè esula da esso ogni sindacato di colpevolezza o “riprovevolezza” del comportamento dell’interessato.
Il trasferimento d'ufficio amministrativo è una misura oggettiva volta a rimuovere situazioni incompatibili con l'indipendenza e l'imparzialità delle funzioni; non presuppone colpa e non ha natura sanzionatoria.
D.Lgs. n. 109/2006, art. 13
Ciò esclude in radice, in ragione della ontologica diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, la configurabilità di un bis in idem – sia di diritto convenzionale, sia di diritto unionale, sia di diritto interno – tra il trasferimento d’ufficio previsto dal R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 2 (provvedimento che, peraltro, nel caso in esame non risulta essere stato nemmeno adottato) e quello contemplato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 applicabile, quale sanzione accessoria (comma 1) o – come nella specie – misura cautelare (comma 2), in relazione a procedimenti relativi ad illeciti disciplinari e quindi a questi correlato.
Il trasferimento previsto dall'art. 13, comma 2, è una misura cautelare collegata all'azione disciplinare, distinta per presupposti e finalità dal trasferimento amministrativo ex art. 2 del R.D.Lgs. n. 511/1946; la loro coesistenza non integra bis in idem.
L. n. 195/1958, art. 4
In tema di composizione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la circostanza che la L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 4 non preveda l’incompatibilità dei componenti della Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura che abbiano deliberato sugli stessi fatti in via amministrativa (tra l’altro, quindi, riguardo a proposte di trasferimento d’ufficio del magistrato incolpato) non pone tale norma in contrasto con l’art. 117 Cost. e art. 6 CEDU, poichè, venendo in rilievo una situazione suscettibile di essere apprezzata come causa di ricusazione, l’interessato ha il potere di ricorrere a tale strumento, pienamente compatibile con il procedimento disciplinare (Cass., Sez. U., 6/6/2019, n. 15385), nella specie non attivato.
La mancata previsione legislativa di incompatibilità dei componenti che abbiano partecipato a una deliberazione amministrativa sugli stessi fatti non determina, di per sé, contrasto con le garanzie convenzionali, poiché la situazione può essere sottoposta al giudice mediante ricusazione.
art. 11 c.p.p.
Come è stato correttamente osservato nell’ordinanza impugnata, l’art. 11 c.p.p. è inapplicabile ai procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare del C.S.M., poichè le regole di attribuzione della competenza per territorio ivi dettate non riguardano evidentemente tale giudice, in ragione della unicità dell’organo, che opera a livello nazionale.
Le regole di competenza territoriale dell'art. 11 c.p.p. non si applicano alla Sezione disciplinare del CSM, organo unitario con competenza nazionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Va innanzitutto ribadito, in linea generale, che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è limitato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Nel ricorso contro le decisioni della Sezione disciplinare del CSM, la Cassazione controlla la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non può rivalutare i fatti o sostituire una diversa ricostruzione a quella del giudice di merito.
art. 21 Cost.
Non può, infine, essere invocata, nella specie, la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, essendo sufficiente rilevare che, come ha affermato il Giudice disciplinare – anche qui con accertamento in fatto congruamente motivato -, il Dott. L. si è espresso “nella specifica qualità di Procuratore generale di Catanzaro” in un’intervista televisiva (con conseguente clamore mediatico), e quindi non certo in una conversazione privata e confidenziale, e, per giunta, con toni ritenuti oggettivamente denigratori.
La libertà di manifestazione del pensiero non esclude, nel caso concreto, la rilevanza disciplinare di dichiarazioni pubbliche rese dal magistrato nella propria veste istituzionale e con toni oggettivamente denigratori.
art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 109/2006
L’ordinanza impugnata si è, pertanto, attenuta al principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio del magistrato, il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell’incolpazione (fumus), l’esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l’esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del magistrato nell’ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell’amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all’esterno.
La misura cautelare richiede gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione e particolare urgenza. La valutazione deve considerare sia l'esigenza di serenità del magistrato, sia, in modo preponderante, l'interesse oggettivo a evitare pregiudizi al buon andamento della giustizia, anche quanto alla sua percezione esterna.
art. 267 TFUE
Ne consegue la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e la mancanza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Nel caso concreto, escluso il bis in idem per la diversità di natura e finalità dei procedimenti, la Corte ha ritenuto mancanti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Massime di principio
- Il trasferimento d'ufficio amministrativo volto a rimuovere una situazione oggettiva incompatibile con l'indipendenza e l'imparzialità delle funzioni non ha finalità sanzionatoria e non richiede l'accertamento di colpa; per la diversità di presupposti e finalità non determina bis in idem rispetto al trasferimento cautelare disposto nell'ambito di un procedimento disciplinare.
- L'eventuale partecipazione di componenti della Sezione disciplinare del CSM a deliberazioni amministrative sugli stessi fatti non comporta automaticamente incompatibilità: la situazione può essere fatta valere con la ricusazione, strumento compatibile con il procedimento disciplinare.
- L'art. 11 c.p.p., che disciplina la competenza territoriale, non si applica ai procedimenti davanti alla Sezione disciplinare del CSM, in quanto organo unico operante a livello nazionale.
- Nel sindacato sulle misure cautelari disciplinari adottate dalla Sezione disciplinare del CSM, la Cassazione verifica la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, senza poter procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto.
- Il trasferimento cautelare del magistrato richiede gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione e motivi di particolare urgenza; la valutazione del periculum considera sia la necessità soggettiva di assicurare serenità e distacco al magistrato, sia, con peso preponderante, l'esigenza oggettiva di proteggere il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e la sua percezione esterna.
- La libertà di manifestazione del pensiero non esclude la rilevanza disciplinare di dichiarazioni pubbliche rese da un magistrato nella sua specifica qualità istituzionale quando, secondo l'accertamento di merito, abbiano carattere oggettivamente denigratorio.
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