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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24630/2020 del 04/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrata)

La controversia

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza depositata il 10 ottobre 2019, aveva dichiarato una magistrata responsabile dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 109/2006 e le aveva inflitto la rimozione. Le era stato contestato di avere ottenuto, da un imprenditore indagato presso il proprio ufficio giudiziario per bancarotta fraudolenta, vantaggi diretti (soggiorni in immobili dell’imprenditore, viaggi su aerei privati, una borsa del valore di 700 euro e una festa di compleanno del valore di 2.056 euro) e indiretti, derivanti dall’incarico di consulenza conferito il 23 marzo 2007 al coniuge, per un compenso pattuito di 100.000 euro mensili e comunque remunerato con almeno 180.000 euro. La ricorrente aveva già ricevuto una precedente sanzione disciplinare per avere svolto attività di consulenza giuridica e di gestione di affari per conto del medesimo imprenditore; nel procedimento penale relativo alle contestazioni di concussione e induzione indebita era stata assolta per insussistenza del fatto. Con tredici motivi la ricorrente ha dedotto: la preclusione derivante dal giudicato penale; l’erronea configurazione, anche in via alternativa, degli illeciti disciplinari di cui alle lett. a) ed e) dell’art. 3; l’erronea riconduzione delle utilità e del contratto stipulato dal coniuge alla nozione di agevolazione e la mancanza di un vantaggio personale, anche indiretto, per la magistrata; vizi di motivazione e di valutazione del compenso e della consapevolezza delle finalità dell’imprenditore; l’insufficiente motivazione sulla responsabilità alternativa ai sensi della lett. a) e sulla sanzione della rimozione; la violazione del ne bis in idem rispetto alla precedente sentenza disciplinare e l’omesso esame di atti; la violazione della correlazione tra contestazione e decisione per l’inclusione di un accesso a una piscina non contestato; l’estinzione del procedimento per decorso dei termini, nonostante la sospensione connessa al procedimento penale; e, in subordine, la scarsa rilevanza del fatto ai fini dell’art. 3-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il nono, il decimo e il dodicesimo motivo; ha accolto, per quanto di ragione, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, nonché l’undicesimo; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha escluso la violazione del ne bis in idem perché, pur riferendosi alla stessa vicenda complessiva, i precedenti addebiti per l’attività di consulenza e gestione di affari e quelli attuali per la percezione di utilità sono condotte materialmente distinguibili e autonomamente valutabili. Ha inoltre ritenuto legittima la sospensione dei termini disciplinari: per l’art. 15, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 109/2006, la riferibilità dei fatti alla medesima vicenda storica è sufficiente, anche se i due procedimenti non hanno oggetto perfettamente coincidente. Il giudicato penale non impedisce una diversa valutazione disciplinare degli stessi fatti materiali, poiché i presupposti delle due responsabilità sono differenti. La Corte ha confermato che l’illecito di cui all’art. 3, lett. e), non richiede costrizione o induzione e che l’agevolazione può comprendere benefici valutabili economicamente, anche se concessi per iniziativa del terzo e senza costi per chi li attribuisce; il rapporto di amicizia non esclude di per sé la rilevanza disciplinare. Ha però censurato l’addebito relativo al contratto di consulenza del coniuge: la sentenza disciplinare non aveva accertato in che modo il compenso percepito dal terzo fosse pervenuto, anche mediatamente, alla magistrata, né aveva verificato adeguatamente il suo consenso o la consapevolezza di ricavarne un vantaggio. Ha inoltre rilevato che la decisione aveva considerato un accesso a una piscina non compreso nella contestazione, violando la necessaria correlazione tra accusa e sentenza. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM in diversa composizione; gli ulteriori motivi, compresi quelli sul profilo soggettivo e sulla sanzione, sono rimasti assorbiti. La Corte non ha disposto sulle spese nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 109/2006

    Il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e), che ai fini della configurabilità dell’illecito richiede il conseguimento diretto o indiretto di prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti civili o penali pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio giudiziario del distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, attribuendo quindi un rilievo esclusivo al dato oggettivo della dazione di prestiti o della concessione di agevolazioni, senza fare alcun cenno alla natura dei rapporti intercorsi tra il magistrato e la parte o l’indagato, ed in particolare all’eventuale riconducibilità dei predetti benefici ad un rapporto di amicizia instauratosi tra gli stessi.

    L’illecito disciplinare si fonda sul conseguimento diretto o indiretto di prestiti o agevolazioni da soggetti dei quali il magistrato conosce la posizione processuale rilevante. Non è necessario dimostrare costrizione o induzione, né il rapporto di amicizia esclude di per sé la rilevanza del beneficio.

  • art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 109/2006

    In quest’ottica, pur dovendosi riconoscere che l’accostamento del concetto di “agevolazione” a quello di “prestito” evoca immediatamente l’idea di un’utilità apprezzabile in termini pecuniari, deve escludersi la possibilità di restringere la predetta nozione al campo finanziario, risultando invece preferibile un’accezione più ampia, comprendente anche benefici suscettibili di valutazione economica, indipendentemente dai costi sopportati per l’erogazione degli stessi, e quindi anche regali o altri favori, come nella specie l’ospitalità concessa alla ricorrente presso gli appartamenti di proprietà del C.G. situati a Londra e (OMISSIS), il trasporto su aerei di proprietà del produttore, il pagamento di una cena di compleanno e l’acquisto di accessori di lusso.

    La nozione di agevolazione comprende benefici economicamente valutabili, inclusi ospitalità, trasporti, regali e altri favori, senza che rilevi che il conferimento abbia comportato costi per il soggetto che li ha offerti.

  • art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 109/2006

    Tale accertamento risulta completamente assente nella sentenza impugnata, che al fine di stabilire un collegamento tra il contratto di consulenza e la sfera dell’incolpata si limita a richiamare le dichiarazioni rese dal C.G., secondo cui attraverso il conferimento dell’incarico professionale egli si proponeva in realtà di trarre vantaggio dalla posizione istituzionale della Dott.ssa F., senza tuttavia verificare se e come tale soggettiva intenzione si sia tradotta nell’oggettiva attribuzione di un beneficio all’incolpata, al di là del compenso dovuto al coniuge per la prestazione professionale resa al committente.

    Quando il vantaggio è attribuito a un terzo legato al magistrato, non basta l’intenzione del disponente di influenzare il magistrato: occorre accertare che il terzo abbia svolto la funzione di strumento attraverso il quale il beneficio è pervenuto, anche mediatamente, al magistrato.

  • art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006

    Quanto poi all’ingiustizia del vantaggio, cui fa riferimento la lett. a) dell’art. 3, non si richiede necessariamente che la dazione sia contra jus, risultando sufficiente il conseguimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma ottenuti in virtù della qualità di magistrato, quale strumento diretto al loro raggiungimento.

    Ai fini dell’illecito di cui alla lett. a), il vantaggio ingiusto non deve necessariamente derivare da una dazione contra ius: è sufficiente un trattamento di favore non comunemente praticato, ottenuto strumentalizzando la qualità di magistrato.

  • art. 15, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006

    Nell’interpretare la predetta disposizione, queste Sezioni Unite hanno d’altronde affermato che l’espressione “medesimo fatto” non dev’essere intesa in senso restrittivo, come identità tra i fatti che costituiscono oggetto dei due procedimenti, ma in senso più ampio, come comune riferibilità degli stessi alla medesima vicenda storica.

    La sospensione dei termini disciplinari opera quando l’addebito disciplinare e l’azione penale sono riferibili alla medesima vicenda storica, anche se i fatti contestati nei due procedimenti non coincidono integralmente.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 109/2006

    Deve ritenersi pertanto violato il principio della necessaria correlazione fra l’accusa contestata e la sentenza, riferibile anche al procedimento disciplinare a carico dei magistrati, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4; tale rinvio rende infatti applicabile, sia pure nei limiti della compatibilità, la disciplina dettata dagli artt. 521 e 522 c.p.p., che, al fine di garantire il contraddittorio, impone di portare a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, in modo tale da consentirgli di predisporre un’adeguata difesa.

    Nel procedimento disciplinare dei magistrati deve essere rispettata la correlazione tra contestazione e decisione: la condanna non può fondarsi su fatti non contestati, così da assicurare la conoscenza dell’addebito e la possibilità di difendersi.

  • art. 521 c.p.p.

    Tale rinvio rende infatti applicabile, sia pure nei limiti della compatibilità, la disciplina dettata dagli artt. 521 e 522 c.p.p., che, al fine di garantire il contraddittorio, impone di portare a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, in modo tale da consentirgli di predisporre un’adeguata difesa.

    La decisione disciplinare deve mantenersi entro i fatti portati a conoscenza dell’incolpato, per consentire un’effettiva difesa e garantire il contraddittorio.

  • art. 522 c.p.p.

    Tale rinvio rende infatti applicabile, sia pure nei limiti della compatibilità, la disciplina dettata dagli artt. 521 e 522 c.p.p., che, al fine di garantire il contraddittorio, impone di portare a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, in modo tale da consentirgli di predisporre un’adeguata difesa.

    Il principio di correlazione tra accusa e decisione trova applicazione, nei limiti di compatibilità, anche nel procedimento disciplinare dei magistrati; non possono essere posti a fondamento della decisione fatti estranei alla contestazione.

Massime di principio

  • Il giudicato penale sui fatti nella loro materialità non impedisce al giudice disciplinare di valutarli secondo i presupposti dell’illecito disciplinare, che possono essere diversi da quelli della responsabilità penale; resta fermo che la ricostruzione materiale non può essere difforme da quella fissata dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato.
  • Il divieto di bis in idem va verificato con riguardo ai singoli fatti e ai loro elementi costitutivi, non alla vicenda complessiva. Condotte materialmente distinguibili e autonomamente valutabili sul piano disciplinare possono essere oggetto di procedimenti separati, anche se inserite nella stessa vicenda sostanziale.
  • Ai fini della sospensione dei termini del procedimento disciplinare prevista dall’art. 15, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 109/2006, il “medesimo fatto” è inteso come comune riferibilità alla stessa vicenda storica e non richiede l’identità integrale degli addebiti penali e disciplinari.
  • L’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 109/2006 non richiede una condotta di costrizione o induzione: rilevano la consapevolezza della qualità processuale del soggetto che attribuisce il beneficio e l’effettivo conseguimento, diretto o indiretto, di prestiti o agevolazioni.
  • Per agevolazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 109/2006 si intende anche un beneficio non finanziario ma economicamente valutabile, come ospitalità, trasporti, regali o altri favori; non è decisivo che il beneficio sia stato offerto spontaneamente o senza costi per chi lo attribuisce.
  • Quando il vantaggio è formalmente percepito da un terzo, il solo legame personale o familiare con il magistrato e l’intento del disponente di ottenere un’influenza non provano che il magistrato abbia conseguito un beneficio indiretto. Occorre accertare che il terzo sia stato lo strumento attraverso cui il vantaggio è pervenuto, anche mediatamente, al magistrato.
  • La contestazione disciplinare deve comprendere i fatti posti a fondamento della decisione: l’inclusione in sentenza di un beneficio non contestato viola la correlazione tra accusa e decisione e le garanzie del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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