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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19126/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, riformando la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 392 c.p. (svellimento di paletti di delimitazione di proprietà), ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili. Russo deduce: (1) vizi di motivazione e nullità processuali (artt. 521, 522, 604 c.p.p. richiamati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e)) in relazione a una presunta discrasia tra i fatti contestati nell'imputazione e quelli ritenuti in sentenza, quest'ultimi riferiti a eventi successivi oggetto di altra denuncia; (2) vizi di motivazione circa la responsabilità penale in violazione dell'art. 192, comma 2, e dell'art. 533 c.p.p., per presunte valutazioni erronee o insufficiente considerazione degli elementi probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché declinato in fatto. Ha ritenuto che, essendo intervenuta la prescrizione del reato e quindi una causa di estinzione penalmente immediatamente applicabile, le questioni meramente processuali (nullità dedotte) non siano sindacabili in sede di legittimità quando la loro verifica implicherebbe rinvio al giudice del merito. Quanto ai profili probatori e di motivazione, la Corte ha ritenuto insindacabili le valutazioni di merito operate dal giudice d'appello e dal primo grado, non emergendo vizi di logicità nelle deduzioni che attribuiscono alla ricorrente la condotta di rimozione dei picchetti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Norma che disciplina il fatto contestato (svellimento di segni o paletti posti a delimitazione di proprietà). Nel caso concreto è il titolo di accusa originario.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parte dei profili di nullità dedotti dalla ricorrente; contestata ma ritenuta non sindacabile in Cassazione alla luce della prescrizione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma processuale richiamata dalla ricorrente nell'ambito dei vizi formali; la Corte ha ritenuto la questione inidonea a precludere la declaratoria di estinzione del reato.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione a specifiche nullità processuali dedotte; la Cassazione ha ritenuto tali questioni inammissibili nel giudizio di legittimità essendo collegabili a una causa di estinzione del reato.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati; la Corte valuta che i motivi prospettati sono generici o declinati in fatto e, comunque, non idonei a superare la barriera dell'immediata applicabilità della prescrizione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la Cassazione ritiene che le contestazioni siano di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza che la ricorrente invoca; la Corte ritiene la motivazione del merito conforme e non viziata da errori di logica tali da giustificare il ricorso.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Quando il reato è estinto per prescrizione la Corte di Cassazione non può riesaminare questioni processuali la cui decisione richiederebbe il rinvio al giudice del merito, perché incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • Le nullità processuali dedotte in cassazione sono inammissibili se la loro verifica impone istruttoria o rinvio in merito; in tali casi l'eccezione va sollevata e trattata nei gradi di merito.
  • Le valutazioni di fatto e la logica delle motivazioni di merito (esame delle fonti di prova e valutazione della loro attendibilità) sono in linea di principio insindacabili in cassazione, salvo vizi di illogicità o omessa valutazione di elementi essenziali in termini chiaramente riconoscibili.
  • La declaratoria di prescrizione estingue la responsabilità penale ma non necessariamente le statuizioni civili: il giudice d'appello può confermare la responsabilità civile anche se il reato è estinto, e tale statuizione può rimanere immodificata in Cassazione nel rigetto del ricorso.
  • Chi impugna deve formulare motivi di cassazione specifici e rilevanti sotto il profilo di diritto; motivi generici o declinati in fatto sono destinati all'inammissibilità.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, al pagamento alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile; è utile valutare la convenienza di ricorrere quando il rischio di condanna alle spese è significativo.

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