Cassazione Civile, Ordinanza n. 35323/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato commerciale. L'appaltatrice chiedeva il pagamento del saldo del corrispettivo e somme ulteriori per asserite erronee contabilizzazioni dei prezzi; la committente resisteva e proponeva riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, la penale per ritardo nella consegna, la restituzione di pagamenti effettuati in eccesso rispetto a quanto realizzato e il risarcimento dei danni per vizi e difformità dell'opera. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda dell'appaltatrice e rigettato la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva ridotto ulteriormente quanto dovuto alla appaltatrice, accogliendo parzialmente l'appello principale della committente per un errore di calcolo e, in parte, l'appello incidentale dell'appaltatrice sulle spese di consulenza tecnica di parte. La committente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) contestazione dell'adesione del giudice di merito alle conclusioni della CTU e della mancata considerazione delle osservazioni del proprio consulente tecnico; 2), 3) e 4) denuncia di insufficiente/contraddittoria/illogica motivazione; 5) censura sul governo delle spese di lite e sulla quantificazione del relativo scaglione tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza nell'atto introduttivo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché le osservazioni alla CTU risultavano già esaminate dall'ausiliario e, comunque, le contestazioni erano state sollevate tardivamente, con conseguente decadenza. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati ritenuti non scrutinabili poiché fondati su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini ampi prospettati dalla ricorrente, essendo censurabili solo le anomalie motivazionali estreme previste dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre tali censure miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza nel regolare le spese, tenendo conto dell'accoglimento parziale dell'appello principale, dell'adesione sostanziale della controparte su un punto e dell'accoglimento dell'appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua omissione comporta inammissibilità.
Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio sono eccezioni rispetto al suo contenuto e vanno proposte nella prima istanza o difesa successiva al deposito, a pena di decadenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile solo l'anomalia motivazionale nei limiti estremi individuati dalle Sezioni Unite; non è più ammissibile la censura per mero difetto di sufficienza della motivazione.
È richiamata la proposta di definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una chiara e sommaria esposizione dei fatti; la sua mancanza integra un vizio autonomamente rilevante di inammissibilità.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere formulate tempestivamente nella prima difesa utile dopo il deposito della relazione, altrimenti restano precluse.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo la denuncia di anomalie motivazionali estreme.
- La scelta del giudice di merito di aderire a una fonte di prova o a una CTU è censurabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti, non potendo il ricorrente sollecitare un riesame del materiale istruttorio.
- La regolazione delle spese di lite è sorretta dal principio di soccombenza e può tener conto del parziale accoglimento delle domande e dell'esito reciproco delle impugnazioni.
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