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Ordinanza

Ordinanza n. 1210/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile sito in Palermo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione del 24 marzo 2025, nonché, per quanto occorresse, gli atti presupposti richiamati nel provvedimento, tra cui la segnalazione qualificata di abuso edilizio collegata al diniego di sanatoria edilizia del 2009, il provvedimento di diniego della sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003, una disposizione di servizio e la relazione di accertamento dell’inottemperanza. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva sospeso cautelarmente l’efficacia degli atti impugnati e aveva onerato il Comune di verificare lo stato dei luoghi, allo scopo di accertare se i manufatti oggetto dell’ingiunzione di demolizione fossero effettivamente conformi alle prescrizioni dell’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. di Palermo.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che la verificazione già disposta non è stata eseguita dal Comune entro il termine assegnato e che l’accertamento della conformità dei manufatti all’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. di Palermo è indispensabile per decidere la controversia. Per tale ragione ha revocato l’incarico istruttorio originariamente affidato al Comune e ha incaricato il Dirigente pro tempore dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, di svolgere la verificazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare una relazione scritta. Il Tribunale ha inoltre disciplinato le modalità di deposito telematico degli atti del verificatore tramite P.A.T. e ha fornito indicazioni sulla successiva liquidazione del compenso e sul termine per la presentazione della parcella. La discussione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 giugno 2026. La precedente sospensione cautelare dell’efficacia delle determinazioni impugnate è stata richiamata, ma non nuovamente decisa con il presente provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale nell’ordinanza, senza ulteriore esplicitazione della relativa applicazione.

  • art. 20 N.T.A. del P.R.G. di Palermo

    La conformità o non conformità dei manufatti alle prescrizioni della disposizione costituisce l’oggetto dell’accertamento tecnico ritenuto indispensabile per la decisione di merito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione del compenso del verificatore e delle spese relative all’adempimento dell’incarico.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    Richiamato, in particolare, per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio del verificatore, ritenuto autorizzato.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato unitamente all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 per la disciplina delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico di verificazione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine per presentare la parcella è previsto a pena di decadenza; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’ordinanza, non nel deposito della relazione.

Massime di principio

  • Quando un accertamento tecnico è indispensabile per decidere il merito di una controversia amministrativa, il giudice può disporre una verificazione e rinviare la decisione sino all’acquisizione della relazione tecnica.
  • Se l’amministrazione originariamente incaricata della verificazione non adempie entro il termine assegnato, il giudice può revocarle l’incarico e attribuirlo a un’altra amministrazione dotata di adeguata competenza tecnica.
  • Il verificatore deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante la procedura prevista dal Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo telematico prescritto e depositandolo nel fascicolo informatico.
  • Il compenso e le spese del verificatore sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71, il cui decorso inizia dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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