Ordinanza n. 958/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza - quanto al ricorso n. 83 del 2026: alla sentenza n. 623/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 6749/2023, pubblicata in data 12.03.2024, notificata il 21.03.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.257,12 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali; - quanto al ricorso n. 84 del 2026: alla sentenza n. 1311/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 345/2025, pubblicata in data 26.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo pari a 4 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato; - quanto al ricorso n. 99 del 2026: alla sentenza n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 171/2024, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 960,30, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente; - quanto al ricorso n. 113 del 2026: alla sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 501/2024), pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 452,55; - quanto al ricorso n. 124 del 2026: alla sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 738/2024), pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro, pari a 11 mensilità della retribuzione di riferimento (ovvero nell'importo calcolato di euro 27.181,44); - quanto al ricorso n. 129 del 2026: alla sentenza n. 2806/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 4917/2024), pubblicata in data 31.10.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.430,42; - quanto al ricorso n. 130 del 2026: alla sentenza n. 2228/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 634/2024), pubblicata in data 18.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 800,25; - quanto al ricorso n. 131 del 2026: alla sentenza n. 757/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5835/2023), pubblicata in data 21.03.2024, notificata il 28.03.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.722,72; - quanto al ricorso n. 132 del 2026: alla sentenza n. 3070/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1816/2024), pubblicata in data 18.11.2024, notificata il 24.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 639,03; - quanto al ricorso n. 144 del 2026: alla sentenza n. 2904/2024 emessa dal Tribunale di Torino (r.g.l. 4940/2024); - quanto al ricorso n. 150 del 2026: alla sentenza n. 529/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 7179/2024, pubblicata in data 25.02.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 2.147,58, a titolo di retribuzione professionale docente, e di € 632,03, a titolo di compenso individuale accessorio, per un totale di € 2.779,61, oltre interessi legali; - quanto al ricorso n. 151 del 2026: alla sentenza n. 2733/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3877/2024), pubblicata in data 24/10/2024, notificata il 08/11/2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente e compenso individuale accessorio dell'importo di euro 1.029,87; - quanto al ricorso n. 152 del 2026: alla sentenza n. 2519/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3467/2024), pubblicata in data 10.10.2024, notificata il 21.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 719,55; - quanto al ricorso n. 160 del 2026: alla sentenza n. 391/2025 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro (R.G. n. 1136/2024), pubblicata in data 21.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 1.786,71; - quanto al ricorso n. 165 del 2026: alla sentenza n. 1316/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro(R.G. n. 2071/2024), pubblicata in data 27.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del Risarcimento del Danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 26.571,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Istanza del commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza, volta alla sostituzione dall'incarico
Esito
Favorevole al resistente (ministero obbligato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I quindici ricorrenti avevano promosso giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato pronunciate dai Tribunali ordinari in funzione di giudice del lavoro, recanti condanne del Ministero al pagamento di somme dovute a titolo, tra l'altro, di retribuzione professionale docente, compenso individuale accessorio, risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine e indennità sostitutiva per ferie non godute. Con le sentenze di ottemperanza il TAR aveva ordinato al Ministero di adempiere entro sessanta giorni, nominando, per il caso di protratta inottemperanza, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con ampia facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di essere sostituito, deducendo gli assorbenti impegni istituzionali connessi al coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, all'avvio dell'anno scolastico e al raggiungimento di obiettivi PNRR. Ha indicato come possibili sostituti il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte o, in subordine, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione per ciascuno dei quindici giudizi. Anzitutto ha rilevato che la nomina non era ancora divenuta efficace, poiché non era maturato il termine di sessanta giorni concesso al Ministero per adempiere. Nel merito, ha affermato che il commissario ad acta è ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., e non organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: egli esercita un potere distinto e autonomo, attribuitogli dal giudice per assicurare una tutela piena ed effettiva. Di conseguenza, l'incarico non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del commissario nell'amministrazione di appartenenza, né è necessario che il commissario appartenga all'amministrazione inadempiente; può essere nominato anche un soggetto pubblico estraneo o, se dotato di adeguate competenze professionali, un soggetto privato. Gli impegni istituzionali dedotti non costituiscono quindi un giusto motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Inoltre, l'ampia facoltà di delega già conferita consente al commissario di delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario idoneo, anche senza vincoli derivanti dai rapporti gerarchici o dalle attribuzioni degli uffici. Il TAR ha infine precisato che il commissario o il delegato potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale, ogni altro capitolo disponibile secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Non risultano indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e, nell'esecuzione del giudicato, esercita un potere distinto e autonomo rispetto a quello dell'amministrazione inadempiente.
art. 20, comma 1, c.p.a.
La rinuncia all'incarico del commissario ad acta richiede un giusto motivo; gli impegni istituzionali dedotti nel caso concreto non sono stati ritenuti sufficienti.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; pertanto esercita un potere autonomo conferitogli dal giudice per assicurare l'esecuzione effettiva del giudicato.
- L'incarico di commissario ad acta non è necessariamente riservato a soggetti appartenenti all'amministrazione inadempiente: può essere affidato a qualunque soggetto pubblico, o anche privato, che possieda competenze professionali adeguate, e può risultare opportuno affidarlo a un soggetto estraneo all'amministrazione.
- Le ordinarie attribuzioni e funzioni del commissario presso l'amministrazione di appartenenza non delimitano i poteri esercitati nell'ambito dell'incarico giudiziario di commissario ad acta.
- La facoltà di delega conferita dal giudice consente al commissario di delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario idoneo, anche senza vincoli derivanti dai rapporti gerarchici o dalle competenze ordinarie degli uffici.
- Nell'esecuzione di condanne pecuniarie il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio dell'amministrazione obbligata, altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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