Ordinanza n. 967/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento della nota dell’INAIL di Cuneo del 12 agosto 2024, con la quale l’Autorità procedente ha comunicato che a “seguito delle osservazioni presentate da codesta Impresa con nota del 29/07/2024 dove si è proceduto al riesame della domanda in oggetto, le suddette osservazioni non sono accolte e pertanto l’impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso pubblico e rigetta la richiesta di finanziamento”; nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, il preavviso di rigetto del 24 luglio 2024 nella parte in cui l’Autorità procedente ha preavvisato il rigetto della richiesta di finanziamento comunicando che “dal punto di vista tecnico non è conforme all’Avviso Pubblico ISI 2022 e al relativo Allegato 1.1, in quanto non è rispettato il requisito che la nuova macchina non deve avere prestazioni superiori del 50%(percento) rispetto alle prestazioni della macchina immessa sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.), come indicato all’art. 3 dell’Allegato 1.1 dell’Avviso Pubblico ISI 2022”; la richiesta di integrazione del 7 giugno 2024 nella parte in cui l’Inail ha richiesto ulteriori documenti integrativi come “il listino di vendita ufficiale riportante per la macchina MAZAK VCN 600”, l’offerta del fornitore che riporti in dettaglio in elenco la macchina MAZAK VCN6000, la foto della matricola/numero di telaio della Fresatrice RAMCENTER 500 della Rambaudi Industriale SpA che l’azienda intende sostituire”; la richiesta di integrazione tecnica-documentale del 14 marzo 2024 dove l’Autorità procedente ha richiesto una serie di chiarimenti e documenti integrativi in riferimento “al modello della macchina da acquistare, alla scelta dei parametri di lavoro degli assi per il confronto delle caratteristiche delle macchine anziché l’indicazione del parametro di potenza del motore delle macchine, al valore di potenza del motore della fresatrice che l’azienda intende acquistare. Ed ancora, l’Autorità procedente ha richiesto ”la dichiarazione sulla perizia asseverata della piena proprietà dell’immobile, la foto della macchina RAMCENTER 500, copia del Bilancio 2021 o della dichiarazione fiscale con il dato del fatturato esposto sul modello C1.”; l’Avviso pubblico ISI 2022 della Direzione Regionale Piemonte nella parte in cui l’Autorità procedente ha indicato le “modalità attuative per la verifica tecnica amministrativa” e nella parte in cui “rinvia all’allegato 1.1 - Progetti di Investimento”; l’Allegato 1.1 – Progetti di investimento nella parte in cui l’Inail ha definito “le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l’importo totale del progetto, i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti e le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento”; la Faq 13 nella parte in cui l’Autorità procedente, alla specifica domanda sul “confronto delle prestazioni tra la macchina acquistata e quella alienata”, garantisce al “professionista estensore della perizia asseverata, la possibilità di operare, motivandola sotto il profilo tecnico, una scelta diversa” ove tale scelta sia interpretata in senso sfavorevole al ricorrente; nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico ISI 2022, preceduto da richieste di integrazione documentale e preavviso di rigetto
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'INAIL ha comunicato il mancato superamento della fase di verifica prevista dall'art. 19 dell'Avviso pubblico ISI 2022 e il rigetto della richiesta di finanziamento. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, le richieste di integrazione documentale e tecnica, l'Avviso pubblico ISI 2022, l'Allegato 1.1 e la FAQ n. 13, nella parte relativa ai criteri di verifica e al confronto delle prestazioni tra la macchina da acquistare, una Mazak VCN-600, e quella da sostituire, una Rambaudi Ramcenter 500. La contestazione riguarda, in particolare, l'interpretazione e l'applicazione del limite secondo cui la nuova macchina non può avere prestazioni superiori del 50% rispetto a quelle della macchina sostituita, nonché la scelta dei parametri di potenza utilizzati dall'INAIL per il confronto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., ritenendo necessari accertamenti tecnici per la decisione. Il verificatore, individuato nel Rettore del Politecnico di Torino o in un delegato dotato di adeguate competenze, dovrà qualificare tecnicamente il valore di 7,5 kW indicato per la Rambaudi Ramcenter 500, illustrando la distinzione tra servizio continuo, servizio di durata limitata e servizi intermittenti secondo la normativa tecnica CEI EN 60034-1; individuare il valore della potenza della Mazak VCN-600 omogeneamente confrontabile; e stabilire se sia rispettato il limite del 50% previsto dalla lex specialis, utilizzando dati omogenei e motivando la scelta dei valori di potenza. Sono state disciplinate le modalità del contraddittorio tecnico, la facoltà delle parti di nominare consulenti, i poteri d'indagine e di acquisizione documentale del verificatore, i termini per la relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. L'udienza di discussione del merito è stata fissata per il 14 dicembre 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidata a un organismo pubblico o a un soggetto dotato di adeguate competenze, quando siano necessari accertamenti tecnici rilevanti per la decisione.
art. 19 Avviso pubblico ISI 2022
Prevede la fase di verifica nell'ambito della procedura di finanziamento, il cui mancato superamento ha costituito il presupposto del rigetto impugnato.
Allegato 1.1 dell'Avviso pubblico ISI 2022
Stabilisce, secondo quanto riportato nell'ordinanza, il limite percentuale del 50% per il confronto delle prestazioni tra la nuova macchina e quella sostituita.
CEI EN 60034-1
Rileva per la qualificazione tecnica dei valori di potenza in relazione ai diversi regimi di servizio del motore: servizio continuo, servizio di durata limitata e servizi intermittenti.
Richiamato per la disciplina degli oneri rimborsabili connessi alle attività, ai rilievi e alle attrezzature utilizzate dal verificatore e per la liquidazione delle spese della verificazione.
Richiamato per i termini relativi alla presentazione dell'istanza di liquidazione delle spese della verificazione.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende dal confronto tecnico tra caratteristiche e prestazioni di beni o macchinari, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. e affidarla a un organismo pubblico dotato di specifiche competenze.
- Nel confronto tra dati tecnici previsto dalla lex specialis di una procedura di finanziamento, devono essere utilizzati valori omogenei e comparabili; il verificatore deve indicare le ragioni tecniche della scelta dei parametri utilizzati.
- Quando la documentazione tecnica utilizza valori di potenza riferiti a diversi regimi di funzionamento, la comparazione deve tenere conto della distinzione tecnica tra servizio continuo, servizio di durata limitata e servizi intermittenti.
- La verificazione può svolgersi senza la presenza del giudice, assicurando il contraddittorio mediante la partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici di parte, la comunicazione preventiva dell'inizio delle operazioni e la possibilità di formulare osservazioni sulla relazione.
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