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Ordinanza

Ordinanza n. 2499/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Verbale G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) redatto in data 31/10/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Istituto Comprensivo Statale "Rosetta Rossi" in relazione all'alunno minore -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al citato alunno n. 18 ore settimanali con due docenti specializzati per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, documento conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 14/01/2026 (Documenti 1 e 3); del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno scolastico 2025/2026 Prot. n. 0008804/E del 01/12/2025 elaborato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Istituto Comprensivo Statale "Rosetta Rossi" in relazione all'alunno -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al citato alunno n. 18 ore settimanali con due docenti specializzato per il sostegno, ciascuno per 9 ore settimanali, documento conosciuto dagli odierni ricorrenti in data 14/01/2026 (Documento 2 e 3); di ogni provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio hanno assegnato al predetto Istituto Comprensivo un numero di insegnanti di sostegno insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico al predetto alunno con handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 presso il medesimo Istituto; nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e consequenziale, ed in ogni caso lesivo dell'interesse legittimo sussistente in capo ai ricorrenti e al predetto minore -OMISSIS- in relazione all'assegnazione per l'anno scolastico 2025/2026, e per i successivi anni di scuola dell'obbligo, di insegnanti di sostegno per la totalità dell’orario scolastico frequentato, con la previsione di un’ora di sostegno per ogni ora frequentata; nonché per l’accertamento del diritto del predetto minore -OMISSIS- di potere usufruire di insegnanti di sostegno per la totalità dell’orario scolastico frequentato, con la previsione di un’ora di sostegno per ogni ora frequentata (c.d. rapporto 1/1), sia per il corrente anno scolastico 2025/2026 che per i successivi anni di scuola dell'obbligo, sussistendo chiare evidenze circa la immodificabilità dello stato di gravissima disabilità del predetto minore; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a garantire l'assegnazione, al citato alunno minore -OMISSIS-, di insegnanti di sostegno per la totalità dell’orario scolastico frequentato, con la previsione di un’ora di sostegno per ogni ora frequentata (c.d. rapporto 1/1), per l'anno scolastico 2025/2026, e per i successivi anni di scuola dell'obbligo, adottando ogni misura idonea a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio relativamente al predetto minore; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 7, co. 4 e 30, co. 2 CPA, derivante da lesione di diritti soggettivi di rango costituzionale, a motivo delle conseguenze pregiudizievoli cagionate all'alunno minore disabile -OMISSIS- dall’illegittimità degli atti impugnati, in quanto la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno ha comportato danno esistenziale costituito da significative regressioni nella condizione del minore stesso;

Giustizia amministrativa202602807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale G.L.O. e PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnano 18 ore settimanali di sostegno, nonché gli atti di assegnazione di un numero insufficiente di docenti di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui è stato assegnato al figlio minore, riconosciuto invalido grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, un sostegno pari a 18 ore settimanali, articolato tra due docenti per 9 ore ciascuno, a fronte di un orario scolastico frequentato di 28 ore settimanali. Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e l'assegnazione del sostegno secondo il rapporto di un'ora per ogni ora di frequenza, oltre all'accertamento del relativo diritto, alla condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure necessarie e al risarcimento del danno esistenziale asseritamente derivante dalle regressioni subite dal minore per la mancata fruizione delle ore di sostegno. Il giudice ha esaminato, nella fase cautelare, la documentazione attestante la gravità della disabilità e il contenuto del PEI.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e confermato il decreto presidenziale n. 1472/2026. Ha ritenuto che la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 comporti l'assegnazione di ore di sostegno in deroga secondo il rapporto 1:1. Ha rilevato che il PEI prevedeva soltanto 18 ore di sostegno, mentre il minore frequentava 28 ore settimanali, e ha ravvisato il periculum in mora nel fatto che l'anno scolastico era già in corso. Ha quindi ordinato all'amministrazione di integrare il PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e di assegnare al minore le ore di sostegno spettanti secondo il rapporto 1:1 correlato all'handicap grave. La pubblica udienza è stata fissata per l'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il testo non contiene una decisione definitiva sulle domande di annullamento, accertamento, condanna e risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di gravità della disabilità costituisce, secondo l'ordinanza, il presupposto per l'assegnazione delle ore di sostegno in deroga secondo il rapporto 1:1.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della domanda cautelare.

  • art. 7, comma 4, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda risarcitoria; la relativa domanda non è definita nella fase cautelare.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda risarcitoria; l'ordinanza non decide nel merito il risarcimento.

Massime di principio

  • La certificazione della situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 comporta, secondo la valutazione cautelare, l'assegnazione di ore di sostegno in deroga secondo un rapporto 1:1, in relazione all'orario scolastico effettivamente frequentato.
  • Quando il PEI assegna a un alunno con handicap grave un numero di ore di sostegno inferiore all'orario scolastico frequentato, sussiste il periculum in mora se l'anno scolastico è già in corso, poiché la protrazione della carenza di sostegno può incidere immediatamente sul percorso educativo.
  • In presenza dei presupposti cautelari, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione scolastica di integrare il PEI e di procedere all'assegnazione delle ore di sostegno spettanti secondo il rapporto 1:1.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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