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Ordinanza

Ordinanza n. 929/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 600/2016 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, azionata per l’ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 600/2016 del Tribunale di Venezia, divenuta irrevocabile. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, concernente il mancato rispetto dello spatium deliberandi di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme riconosciute da pronunce giudiziali esecutive. Dagli atti non risultava prodotta la prova della notificazione della sentenza all’Amministrazione presso la sua sede reale, né del decorso del termine di centoventi giorni. La comunicazione di cancelleria del Tribunale di Venezia relativa al deposito della sentenza è stata ritenuta inidonea a dimostrare la notificazione del titolo esecutivo e la decorrenza del termine dilatorio.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso la sua sede reale e del decorso dei centoventi giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare documenti e memorie sul profilo rilevato e ha rinviato la causa alla camera di consiglio dell’11 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’adempimento dell’obbligo di pagamento da parte dell’Amministrazione costituisce anche condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Il termine decorre dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso la sua sede reale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione che potrebbe condurre a una pronuncia sfavorevole, deve consentire alle parti di presentare documenti e memorie sul relativo profilo prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di una pronuncia giudiziale esecutiva, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità dell’azione.
  • Il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sua sede reale, poiché lo spatium deliberandi presuppone l’effettiva conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione.
  • La mera comunicazione di cancelleria relativa al deposito della sentenza non equivale alla notificazione del titolo esecutivo e non dimostra, da sola, né la decorrenza del termine dilatorio né l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
  • Quando rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, il giudice amministrativo deve previamente assegnare alle parti un termine per il deposito di documenti e memorie sulla questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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