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Ordinanza

Ordinanza n. 964/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza: - quanto al ricorso n. 171 del 2026: alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 495/2025, con ordine al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla stessa sentenza, mediante il pagamento della somma residua somma lorda di € 783,17 da assoggettare a sole ritenute fiscali, senza operare sulla stessa alcuna trattenuta contributiva; il pagamento degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; con richiesta di nominare un commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell’Amministrazione resistente e di fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; - quanto al ricorso n. 172 del 2026: alla sentenza n. 489/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1554/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.07.2024, notificata il 01.08.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del Risarcimento del Danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 4.904,62; - quanto al ricorso n. 173 del 2026: alla sentenza n.2510/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1646/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024, notificata il 21.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del Risarcimento del Danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 7.376,18; - quanto al ricorso n. 174 del 2026: alla sentenza n. 644/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 257/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 791,52; - quanto al ricorso n. 185 del 2026: alla sentenza n. 143/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3754/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2024, notificata il 31.01.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 419,04; - quanto al ricorso n. 191 del 2026: alla sentenza n. 920/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 8022/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2025, notificata il 09.04.2025e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del compenso individuale accessorio dell'importo di euro 480,56; - quanto al ricorso n. 209 del 2026: alla sentenza n. 1763/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1106/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 4.941,15; - quanto al ricorso n. 211 del 2026: alla sentenza n. 3038/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8758/2023 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 8.837,50; - quanto al ricorso n. 213 del 2026: alla sentenza n. 1213/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 8292/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.05.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della compenso individuale accessorio dell'importo di euro 568,65; - quanto al ricorso n. 218 del 2026: alla sentenza n. 2489/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1111/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 2.136,91; - quanto al ricorso n. 230 del 2026: alla sentenza n. 1309/2025 del 26/05/2025 resa dal Tribunale di Torino, all'esito del giudizio R.G. n. 10729/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Torino in data 19/01/2026, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente dell’importo pari a n. 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni; - quanto al ricorso n. 245 del 2026: alla sentenza n. 566/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1645/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.02.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 746,70; - quanto al ricorso n. 249 del 2026: alla sentenza n. 1148/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5482/2024 dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della retribuzione professionale docente nell'importo di euro 1.274,58; - quanto al ricorso n. 263 del 2026: alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n.1887/2025 del 16/07/2025, munita di formula esecutiva il 18/07/2025 e notificata il 21/07/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente il relativo risarcimento corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 2.562,00 mensili, oltre interessi dalla sentenza al saldo; - quanto al ricorso n. 264 del 2026: alla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro n. 92/2025 del 21/02/2025, munita di formula esecutiva il 25/02/2025 e notificata il 26/02/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente una indennità risarcitoria pari ad euro 29.488,62, corrispondente a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza del commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza, volta alla propria sostituzione nell'incarico di esecuzione di sentenze civili passate in giudicato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il TAR aveva definito quindici giudizi di ottemperanza ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro sessanta giorni, a sentenze del giudice ordinario che lo avevano condannato al pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti, retribuzione professionale docente, compenso individuale accessorio o altre indennità, nominando sin da subito, per il caso di protratta inottemperanza, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di essere sostituito, deducendo gli assorbenti impegni istituzionali connessi al coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, all'avvio dell'anno scolastico e agli obiettivi PNRR. Ha indicato come possibili sostituti il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte o, in subordine, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione per ciascuno dei quindici giudizi. In primo luogo, ha rilevato che la nomina del commissario non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine assegnato al Ministero per ottemperare. Nel merito, ha chiarito che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; esercita quindi un potere distinto e autonomo, fondato sul potere sostitutivo del giudice amministrativo, senza essere vincolato dalle proprie ordinarie attribuzioni amministrative. Può essere nominato qualunque soggetto pubblico, o anche privato, dotato di adeguata competenza, anche estraneo all'amministrazione inadempiente. Gli impegni istituzionali indicati non costituiscono pertanto un giusto motivo di rinuncia ex art. 20, comma 1, c.p.a. Inoltre, l'originaria nomina prevedeva un'ampia facoltà di delega a dirigenti o funzionari idonei, anche senza necessità di rispettare rapporti gerarchici o competenze ordinarie degli uffici. Il TAR ha precisato che il commissario o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale destinati al pagamento, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione, nonché, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le spese non risultano oggetto di una specifica statuizione nel testo riportato.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e, nell'esecuzione del giudicato, esercita un potere distinto e autonomo rispetto a quello dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 20, comma 1, c.p.a.

    Le ragioni organizzative e gli impegni istituzionali indicati dal commissario non integrano, nel caso concreto, un giusto motivo per rinunciare all'incarico.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nelle sentenze civili oggetto di ottemperanza per la corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme dovute, dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; esercita pertanto un potere sostitutivo autonomo, finalizzato ad assicurare una tutela giurisdizionale piena ed efficace.
  • L'esercizio delle funzioni commissariali non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato né richiede che egli appartenga alla stessa amministrazione inadempiente; può essere nominato anche un soggetto pubblico estraneo all'amministrazione o, se dotato di adeguata competenza professionale, un soggetto privato.
  • Gli impegni istituzionali e organizzativi connessi alle ordinarie funzioni del commissario non costituiscono, di per sé, un giusto motivo per rinunciare all'incarico commissariale conferito dal giudice.
  • Quando il provvedimento di nomina attribuisce una facoltà di delega, il commissario può affidare il concreto esercizio dei poteri a un dirigente o funzionario idoneo, anche senza necessità di rispettare i rapporti gerarchici e le ordinarie attribuzioni degli uffici.
  • Nell'esecuzione di condanne pecuniarie dell'amministrazione, il commissario ad acta o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa specificamente destinati, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione e, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PA

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