Cassazione Penale, Sentenza n. 19085/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il ricongiungimento (cumulo) di pene già inflitte e in parte già espiate, ai fini dell'accesso a benefici penitenziari. Richiesta riferita alle sentenze: (1) Corte d'appello di Reggio Calabria 2/05/1983 (irrev. 12/06/1984) la cui esecuzione e gli effetti penali sono stati dichiarati cessati; (2) Tribunale di Reggio Calabria 28/02/1987 (irrev. 29/06/1987) interamente condonata. Lamentate violazioni degli artt. 125 e 663 c.p.p. e dell'art. 80 c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che anche le pene già espiate devono essere inserite nel cumulo perché contribuiscono ai requisiti temporali per benefici come la liberazione anticipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure e per mancata prospettazione di un interesse concreto e determinato alla decisione. Ha ricordato che le pene già espiate vanno inserite nel cumulo se possono influire sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. o sulla maturazione dei requisiti per benefici, ma chi propone un incidente di esecuzione deve indicare concretamente quale beneficio si intende ottenere e come il periodo non considerato incida sui requisiti cronologici. Il ricorrente si è limitato a contestare la correttezza formale del cumulo senza indicare l'effettiva utilità per la sua posizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente fra i motivi di impugnazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità, ma il richiamo è stato considerato generico senza indicazione dell'effetto pratico su benefici penitenziari.
Norma relativa al cumulo delle pene e al provvedimento del pubblico ministero: la Corte osserva che l'errore del PM sul cumulo può essere impugnato ma chi lo fa deve dimostrare il riflesso concreto sulla propria posizione e sui requisiti per i benefici.
Riferita dal ricorrente (presumibilmente in tema di prescrizione o efficacia delle pene); la Corte richiede comunque la dimostrazione dell'incidenza concreta sulla posizione personale per rendere ammissibile il ricorso.
La Corte afferma che, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, vanno considerate anche le pene già espiate se possono influire sul criterio moderatore di cui a questo articolo o sul cumulo materiale e sulla maturazione dei requisiti per benefici penitenziari.
Riferito alla compatibilità dell'impugnazione dell'incidente di esecuzione con le norme del giudizio d'impugnazione; la Corte ricorda che l'incidente può essere soggetto a impugnazione nella misura in cui sia compatibile con tale disciplina.
Norma disciplinante le conseguenze dell'inammissibilità: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa.
Massime di principio
- Le pene già espiate possono essere inserite nel cumulo delle pene concorrenti quando esse influiscono sul criterio moderatore (art.78 c.p.) o sulla determinazione del cumulo materiale e, dunque, sulla maturazione dei requisiti per benefici penitenziari.
- Chi propone un incidente di esecuzione per far valere l'inserimento di pene già espiate deve indicare chiaramente il beneficio penitenziario perseguito e quantificare l'incidenza temporale del periodo non considerato sui requisiti cronologici necessari per ottenere tale beneficio.
- Non basta contestare genericamente l'errore formale nel provvedimento di cumulo: l'impugnazione deve mirare a ottenere un vantaggio concreto, determinato e valutabile; altrimenti è dichiarata inammissibile.
- Il condono di una pena non impedisce automaticamente che il periodo di esecuzione già scontato sia valutato nel cumulo se da ciò derivano effetti utili per il detenuto (es. maturazione requisiti temporali).
- L'inammissibilità per genericità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, compresa la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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