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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10040/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. (affidato a un unico motivo) con il quale Moscogiuri deduceva un errore di fatto della Corte di Cassazione (sentenza n. 20170/2018) nella valutazione di formazione di un giudicato interno circa l'esistenza dei danni per occupazione abusiva. In particolare il ricorrente sosteneva che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la sentenza di primo grado avesse affermato la mancanza di specifiche contestazioni sull'esistenza del danno-conseguenza; a suo dire il Tribunale si sarebbe invece limitato a rilevare la non contestazione dei periodi di occupazione (danno-evento). Tale presunto errore, secondo Moscogiuri, avrebbe escluso l'esame di merito del secondo motivo di impugnazione nella sentenza d'appello e quindi giustificava la revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Motivazione: la presunta imprecisione della lettura della sentenza di primo grado costituisce, al più, un errore di interpretazione o di giudizio (errore in iure), non un errore di fatto come richiesto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.; inoltre il ricorrente non aveva prodotto la sentenza di primo grado nel ricorso ordinario alla Cassazione (violazione art. 366 n. 6 c.p.c.), per cui non può imputarsi alla Corte di non averla esaminata. La Corte ha dunque ritenuto che la doglianza riguardasse valutazioni e interpretazioni delle risultanze processuali indisponibili alla sede della revocazione. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 5.400,00 (di cui euro 5.200,00 per onorari) in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, 1° co. n. 4, c.p.c.

    regola la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione e ne vincola l'ammissibilità ai vizi tassativi previsti dall'art. 395; la Corte ricorda che la valutazione preliminare di ammissibilità è meramente ordinatoria e non vincola la decisione di merito

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare

    limita la revocazione a errori di percezione dei fatti documentalmente verificabili; non comprende errori di interpretazione o di valutazione giuridica delle risultanze processuali

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma utilizzata per la trattazione anticipata in camera di consiglio ai fini dell'individuazione della non inammissibilità e del rinvio alla sezione semplice per pubblica udienza; la Corte ricorda che tale valutazione preliminare non è vincolante

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma citata in relazione al controllo di legittimità in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) rispetto ai quali la doglianza del ricorrente era inadeguata per la via della revocazione

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiede l'indicazione e la produzione degli atti decisivi (es. sentenza di primo grado) nel ricorso; la mancata produzione in sede di ricorso ordinario ha impedito alla Corte di essere ritenuta impossibilitata a verificare il documento prima menzionato

  • art. 1223 c.c.

    norma sulla liquidazione del danno; richiamata indirettamente nel quadro delle doglianze sulla quantificazione e sulla prova del danno

  • art. 2043 c.c.

    principio generale della responsabilità civile per fatto illecito, richiamato nel contesto della domanda di risarcimento per occupazione abusiva

  • art. 2056 c.c.

    riferimento alle regole sulla prova del danno e alla quantificazione; citata nel motivo ordinario poi oggetto di contestazione

  • art. 2697 c.c.

    norma sulla prova; nel contesto valutazioni sulla onerosità della prova e sulle contestazioni in giudizio

  • art. 444 c.p.p.

    riferimento al patteggiamento penale in relazione ai reati (ingiuria e minacce) che costituivano il contesto fattuale richiamato nella domanda civile di risarcimento

  • d.l. n. 168 del 2016 (art. ibis comma 1, lett. I, n.3)

    richiamato per la modifica normativa che ha inciso sulla formulazione del procedimento di trattazione ex art. 380-bis c.p.c.; citato a spiegazione del regime procedurale di ammissibilità preliminare

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 co. 1-quater e L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamate in relazione alla certificazione o all'annotazione di presupposti per l'applicazione di contributi o oneri processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti previsti

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è rimedio eccezionale e ammissibile solo per errori di fatto documentabili ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; non può essere usata per contestare valutazioni o interpretazioni giuridiche della Corte (errori in iure o di giudizio).
  • Se si intende dedurre che la Corte ha frainteso o male interpretato una decisione di merito, occorre dimostrare un errore di percezione dei fatti concretamente emergente dagli atti (es. documento che contraddice la valutazione), non una diversa lettura della motivazione.
  • Quando la doglianza si fonda su contenuti della sentenza di primo grado, è essenziale che tale sentenza e i passaggi rilevanti siano stati prodotti nel corso del precedente giudizio (art. 366 n.6 c.p.c.) o siano chiaramente indicati: la mancata produzione limita fortemente la possibilità di ottenere revocazione.
  • In situazioni simili è spesso più efficace proporre ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata (se le censure sono di diritto o di valutazione del diritto) piuttosto che chiedere la revocazione, che ha campo di applicazione molto più ristretto.
  • Per invocare con successo l'art. 395 n.4 c.p.c. occorre dimostrare un contrasto palese tra quanto affermato nella decisione e la documentazione processuale, senza necessità di complesse interpretazioni: l'errore deve essere immediatamente rilevabile e non il frutto di un diverso apprezzamento delle risultanze.

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