Cassazione Civile, Sentenza n. 10002/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia che aveva rigettato l'appello avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2011 relativi a quattro fabbricati (uno categoria C/6 e tre C/7). Questioni principali: riconoscimento della ruralità dei fabbricati (vale la mera sussistenza delle caratteristiche oggettive o è necessaria l'iscrizione/annotazione catastale), tempestività della domanda di variazione catastale (termine del 30/09/2012 e sua natura), applicabilità della procedura di variazione ai fabbricati non ancora censiti, mancata pronuncia su rideterminazione delle rendite e, infine, mancata pronuncia sull'applicazione della continuazione per le sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondati il primo, il secondo e il terzo motivo: per l'esenzione ICI è decisiva la classificazione catastale/annotazione della ruralità; la mera autocertificazione non produce automaticamente effetti retroattivi se non si è conclusa con la relativa annotazione e il termine per ottenere la retroattività quinquennale (30/09/2012) è tassativo. Ha inoltre ritenuto infondato il quarto motivo: la rendita modificata si applica, secondo la giurisprudenza, dalla data di presentazione della denuncia di variazione (qui non antecedente al 6/12/2012) e non può operare retroattivamente oltre la denuncia. Tuttavia il quinto motivo è stato accolto: la CTR non si è pronunciata sulla questione della continuazione (art. 12 D.L.vo 472/1997) nella determinazione delle sanzioni; trattandosi di omissione di decisione su motivo rilevante, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a questo profilo e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia in diversa composizione per decidere anche sulla continuazione e sulle relative sanzioni. Spese di giudizio di legittimità a carico della Regione di merito come indicato dalla Corte.
Norme richiamate
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, artt. 1 e 2
Definisce il presupposto impositivo ICI con riferimento alla nozione di "fabbricato" e rende rilevante, per l'assoggettabilità a tributo, la classificazione catastale/accatastabilità dell'unità immobiliare.
D.L. 13 maggio 2011 n. 70, art. 7, comma 2-bis
facoltà ... di presentare ... una domanda di variazione della categoria catastale ... sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità
Ha introdotto una procedura per chiedere la variazione catastale e la retroazione quinquennale, ma la Corte segnala che la mera presentazione/autocertificazione produce effetti retroattivi solo se la procedura si conclude con l'annotazione negli atti catastali e se la domanda è stata presentata nei termini previsti.
D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, art. 9, comma 3-bis
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola ...
Elenca le categorie di fabbricati riconoscibili come rurali; la Corte riconosce il contenuto sostanziale della norma ma ribadisce che, ai fini ICI, la rilevanza passante è la classificazione/annotazione catastale collegata a tali requisiti.
D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, art. 23, comma 1-bis
non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ...
Norma interpretativa che conferma che la ruralità, una volta accertata e tradotta in classificazione/annotazione catastale, sottrae l'unità dalla nozione di "fabbricato" imponibile ai fini ICI; rafforza l'importanza della registrazione catastale.
D.M. 26 luglio 2012, art. 1
Per il riconoscimento del requisito di ruralità ... è apposta una specifica annotazione.
Regola le modalità tecniche di variazione/annotazione catastale: l'annotazione negli atti catastali è il mezzo attraverso il quale la ruralità viene formalmente riconosciuta e resa efficace ai fini fiscali.
Legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74
Stabilisce che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci dalla notificazione, ma la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità della nuova rendita, una volta notificata, anche con riferimento ad annualità successive alla denuncia (efficacia applicativa dalla data della denuncia per le variazioni denunciate dal contribuente).
D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, art. 12
Disciplina la continuazione tra violazioni tributarie; si applica per il calcolo delle sanzioni quando violazioni della stessa natura si prolungano nel tempo, conducendo a un aumento della sanzione in misura ridotta complessivamente (applicazione dell'istituto della continuazione).
Codice di procedura civile, art. 112
Imposizione per il giudice di decidere su tutte le domande, eccezioni e istanze introdotte: l'omessa pronuncia integra vizio procedurale che può essere fatto valere in cassazione con le conseguenze previste.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Criteri di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); nella fattispecie sono stati utilizzati per censurare erronee applicazioni di norme e omissioni di pronuncia.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI da ruralità è decisiva la classificazione/annotazione catastale: la mera esistenza di caratteristiche oggettive di ruralità non basta se non è tradotta in annotazione nei registri catastali secondo la procedura prevista.
- La presentazione tardiva della domanda di variazione (oltre il termine utile per la retroattività, fissato dal D.M. 26/7/2012 al 30/09/2012) inibisce l'effetto retroattivo quinquennale previsto dall'art. 7, comma 2-bis: il termine per ottenere la retroazione è da considerarsi perentorio.
- Per i fabbricati non iscritti in catasto il giudice tributario può comunque accertare la sussistenza dei requisiti di ruralità; tuttavia sul contribuente grava l'onere della prova.
- La modificazione della rendita catastale, se denunciata dal contribuente, si applica dalla data della presentazione della denuncia; la rendita è utilizzabile, una volta notificata, anche per annualità successive alla denuncia ma non può creare effetti ulteriormente retroattivi rispetto alla denuncia stessa.
- In materia di sanzioni, le omissioni dichiarative ripetute in anni diversi possono essere trattate con l'istituto della continuazione (art. 12 D.L.vo 472/1997) che può comportare un trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole rispetto a sanzioni autonome anno per anno.
- Se il giudice di merito omette di decidere su un motivo o su una domanda irriducibile, la parte può far valere il vizio in cassazione e ottenere la cassazione parziale e il rinvio perché la questione sia esaminata; è quindi importante censurare formalmente l'omessa pronuncia in grado di appello.
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