Cassazione Civile, Sentenza n. 10000/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso da parte del contribuente e, applicando l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. È stata disposta la compensazione delle spese di causa.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte Suprema di cassazione, sez. V Civile, n. 21108 del 2020. Il ricorrente aveva presentato istanza di revocazione ma successivamente, con atto depositato il 30.12.2021 e sottoscritto personalmente, ha dichiarato la rinuncia al ricorso; l'atto contiene inoltre accettazione e adesione della resistente ai fini della compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. civ.
L'art. 391 c.p.c. è stato applicato in quanto la rinuncia rituale del ricorrente ha reso inefficace il giudizio, consentendo la dichiarazione di estinzione del processo per cessata materia del contendere; in presenza di accettazione/adesione della resistente in ordine alla compensazione delle spese, il giudice ha disposto la compensazione dei costi.
Massime di principio
- La rinuncia rituale da parte del ricorrente determina, di norma, l'estinzione del processo per cessata materia del contendere; il giudice non decide più nel merito della pretesa.
- Perché la rinuncia produca effetto immediato è necessario che sia formale (depositata e sottoscritta) e risulti chiaramente la volontà di abbandonare il gravame.
- Se la parte resistente accetta o aderisce esplicitamente in ordine alla compensazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione invece dell'imputazione delle spese a una delle parti.
- La rinuncia rende inefficace il motivo impugnatorio (qui la revocazione) e impedisce un esame nel merito della questione già decisa dalla sentenza che si mirava a revocare.
- In casi analoghi, è opportuno valutare preventivamente le conseguenze processuali ed economiche della rinuncia (es. perdita del diritto a un giudizio sul merito, eventuali profili di responsabilità processuale) e formalizzare eventuali patti con la controparte in ordine alle spese.
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