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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10004/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Bari (21/04/2016 n.1028) che aveva rigettato il suo appello avverso l'avviso di accertamento ICI 2006 relativo a terreni agricoli, suoli edificabili e fabbricati. Il ricorso per cassazione denunciava, con quattro motivi, l'omesso esame da parte della CTR di prove documentali offerte dall'ente (in particolare una determina comunale, il certificato di destinazione urbanistica e atti urbanistici che attesterebbero l'edificabilità o meno dei suoli) e la presunta errata declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello per carenza di specificità ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: difetto di autosufficienza del ricorso (tecnica del cosiddetto 'ricorso assemblato'), con riproduzione massiva di documenti senza sintesi e senza indicazione chiara del fatto storico omesso e della sua decisività ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; i primi tre motivi quindi sono inammissibili per carenza di autosufficienza. Anche il quarto motivo è inammissibile perché la CTR non ha escluso l'appello per una mera aspecificità formale, ma per l'inadeguatezza sostanziale delle censure (le doglianze non prospettavano efficacemente errori in iudicando diversi da quelli già esaminati). Non sono state disposte spese, considerato che la parte vittoriosa era l'intimata; la Corte ha altresì rilevato l'obbligo per il ricorrente di versare l'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Introduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, la fonte (atto o sentenza) da cui risulta, quando e come è stato oggetto di discussione e la sua decisività. In mancanza di tali specificazioni il motivo è inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso non spiegasse come l'esame dei documenti avrebbe cambiato l'esito.

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    Requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere una esposizione sintetica e organizzata dei fatti e delle censure. La Corte ha censurato la tecnica 'assemblata' del ricorso che riproduceva documenti senza sintesi, determinando il difetto di autosufficienza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Disposizioni sulle prove e sulle relative modalità di allegazione: richiamate dal ricorrente per sostenere l'omesso esame delle prove. La Corte ha osservato che le deduzioni probatorie non sono state correttamente sintetizzate e collegate alla decisività richiesta dall'art. 360 n.5.

  • art. 53, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la giurisprudenza lo interpreta restrittivamente ma consentendo una lettura sostanziale che persegua l'effettività del sindacato di merito. Qui la Corte ha comunque ritenuto che l'inammissibilità dell'appello da parte della CTR fosse fondata su insufficienza sostanziale delle doglianze e non su mera rigidità formale.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e art. 16, comma 3 D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Norme eccezionali che hanno consentito la decisione della causa in camera di consiglio con modalità speciali e la proroga dei termini processuali; forniscono il quadro procedurale per la decisione non orale (contestuale alla trattazione da remoto).

  • art. 13, comma 1-quater, e comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Regolano il contributo unificato: la Corte ha dato atto che, se dovuto, il ricorrente dovrà versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Evitare la tecnica del "ricorso assemblato": non limitarsi a riprodurre atti e documenti in integrale, ma fornire una sintesi organizzata e critica delle prove e dei fatti rilevanti.
  • Per motivi basati su art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. indicare sempre: il fatto storico omesso, dove risulta (atto o sentenza, con riferimento preciso), come e quando è stato dibattuto in primo grado e perché la sua valutazione sarebbe decisiva per il risultato.
  • Collegare chiaramente ogni documento prodotto alla specifica censura: spiegare in che modo l'elemento probatorio avrebbe determinato un diverso apprezzamento giuridico-fattuale da parte del giudice.
  • Nel processo tributario, se si contesta l'inammissibilità di motivi di appello per carenza di specificità, ricordare che la norma va interpretata in senso favorevole all'accesso alla giustizia; tuttavia la chiara insufficienza sostanziale delle doglianze può legittimare la declaratoria di inammissibilità.
  • Non delegare alla Corte di legittimità l'onere di selezionare e ordinare la documentazione: il ricorso deve essere autosufficiente e consentire al giudice di cogliere il nesso logico tra fatti, prove e censure.
  • Se si fa leva su normative o atti urbanistici per dimostrare edificabilità o inedificabilità (es. certificati di destinazione urbanistica, delibere, convenzioni), sintetizzare espressamente in che termini tali atti incidono sul presupposto impositivo (esenzione ICI per inedificabilità) e indicare la stringente relazione di causalità con la decisione impugnata.
  • Quando si formulano più censure distinte, separarle e argomentarle singolarmente, evitando la commistione di più vizî che impedisca di individuare quale omissione o errore si assume decisiva.

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