Cassazione Penale, Sentenza n. 4220/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il diniego della Corte d'appello a concedere l'autorizzazione ad uscire dal domicilio durante gli arresti domiciliari per esigenze lavorative. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione di legge con riferimento ai termini e alla tempestività dell'impugnazione (genericamente denunciata); 2) omesso esame del merito e motivazione illogica del rigetto della richiesta di permesso orario, sostenendo l'esistenza di un contratto di lavoro attuale come badante/colf, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro e la situazione di indigenza familiare, nonché la non proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile per violazione dell'art. 581 lett. d) c.p.p. in quanto non indicava elementi concreti (richiamo anche art. 591 comma 1 lett. c.). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché propugnava una diversa valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito e non denunciava una specifica violazione normativa né la manifesta illogicità della motivazione; la censura sulla proporzionalità della misura è stata esclusa perché non sollevata nei precedenti gradi di giudizio (richiamo art. 606 comma 3 c.p.p.). Conseguentemente è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato per cui era stata disposta la misura cautelare; la Corte evidenzia che la misura era stata adottata in relazione a tale fattispecie e che era intervenuta condanna in grado di merito.
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e quindi inammissibile per mancata indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando mancano i requisiti richiesti; applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Limita nel ricorso per cassazione le censure non proposte nei precedenti gradi; la Corte ha escluso la possibilità di sollevare in cassazione la questione della proporzionalità della misura se non era stata dedotta prima.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile senza giustificato motivo; applicata per sanzionare il ricorrente.
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Norma procedurale che ha autorizzato lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti; richiamata per spiegare la modalità di trattazione.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria quando non si rileva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e concreto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni motivo; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Non è consentito rimettere in cassazione una semplice diversa valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; sono ammissibili censure solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
- Le questioni processuali o di merito (es. proporzionalità della misura cautelare) devono essere dedotte nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti risultano inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per ottenere autorizzazioni a uscire durante gli arresti domiciliari per lavoro è determinante produrre documentazione attuale e leggibile che dimostri l'esistenza e l'effettiva disponibilità del datore di lavoro e la concreta esigenza lavorativa; documentazione datata o illeggibile può giustificare il rigetto.
- La mancata cura formale del ricorso e l'assenza di motivazioni puntuali possono comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
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