Cassazione Civile, Ordinanza n. 27214/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assuntore concordato)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti di un istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcune rimesse solutorie e della cessione di un credito, con condanna alla restituzione delle somme. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la banca aveva ottenuto riforma integrale della decisione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non dimostrata la scientia decoctionis in capo alla banca e aveva escluso che vi fossero elementi sufficienti per ritenere percepibile lo stato di insolvenza della debitrice. La società assuntore del concordato fallimentare, intervenuta in appello e poi ricorrente per cassazione, ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 67, comma 2, l. fall., nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello valutato in modo illogico il bilancio 1996, trascurato la qualità di operatore qualificato della banca e omesso una valutazione complessiva degli indizi; 2) violazione degli stessi parametri per avere la Corte valorizzato la ricapitalizzazione dei soci e le loro aspettative, invece della percezione della banca; 3) violazione degli stessi parametri per avere la Corte ritenuto decisiva la concessione di nuovo credito, nonostante tale circostanza non escluda di per sé la conoscenza dell'insolvenza. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondati e congiuntamente esaminabili i tre motivi. Ha affermato che la Corte d'appello ha erroneamente escluso la scientia decoctionis valorizzando: la concessione di ulteriore credito, che non è circostanza di per sé incompatibile con la conoscenza dell'insolvenza; la ricapitalizzazione dei soci, irrilevante se non accompagnata da una autonoma valutazione del creditore; e la pretesa insufficienza della prova dello stato di insolvenza, essendo tale stato presunto iuris et de iure nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., senza possibilità per il convenuto di dimostrare una mera difficoltà temporanea del debitore o per il giudice di compiere accertamenti ufficiosi in senso contrario. L'accoglimento del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di legge e delle regole sulle presunzioni
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per lamentare l'omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo e discusso
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici e sulla inferenza dal fatto noto al fatto ignoto
la Corte ribadisce che la falsa applicazione può essere denunciata quando il giudice attribuisca carattere di gravità, precisione e concordanza a fatti che non lo hanno; occorre una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale
nell'azione revocatoria fallimentare lo stato di insolvenza nel periodo sospetto è presunto iuris et de iure dalla dichiarazione di fallimento; il convenuto non può provare la mera temporanea difficoltà di adempimento
non è espressamente citato nel testo fornito come norma autonoma, ma la decisione richiama implicitamente il riparto probatorio proprio dell'azione revocatoria fallimentare
Massime di principio
- Nell'impugnazione per violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile il vizio di falsa applicazione di legge quando il giudice di merito attribuisca ai fatti posti a base della presunzione un grado di gravità, precisione o concordanza che essi non possiedono, cioè quando l'errore riguardi la regola inferenziale e non la mera valutazione di merito.
- In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., lo stato di insolvenza nel periodo sospetto non deve essere provato dall'attore ed è sottratto a contestazione in termini di mera difficoltà temporanea del debitore, poiché deriva dalla stessa apertura della procedura concorsuale.
- La scientia decoctionis del creditore va accertata considerando il quadro indiziario complessivo e le specifiche competenze del soggetto agente; se il creditore è una banca, devono essere valorizzati i suoi strumenti professionali di conoscenza e di valutazione della situazione economico-patrimoniale del debitore.
- La concessione di nuovo credito al debitore non è, di per sé, incompatibile con la consapevolezza del suo stato di insolvenza, potendo rispondere a valutazioni alternative quali l'aspettativa di recupero dell'esposizione o la presenza di garanzie idonee.
- Le valutazioni o le aspettative dei soci o degli organi sociali della debitrice non escludono automaticamente la scientia decoctionis del creditore, che deve fondarsi su una verifica autonoma e tecnicamente qualificata della reale situazione del debitore.
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