Cassazione Civile, Ordinanza n. 04254/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente di un’azienda sanitaria pubblica ha agito per ottenere il pagamento di una somma pari al tempo che assumeva dedicato quotidianamente alla vestizione e svestizione della divisa di servizio, pari a circa 30 minuti al giorno, sostenendo che tale attività fosse resa al di fuori dell’orario ordinario di lavoro e che non fosse mai stata retribuita. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale; in appello, invece, la domanda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente preteso una timbratura per il tempo di cambio divisa e avesse omesso di ammettere la prova testimoniale; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice d’appello avesse ignorato l’inesistenza di un obbligo di timbratura ai fini retributivi e l’erronea qualificazione del tempo di cambio divisa come straordinario; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione assente o contraddittoria, sempre in relazione al mancato ingresso delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte d’appello non aveva qualificato come lavoro straordinario il tempo di vestizione/svestizione, ma si era limitata a rilevare che il CCNL prevedeva fino a 15 minuti complessivi per tali operazioni, purché risultanti dalle timbrature, e che nel caso concreto non era stato allegato e provato che la dipendente eseguisse il cambio divisa fuori dall’orario di lavoro risultante dalle timbrature. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi e introduceva questioni di diritto, non fatti decisivi censurabili ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la prova testimoniale era priva di decisività perché non riguardava il dato centrale della collocazione del cambio divisa prima e dopo le timbrature. È stata inoltre applicata la regola sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata.
Norme richiamate
art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018
"fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate"
La disposizione contrattuale è letta nel senso che il tempo per vestizione, svestizione e passaggio di consegne deve normalmente emergere dalle timbrature e può essere oggetto solo di regolamentazioni di dettaglio da parte di aziende ed enti.
La censura sul mancato ingresso della prova è inammissibile se la prova dedotta non è decisiva rispetto alla ratio della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio relativo alla mancata ammissione della prova è deducibile solo nei limiti in cui sia denunciato un effettivo diniego del diritto alla prova o una motivazione viziata sulla decisività del mezzo istruttorio.
Non possono essere prospettate come omesso esame fatti che in realtà integrano questioni di diritto; il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, chi chiede il compenso per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa deve allegare e provare che tali operazioni siano state svolte prima dell’inizio e dopo la fine dell’orario risultante dalle timbrature.
- Il diritto alla retribuzione per il cambio divisa sussiste quando la vestizione/svestizione è imposta da esigenze di servizio, sicurezza o igiene e si colloca in un tempo di lavoro determinato dal datore o comunque non liberamente disponibile dal lavoratore.
- Se una clausola collettiva collega il riconoscimento del tempo di vestizione alle timbrature, la parte che invoca un credito ulteriore deve dimostrare che il tempo non è già ricompreso nell’orario retribuito registrato.
- La censura di omesso esame o di mancata ammissione della prova è inammissibile quando non confronta la reale ratio decidendi o non spiega la decisività del mezzo istruttorio rispetto ai fatti costitutivi della domanda.
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