Cassazione Penale, Sentenza n. 18837/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (Tribunale di Palmi e conferma in appello) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Motivi principali: 1) vizio di motivazione e omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto nonostante richiesta in udienza; 2) violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), con doglianze sulla valutazione dell'autenticità del toner HP oggetto di accertamento (mancanza di approfondimento sull'eventuale ologramma interno e sulla corrispondenza tra il toner acquistato online e quello effettivamente consegnato alla tester); 3) rilievi sulla manifestata illogicità della motivazione in relazione alla prova dell'elemento psicologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai motivi relativi alla responsabilità penale (secondo e terzo motivo), ritenendoli ricostruzioni alternative non inconfutabili rispetto alla valutazione dei giudici di merito. Ha invece accolto il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., rilevando l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla richiesta, formulata in sede di discussione, del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo punto e il procedimento è stato rinviato a diversa sezione della Corte di appello di Reggio Calabria perché dia risposta alla richiesta della difesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; considerata di natura sostanziale e suscettibile di essere valutata dal giudice anche d'ufficio; la sua mancata valutazione costituisce vizio di omessa motivazione se è stata sollevata e sono indicati elementi valutabili.
Disciplina il proscioglimento per cause che escludono la punibilità; la Corte di Cassazione interpreta che l'obbligo di valutare ex officio la causa di esclusione previsto dalle Sezioni Unite si sostanzia anche nell'obbligo del giudice di merito di pronunciarsi sulla questione.
Principio valutativo relativo alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ricorda che per far valere la manifesta illogicità della motivazione occorre proporre una ricostruzione inconfutabile e non mera alternativa ipotetica.
Norma contestata in relazione alla vendita/introduzione nel mercato di prodotti contraffatti; nella fattispecie riferita al toner HP ritenuto falso.
Norma sulla ricettazione; la Corte richiama che l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere desunto anche da elementi indiziari e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza da parte dell'imputato.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020; Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023
Principi consolidati: la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis va considerata anche d'ufficio; la mancata pronuncia sui profili rilevabili ex art. 129 c.p.p. configura vizio motivazionale deducibile in cassazione se il motivo è sufficientemente specifico.
Massime di principio
- Se la difesa chiede in udienza il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è tenuto a esaminare e motivare espressamente la richiesta; l'omessa pronuncia su tale questione può comportare annullamento limitato e rinvio in Cassazione.
- Per contestare in cassazione la motivazione dei giudici di merito riguardo alla responsabilità penale e al principio del ragionevole dubbio, la difesa deve offrire una ricostruzione alternativa inconfutabile e basata su elementi processuali concreti; mere ipotesi o congetture non sono sufficienti.
- Nelle ipotesi di reati come la ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche da indizi e dall'omessa giustificazione sulla provenienza del bene da parte dell'imputato; tuttavia, l'imputato può e deve fornire elementi concreti contrari per scalfire tali presunzioni.
- Quando l'accertamento tecnico (es. autenticità di un prodotto) è controverso, la parte che sostiene l'innocenza deve, se possibile, indicare o produrre elementi tecnici contrari; segnalare possibili spiegazioni alternative (es. perdita di ologramma) senza riscontri probatori concreti difficilmente ribalta la valutazione di merito.
- In caso di omissione del giudice di merito su questioni indicate in udienza, la Cassazione può limitare l'annullamento al profilo omesso e disporre il rinvio ad altra sezione per il riesame della specifica questione, senza necessariamente rimettere in discussione l'intera decisione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18800/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18804/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →