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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23203/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le condanne per corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). Petrini contestava, tra l'altro, la legittimità costituzionale e la modalita' di applicazione della pena accessoria di estinzione del rapporto di impiego (art. 32-quinquies c.p.), la configurazione di alcuni episodi (in particolare il dissequestro ai fini di cui al capo 2A) come reato impossibile o tentativo, e la cumulabilità di confisca per equivalente e riparazione pecuniaria (artt. 322-ter e 322-quater). Santoro deduceva errori probatori e processuali (omessa rinnovazione istruttoria) e la non configurabilità della corruzione in luogo del più lieve traffico d'influenze; chiedeva inoltre il riconoscimento di attenuanti. Saraco censurava la cumulazione confisca/riparazione, la quantificazione della riparazione e della confisca (sostenendo di non aver conseguito profitto) e profili di irretroattività della normativa sulla riparazione pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha in massima parte respinto i ricorsi ma ha parzialmente accolto alcuni profili: 1) ha confermato le condanne di fondo per la corruzione, rigettando le censure principali dei ricorrenti su maggior parte degli episodi; 2) ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità dell'art. 32-quinquies e diverse censure processuali; 3) ha ritenuto che l'episodio descritto al capo 9) relativo a una "messa a disposizione" sistematica debba essere riqualificato da corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), pertanto ha annullato la sentenza con rinvio per Petrini ai fini della nuova valutazione della pena; 4) ha accolto la doglianza sulla cumulabilità della confisca per equivalente (art. 322-ter) con la riparazione pecuniaria (art. 322-quater), ritenendola incompatibile per violazione del principio di proporzionalità: la riparazione imposta e' stata annullata senza rinvio per le parti interessate (in particolare per Petrini e Saraco); 5) ha disposto il rinvio al giudice di merito per riesaminare l'applicabilità e la quantificazione della confisca nei confronti di Saraco e, se necessario, degli altri concorrenti, con indicazioni sul principio solidaristico e sulla necessità di accertare l'effettivo profitto del corruttore prima di estendere l'ablazione patrimoniale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La corruzione si perfeziona anche con la sola pattuizione o promessa di utilità; non è necessario che l'atto corruttivo venga poi posto in esecuzione.
  • La 'messa a disposizione' generica di un pubblico ufficiale si inquadra nell'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), mentre la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) richiede che l'atto o l'oggetto del patto sia funzionale a uno o più procedimenti specifici.
  • La normativa sulle pene accessorie per i magistrati (art. 32-quinquies) non e' stata ritenuta incostituzionale in quanto collegata a esigenze di tutela della fiducia pubblica; le censure di carattere costituzionale richiedono mostrare un'evidente sproporzione nel caso concreto.
  • Confisca per equivalente e riparazione pecuniaria hanno entrambi funzione sanzionatoria; il cumulo delle due misure realizza una duplicazione ineffettiva delle sanzioni e non è consentito: in presenza di confisca per equivalente la riparazione pecuniaria non deve coesistere.
  • Per il corruttore (privato) la confisca per equivalente richiede che sia accertato un profitto effettivamente realizzato; le utilità date o promesse possono costituire parametro minimo solo quando non sia possibile determinare il profitto.
  • Il principio solidaristico nel concorso di reato ammette la confisca nei confronti di ciascun concorrente per l'intero ammontare del profitto quando non sia possibile attribuire la quota individuale; tuttavia il giudice di merito deve provare la sussistenza e la misura del profitto.
  • La qualificazione del fatto (tra corruzione, corruzione per l'esercizio della funzione, traffico d'influenze) dipende da elementi di fatto concreti: ruolo effettivo dell'intermediario, coinvolgimento dell'agente pubblico e natura delle prestazioni promesse o erogate.
  • Le censure critiche sulla motivazione e sulla valutazione delle attenuanti/pena sono difficilmente accolte in Cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione adeguata e non manifestamente irragionevole; la revisione di merito è, in genere, rimessa al giudice di rinvio.

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