Cassazione Penale, Sentenza n. 23203/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le condanne per corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). Petrini contestava, tra l'altro, la legittimità costituzionale e la modalita' di applicazione della pena accessoria di estinzione del rapporto di impiego (art. 32-quinquies c.p.), la configurazione di alcuni episodi (in particolare il dissequestro ai fini di cui al capo 2A) come reato impossibile o tentativo, e la cumulabilità di confisca per equivalente e riparazione pecuniaria (artt. 322-ter e 322-quater). Santoro deduceva errori probatori e processuali (omessa rinnovazione istruttoria) e la non configurabilità della corruzione in luogo del più lieve traffico d'influenze; chiedeva inoltre il riconoscimento di attenuanti. Saraco censurava la cumulazione confisca/riparazione, la quantificazione della riparazione e della confisca (sostenendo di non aver conseguito profitto) e profili di irretroattività della normativa sulla riparazione pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha in massima parte respinto i ricorsi ma ha parzialmente accolto alcuni profili: 1) ha confermato le condanne di fondo per la corruzione, rigettando le censure principali dei ricorrenti su maggior parte degli episodi; 2) ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità dell'art. 32-quinquies e diverse censure processuali; 3) ha ritenuto che l'episodio descritto al capo 9) relativo a una "messa a disposizione" sistematica debba essere riqualificato da corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), pertanto ha annullato la sentenza con rinvio per Petrini ai fini della nuova valutazione della pena; 4) ha accolto la doglianza sulla cumulabilità della confisca per equivalente (art. 322-ter) con la riparazione pecuniaria (art. 322-quater), ritenendola incompatibile per violazione del principio di proporzionalità: la riparazione imposta e' stata annullata senza rinvio per le parti interessate (in particolare per Petrini e Saraco); 5) ha disposto il rinvio al giudice di merito per riesaminare l'applicabilità e la quantificazione della confisca nei confronti di Saraco e, se necessario, degli altri concorrenti, con indicazioni sul principio solidaristico e sulla necessità di accertare l'effettivo profitto del corruttore prima di estendere l'ablazione patrimoniale.
Norme richiamate
art. 319-ter cod. pen. (corruzione in atti giudiziari)
La Corte conferma che la fattispecie si perfeziona anche con la pattuizione e la promessa di utilità; per alcuni fatti la condotta era integrata e le condanne sono state confermate.
art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione)
Il capo 9) relativo alla disponibilità generica del magistrato e alle elargizioni periodiche è stato riqualificato in base a questa norma: la mera 'messa a disposizione' rientra nell'art. 318.
art. 32-quinquies cod. pen. (estinzione del rapporto di impiego)
La Corte ha ritenuto infondate le questioni di incostituzionalità: la misura accessoria è compatibile con Costituzione, soprattutto nel contesto di condotte gravemente lesive della fiducia pubblica dei magistrati.
Richiamato dalla difesa come possibile parametro interpretativo per la durata della pena accessoria; la Corte ha escluso l'assimilazione invocata dalla difesa.
art. 322-ter cod. pen. (confisca per equivalente)
La confisca per equivalente e' misura punitiva parametrata al profitto; puo' colpire ciascun concorrente in mancanza di determinazione puntuale della quota, ma richiede che il corruttore abbia effettivamente realizzato un profitto; ove non sia possibile determinare il profitto, il parametro minimo sono le utilità date o promesse.
art. 322-quater cod. pen. (riparazione pecuniaria)
La riparazione pecuniaria è una sanzione a contenuto punitivo e non puo' coesistere con la confisca per equivalente senza violare il divieto di doppia sanzione; pertanto la coapplicazione è stata annullata.
art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. (patteggiamento e restituzione)
Richiamato come riferimento normativo: la giurisprudenza ha già vietato il cumulo tra confisca per equivalente e la restituzione prevista dal patteggiamento; principio esteso dalla Corte all'analoga incompatibilità tra confisca e riparazione pecuniaria.
art. 12-sexies legge n. 356/1992
Riferimento al tipo di vincolo sui beni oggetto di dissequestro: il provvedimento di revoca, pur su confisca non definitiva, poteva avere effetti prima della sentenza definitiva.
art. 346-bis cod. pen. (traffico d'influenze)
La Corte distingue il traffico d'influenze dalla corruzione: il primo richiede che il pubblico ufficiale resti estraneo al patto; se l'attività del mediatore determina il coinvolgimento o la pattuizione con l'agente pubblico, opera il reato di concorso in corruzione.
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria)
La Corte ha ritenuto l'omessa rinnovazione non decisiva perché le risultanze disponibili erano gia' eloquenti e la prova richiesta (dichiarativa) non avrebbe aggiunto elementi idonei a mutare il giudizio.
art. 323-bis cod. pen. (attenuanti per collaborazione)
La Corte ha rimesso la valutazione delle attenuanti al giudice di merito; ha ritenuto legittima la valutazione negativa in relazione al comportamento e alla collaborazione ondivaga di taluni imputati.
art. 81 cod. pen. (continuazione e cumulo)
Richiamato in relazione alla possibile valutazione autonoma dei reati per la non retroattivita' di talune norme; comunque la questione è stata assorbita dopo l'annullamento della riparazione.
art. 165 cod. pen. (sospensione condizionale e condizioni)
La subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della riparazione pecuniaria è stata disposta in primo grado; dopo l'annullamento della riparazione tale subordinazione perde rilevanza.
La Corte ha valutato le censure costituzionali proposte in chiave di proporzionalità e irretroattivita'; in particolare ha rigettato la dichiarata incostituzionalità dell'automatismo della pena accessoria nel caso di specie.
Massime di principio
- La corruzione si perfeziona anche con la sola pattuizione o promessa di utilità; non è necessario che l'atto corruttivo venga poi posto in esecuzione.
- La 'messa a disposizione' generica di un pubblico ufficiale si inquadra nell'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), mentre la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) richiede che l'atto o l'oggetto del patto sia funzionale a uno o più procedimenti specifici.
- La normativa sulle pene accessorie per i magistrati (art. 32-quinquies) non e' stata ritenuta incostituzionale in quanto collegata a esigenze di tutela della fiducia pubblica; le censure di carattere costituzionale richiedono mostrare un'evidente sproporzione nel caso concreto.
- Confisca per equivalente e riparazione pecuniaria hanno entrambi funzione sanzionatoria; il cumulo delle due misure realizza una duplicazione ineffettiva delle sanzioni e non è consentito: in presenza di confisca per equivalente la riparazione pecuniaria non deve coesistere.
- Per il corruttore (privato) la confisca per equivalente richiede che sia accertato un profitto effettivamente realizzato; le utilità date o promesse possono costituire parametro minimo solo quando non sia possibile determinare il profitto.
- Il principio solidaristico nel concorso di reato ammette la confisca nei confronti di ciascun concorrente per l'intero ammontare del profitto quando non sia possibile attribuire la quota individuale; tuttavia il giudice di merito deve provare la sussistenza e la misura del profitto.
- La qualificazione del fatto (tra corruzione, corruzione per l'esercizio della funzione, traffico d'influenze) dipende da elementi di fatto concreti: ruolo effettivo dell'intermediario, coinvolgimento dell'agente pubblico e natura delle prestazioni promesse o erogate.
- Le censure critiche sulla motivazione e sulla valutazione delle attenuanti/pena sono difficilmente accolte in Cassazione se il giudice di merito ha dato motivazione adeguata e non manifestamente irragionevole; la revisione di merito è, in genere, rimessa al giudice di rinvio.
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