Cassazione Penale, Sentenza n. 22553/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo che aveva riconosciuto la continuazione tra reati di spendita di monete false (28 e 30 agosto 2016) e una truffa (18 maggio 2015). Il ricorso denunciava violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché carenza, apoditticità e manifesta illogicità della motivazione: in particolare si assumeva che il giudice dell'esecuzione non avesse fornito elementi concreti a sostegno dell'esistenza di un progetto criminoso unitario già ideato al momento dei primi reati, soprattutto alla luce della distanza temporale (circa 15 mesi) fra gli eventi, limitandosi a formulazioni generiche quali il "sufficientemente stabile inserimento in un mercato illegale" senza ancoraggio probatorio agli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Rovigo, chiamato a riesaminare la questione dopo l'annullamento con rinvio della prima ordinanza, abbia adeguatamente valutato il fattore cronologico e gli altri indicatori della continuazione (omogeneità delle violazioni, modalità esecutive sostanzialmente equivalenti, interesse unitario verso l'acquisizione di beni senza pagamento mediante valuta contraffatta o titoli apocrifi). La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione, entro il mandato di rinvio, ha poteri pienI di cognizione e poteva effettuare una rivalutazione completa del compendio probatorio; la motivazione fornita dal Tribunale non è stata ritenuta apodittica né manifestamente illogica.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura relativa alla violazione di questa norma manifestamente infondata nella parte in cui criticava la motivazione del giudice dell'esecuzione
Statuto della continuazione: interpretato nella giurisprudenza richiamata quale criterio che richiede la prova di un "unitario determinismo genetico" (pianificazione dei reati successivi già al momento del primo), con onere di motivazione rafforzato quando la distanza temporale è ampia
Norma di rito richiamata dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha confermato che, dopo annullamento e rinvio, il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione per rivalutare il compendio probatorio
Giurisprudenza (Sezioni Unite e sezioni penali della Corte di cassazione)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo); Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia); Sez. U, n. 18891 del 03/07/2022 (Ubaldi); Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone); Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024 (Diana); Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025 (Lupoli)
Le decisioni richiamate definiscono i criteri della continuazione: occorre verificare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita) e accertare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; il decorso del tempo accresce l'onere motivazionale
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una motivazione puntuale e l'individuazione di indicatori concreti: non bastano affermazioni generiche
- La distanza temporale tra i reati è un elemento decisivo: tanto più è ampia, tanto più l'onere di provare una programmazione unitaria aumenta
- Indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, analogia nelle modalità esecutive, contiguità spaziale e temporale, sistematicità e abitudini programmate di vita
- Il giudice dell'esecuzione, dopo annullamento con rinvio, ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare integralmente il materiale probatorio entro i limiti del giudicato interno
- Non è possibile escludere a priori la continuazione per una differenza temporale (es. 15 mesi): se esistono altri indici concreti che mostrano un disegno criminoso unitario, la continuazione può essere riconosciuta
- La parte che contesta il riconoscimento della continuazione deve indicare vizi specifici della motivazione; il semplice dissenso dalla valutazione probatoria non è sufficiente per ottenere accoglimento del ricorso
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