Cassazione Civile, Ordinanza n. 25121/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un immobile da parte di una coppia coniugata, in comunione con la figlia della coppia e il marito di lei, poi separatosi. I genitori della figlia hanno sostenuto di avere versato la gran parte del prezzo di acquisto dell'immobile e di avere altresì sostenuto spese di ristrutturazione e manutenzione. Hanno quindi chiesto: in via principale, l'accertamento di un acquisto per interposizione di persona almeno per i 2/3; in subordine, la restituzione delle somme versate; ulteriormente in subordine, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il tribunale ha rigettato la domanda di interposizione ma ha accolto la domanda restitutoria, condannando solidalmente i convenuti. In appello, dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio limitato alla violazione della regola sull'onere della prova, la corte territoriale ha accolto solo parzialmente la domanda di arricchimento senza causa, limitandola al maggior esborso rispetto alla quota di proprietà poi effettivamente acquisita dagli attori e alle spese di manutenzione/ristrutturazione, e ha disposto compensazioni di spese. Il ricorrente principale ha censurato: 1) l'asserito effetto implicito di accoglimento di motivi precedentemente assorbiti in cassazione; 2) la tardiva/omessa riproposizione della domanda ex art. 2041 c.c. e la sua inammissibilità; 3) la quantificazione dell'indennizzo, sostenendo che dovesse farsi riferimento al prezzo del definitivo e che gli attori avessero poi acquisito l'intera proprietà, con conseguente esclusione del rimborso; 4) la regolazione delle spese, contestando compensazione e mancata condanna per violazione dei doveri di lealtà e probità. Nei confronti della controparte proprietaria dell'immobile, il ricorrente ha inoltre contestato la compensazione delle spese sulla domanda di manleva e la sua ammissibilità, nonché la legittimazione/interesse ad agire. La controparte ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, l'erroneità della compensazione delle spese e l'asserito giudicato interno sul punto. La Corte ha rigettato il ricorso principale quanto alle censure rivolte agli originari attori, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale nei confronti della comproprietaria limitatamente alla nullità/motivazione apparente sulla compensazione delle spese, ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale sul medesimo tema, cassando la sentenza solo in relazione ai motivi accolti e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il riesame e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale nei confronti degli originari attori, ritenendo infondate o inammissibili le censure su assorbimento, riproposizione della domanda ex art. 2041 c.c., quantificazione dell'arricchimento e spese. Nei confronti della comproprietaria, ha invece ritenuto fondato il motivo sulla motivazione della compensazione delle spese, qualificando la motivazione come apparente; per la stessa ragione ha accolto il corrispondente motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
L'assorbimento di un motivo di ricorso per cassazione non equivale ad accoglimento implicito del motivo stesso, ma comporta che esso resti non esaminato.
Le domande rimaste assorbite devono essere riproposte nel giudizio di appello con il primo atto difensivo o comunque entro la prima udienza; la riproposizione è libera ma deve essere specifica e desumibile dall'intero contenuto dell'atto e dal contegno processuale.
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa può essere validamente riproposta anche mediante formulazione non formalistica, purché in modo specifico e idoneo a manifestare la volontà di insistervi.
L'azione di arricchimento è esaminata quale rimedio sussidiario rispetto ad altri possibili titoli azionabili; la Corte valuta la pretesa nei limiti della domanda riproposta e degli esborsi non altrimenti recuperati.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque deciso sul punto rilevante; nel caso di specie, l'assorbimento precedente non aveva prodotto un giudicato interno sul motivo non esaminato.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La decisione sulle spese deve essere sorretta da motivazione non apparente; la semplice affermazione di compensazione, priva di ratio percepibile, integra vizio di motivazione.
Richiama il dovere di motivazione del provvedimento giudiziale, che deve consentire di comprendere il percorso logico della decisione.
Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa disciplina o motivato diverso regolamento nei limiti consentiti.
La compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito, ma la motivazione deve essere effettivamente percepibile; è possibile anche la condanna ex art. 88 c.p.c. per violazione di lealtà e probità, ma la relativa valutazione è discrezionale.
La violazione dei doveri di lealtà e probità può giustificare la condanna al rimborso delle spese causate dal comportamento scorretto, indipendentemente dalla soccombenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure di violazione di legge non possono essere veicolo per contestare accertamenti di fatto riservati al giudice del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Può essere dedotto il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente, ma la censura deve essere specifica e intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti consentiti e richiede il rispetto dell'onere di specifica indicazione del fatto e della sua tempestiva introduzione nel processo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e come il fatto o documento sia entrato ritualmente nel giudizio di merito; in difetto la censura è inammissibile.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di contraddittorio sulla domanda di manleva.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di chiamata in causa del terzo/convenuto.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare le modalità di proposizione della domanda nei confronti del co-convenuto.
Richiamato dalla parte ricorrente quale modalità processuale ritenuta necessaria per proporre domanda verso altro convenuto.
Massime di principio
- L'assorbimento di un motivo in cassazione non comporta accoglimento implicito: il motivo resta semplicemente non scrutinato.
- La riproposizione in appello delle domande assorbite o non accolte deve essere specifica; tuttavia può risultare da qualsiasi forma idonea, valutando l'intero contenuto dell'atto e il comportamento processuale della parte.
- L'azione di arricchimento senza causa, se riproposta specificamente, può essere esaminata e liquidata sulla base del concreto impoverimento dell'attore e dell'arricchimento del convenuto, senza trasformare la sede di legittimità in un nuovo giudizio di fatto.
- Le doglianze che investono la quantificazione economica dell'arricchimento o il valore dei beni entrano nel merito e sono inammissibili in cassazione se non accompagnate da una specifica censura motivazionale nei limiti consentiti.
- La compensazione delle spese è un potere discrezionale del giudice di merito, ma richiede una motivazione effettiva quando la decisione rende necessario comprendere la ratio della deroga al principio di soccombenza; una motivazione meramente assertiva è apparente e quindi censurabile.
- La violazione dei doveri di lealtà e probità può incidere sul regolamento delle spese, ma la sua applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In sede di legittimità, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione del fatto e del documento rilevante, non potendo limitarsi a richiamare allegazioni tardive o non chiaramente introdotte nel giudizio di merito.
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