Cassazione Civile, Ordinanza n. 40122/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'impresa appaltatrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i principi in tema di appalto a misura, varianti richieste dal committente e regime probatorio delle opere extra contratto; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel marzo 2011 per il recupero del sottotetto di un immobile, con realizzazione di una nuova unità abitativa. In seguito, secondo l'impresa, sarebbero stati eseguiti anche il rifacimento del balcone del primo piano e ulteriori lavori extra contratto. L'impresa chiedeva il pagamento del residuo prezzo e delle lavorazioni aggiuntive; i committenti contestavano parte delle pretese e avevano inoltre ottenuto in primo grado il risarcimento dei costi di ripristino per vizi accertati dal consulente tecnico. La Corte d'appello aveva ritenuto che le lavorazioni ulteriori rientrassero nella disciplina contrattuale delle varianti/opere extra contratto, da provarsi per iscritto, qualificando sostanzialmente l'appalto come a prezzo fisso e invariabile, e aveva quindi respinto l'appello incidentale dell'impresa sul mancato pagamento. Con il ricorso per cassazione l'impresa ha denunciato: violazione degli artt. 1659 e 1661 c.c. e degli artt. 3, 4 e 7 del contratto, per avere la Corte territoriale interpretato solo parzialmente la clausola sulle varianti e negato la possibilità di provare con ogni mezzo i lavori richiesti dai committenti; omesso esame della natura dell'appalto a misura e dell'esistenza di un nuovo appalto relativo al balcone; violazione delle norme processuali e probatorie per mancata ammissione e valutazione di prove documentali, testimoniali e presuntive; nullità/erroneità della consulenza tecnica e omessa pronuncia; errata liquidazione dei danni di ripristino; violazione delle norme sulle spese e sulla responsabilità aggravata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le doglianze centrali: ha osservato che l'appalto è a forma libera, che le variazioni richieste dal committente sono provabili con ogni mezzo, comprese le presunzioni, e che la Corte d'appello aveva letto in modo parziale la clausola contrattuale, trascurando la previsione conforme all'art. 1661 c.c. che attribuiva a committente e direttore lavori la facoltà di richiedere varianti. Ha inoltre considerato plausibile che il rifacimento del balcone integrasse un intervento autonomo e distinto rispetto al recupero del sottotetto, dunque potenzialmente un nuovo appalto o comunque un'opera non soggetta alla stessa restrizione probatoria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per distinguere le varianti concordate dall'appaltatore e per escludere che ogni opera aggiuntiva debba necessariamente risultare da prova scritta se richiesta dal committente secondo la disciplina contrattuale e codicistica.
La Corte ribadisce che, quando le variazioni sono richieste dal committente, l'appaltatore può provarle con tutti i mezzi consentiti, comprese le presunzioni.
Evocato dalla ricorrente in relazione all'accettazione dell'opera e alla verifica del rifiuto del committente; nel ragionamento della Corte viene richiamato come parametro della contestazione sull'esecuzione e sull'accettazione dei lavori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che delimita il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare nullità del procedimento, omessa pronuncia e violazioni di norme sul contraddittorio e sulla prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi e l'apparente motivazione della sentenza impugnata.
Invocato per omessa pronuncia su domande o eccezioni.
Richiamato in tema di valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
Richiamato in tema di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Evocato per contestare la consulenza tecnica e le modalità di svolgimento dell'accertamento peritale.
Richiamato con riferimento all'ordine di esibizione di documenti.
Invocato in tema di valore probatorio delle riproduzioni e dei documenti prodotti.
Richiamato per sostenere la prova per presunzioni dei lavori richiesti e accettati.
Richiamato per la distribuzione dell'onere della prova fra appaltatore e committente.
Evocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata come apparente o mancante.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
Richiamato in tema di compensazione delle spese.
Richiamato in tema di responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la qualificazione dell'opera come a misura o a corpo deve essere desunta dall'intero contenuto negoziale e non da una lettura parziale di singole clausole.
- Le varianti o lavorazioni richieste dal committente sono provabili dall'appaltatore con ogni mezzo di prova consentito, incluse le presunzioni; non può pretendersi la forma scritta come requisito generale se la richiesta proviene dal committente.
- La clausola contrattuale che vieta all'appaltatore modifiche non autorizzate non può essere interpretata come esclusione della facoltà del committente di richiedere varianti, se il testo del contratto contiene anche una previsione coerente con l'art. 1661 c.c.
- Se le opere successive risultano autonome rispetto all'oggetto originario dell'appalto, può configurarsi un distinto rapporto contrattuale o comunque un intervento non assoggettato alle medesime limitazioni probatorie previste per le varianti interne al contratto principale.
- Il giudice di merito deve valutare l'intero quadro documentale e istruttorio, evitando qualificazioni giuridiche incongrue che alterino il regime di prova e l'accertamento del credito dell'appaltatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →